Art. 5. 
 
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico 
 
  1. A  decorrere  dall'anno  2008  l'onere  a  carico  del  SSN  per
l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia  della  spesa
dei farmaci erogati sulla base  della  disciplina  convenzionale,  al
lordo delle  quote  di  partecipazione  alla  spesa  a  carico  degli
assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la  distribuzione
per conto e la distribuzione  in  dimissione  ospedaliera,  non  puo'
superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto  del
14,4 per cento  del  finanziamento  cui  concorre  ordinariamente  lo
Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza  regionale  e
al netto delle somme erogate per il finanziamento  di  attivita'  non
rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello
nazionale che in ogni singola regione e' annualmente determinato  dal
Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, sulla base del  riparto  delle  disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal  CIPE,
ovvero, in sua assenza, sulla base  della  proposta  di  riparto  del
Ministro della salute, da formulare entro il  15  ottobre.  Entro  15
giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i  dati  della  distribuzione  diretta,
come definita dal presente comma, per singola specialita' medicinale,
relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche  definite
dal decreto del  Ministro  della  salute  in  data  31  luglio  2007,
concernente l'istituzione del flusso  informativo  delle  prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione  diretta.  Il  rispetto  da
parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce
adempimento ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  a
carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa  attivazione
del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni  che
non  hanno  fornito  i  dati  viene   attribuita,   ai   fini   della
determinazione del tetto e della definizione dei  budget  di  cui  al
comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una  spesa
per  distribuzione  diretta  pari  al  40  per  cento   della   spesa
complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata  rilevata
dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario. 
  2. A decorrere dall'anno  2008  e'  avviato  il  nuovo  sistema  di
regolazione della spesa dei farmaci a carico del  Servizio  sanitario
nazionale, che e' cosi' disciplinato: 
    a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui  al  comma
1, e' basato  sulla  attribuzione  da  parte  dell'AIFA,  a  ciascuna
Azienda titolare di autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  di
farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale
calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi
per i quali sono disponibili i  dati,  distintamente  per  i  farmaci
equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto.  Dal  calcolo
di   cui   al   precedente   periodo   viene   detratto,   ai    fini
dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme  restituite  al
Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma  796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  del  comma  3.
Viene   detratto,   altresi',   il   valore   della   minore    spesa
prevedibilmente conseguibile nell'anno per  il  quale  e'  effettuata
l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di  brevetti  in
possesso  dell'azienda  presa  in  considerazione;  tale  valore   e'
calcolato sulla base dei dati dell'anno  precedente.  Ai  fini  della
definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60  per  cento  delle
risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento  del  tetto  di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla
riduzione di spesa complessiva prevista per effetto  delle  decadenze
di brevetto che  avvengono  nell'anno  per  il  quale  e'  effettuata
l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per  cento  delle  risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce  un  fondo  aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso
dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce  un  fondo  di
garanzia per esigenze allocative in corso  d'anno.  Il  possesso,  da
parte  di  un  farmaco,  del   requisito   della   innovativita'   e'
riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia,  e
ha validita' per 36 mesi agli effetti del  presente  articolo,  fatta
salva la possibilita' dell'AIFA di rivalutare  l'innovativita'  sulla
base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili; 
    b) la somma dei budget  di  ciascuna  Azienda,  incrementata  del
fondo aggiuntivo per la spesa dei  farmaci  innovativi  di  cui  alla
lettera a), nonche' dell'ulteriore quota del 20  per  cento  prevista
dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del  SSN
per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale,  come  determinato
al comma 1; 
    c) in fase di prima applicazione della disposizione di  cui  alla
lettera a) e nelle more della concreta  e  completa  attivazione  dei
flussi informativi, l'AIFA, partendo  dai  prezzi  in  vigore  al  1°
gennaio 2007 risultanti dalle  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica di cui all'articolo 1,  comma  796,  lettera  f),  della
legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  attribuisce  a  ciascuna  Azienda
titolare di AIC, entro il 31  gennaio  2008,  un  budget  provvisorio
sulla base delle regole di attribuzione  del  budget  definite  dalla
stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito  a  ciascuna
Azienda  entro  il  30  settembre  2008  alla  luce  dei  dati  sulla
distribuzione diretta forniti  dalle  regioni  ai  sensi  del  citato
decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In  assenza
di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per
la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei  farmaci  di
PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre  2004,  pubblicata
nel Supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  4
novembre 2004; 
    d) l'AIFA effettua il monitoraggio  mensile  dei  dati  di  spesa
farmaceutica e comunica le relative  risultanze  al  Ministero  della
salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la  medesima
cadenza. L'AIFA verifica al 31  maggio,  al  30  settembre  e  al  31
dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del
tetto di spesa di cui al comma  1,  calcolato  sulla  base  dei  dati
dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato
dall'articolo  68  della  legge  23  dicembre   1998,   n.   448,   e
dall'articolo 18 del decreto del Ministro della salute  20  settembre
2004, n. 245, nonche' sulla base dei dati delle  regioni  concernenti
la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1; 
    e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno
superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno,  dei  budget
aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento determinato  nel  predetto  arco  temporale,
secondo le regole definite al comma 3.  Qualora  i  valori  di  spesa
verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con  gli  incrementi
di cui alla predetta lettera  b),  si  da'  luogo  al  ripiano  dello
sforamento  stimato  del  periodo  1°   giugno-31   dicembre,   salvo
conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31  dicembre,
secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene  conto
della variabilita' dei consumi nel corso dell'anno. 
