Art. 8
     Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia
      e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria
                     e nello Stretto di Messina

  1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per
la  Sicilia,  anche  con  riferimento  alle  merci pericolose, per la
realizzazione  di  interventi  di  adeguamento  dei servizi nei porti
calabresi  e  siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il
miglioramento   della   sicurezza,   nonche'  per  la  promozione  ed
informazione  dei  servizi  e'  autorizzata  altresi'  la spesa di 12
milioni di euro per l'anno 2007.
  2.  Per  la  realizzazione  di  interventi  e  servizi  di messa in
sicurezza  della  viabilita'  statale,  tra i quali semaforizzazione,
attraversamenti  pedonali,  pannelli informatizzati, della Calabria e
della  Sicilia direttamente interessata dall'emergenza e' autorizzata
la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.
  3.  Al  fine  del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare
sulla  tratta  Rosarno  -  Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del
collegamento  ferroviario  con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione
dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero
di  cui  all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  e'  autorizzata