  3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi' definite: 
    a) l'intero sforamento e'  ripartito  a  lordo  IVA  tra  aziende
farmaceutiche, grossisti e farmacisti in  misura  proporzionale  alle
relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo  conto
dell'incidenza della distribuzione diretta sulla  spesa  complessiva.
L'entita' del ripiano e' calcolata,  per  ogni  singola  azienda,  in
proporzione al superamento del budget attribuito di cui al  comma  2,
lettera b). Al fine di favorire lo sviluppo e la  disponibilita'  dei
farmaci  innovativi  la  quota   dello   sforamento   imputabile   al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo  aggiuntivo  di  cui
alla citata lettera b) del comma 2 e' ripartita, ai fini del ripiano,
al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto; 
    b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31
maggio, e' comunicata  dall'AIFA  a  ciascuna  Azienda  entro  il  15
luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della  verifica  al
30 settembre e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro  il  15
novembre. Le Aziende effettuano il  ripiano  entro  15  giorni  dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e
ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute; 
    c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche  si  applica
il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della  legge
27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti  e  dei
farmacisti,  l'AIFA  ridetermina,  per  i  sei  mesi  successivi,  le
relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto  a  favore  del
SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli  importi  dovuti,  entro  i
termini previsti dalla lettera b) del  presente  comma,  direttamente
alle regioni dove si e' verificato lo sforamento  in  proporzione  al
superamento del tetto di spesa regionale; 
    d)  la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le  regioni
interessate, da parte delle aziende, di  quanto  dovuto  nei  termini
perentori previsti, comporta la  riduzione  dei  prezzi  dei  farmaci
ancora coperti da brevetto,  in  misura  tale  da  coprire  l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per  cento,  nei  successivi  sei
mesi. 
  4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima  della
spesa farmaceutica, cosi' come definita al comma 1, relativa all'anno
successivo distintamente per ciascuna  regione  e  la  comunica  alle
medesime  regioni.  Le  regioni  che,  secondo  le  stime  comunicate
dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della  spesa,
ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al
30  per  cento  dello  sforamento  e   dette   misure   costituiscono
adempimento  regionale  ai   fini   dell'accesso   al   finanziamento
integrativo a carico dello Stato.  Le  regioni  utilizzano  eventuali
entrate da compartecipazioni alla spesa a carico  degli  assistiti  a
scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico. 
  5. A decorrere dall'anno 2008  la  spesa  farmaceutica  ospedaliera
cosi' come rilevata dai modelli  CE,  al  netto  della  distribuzione
diretta come definita al comma 1, non puo' superare a livello di ogni
singola  regione  la  misura  percentuale  del  2   per   cento   del
finanziamento cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  inclusi  gli
obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate  per  il  finanziamento  di  attivita'  non
rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto
valore e' recuperato interamente a carico  della  regione  attraverso
misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci
equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre  voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura  a  carico
di altre voci del bilancio regionale. Non e'  tenuta  al  ripiano  la
regione  che  abbia  fatto   registrare   un   equilibrio   economico
complessivo.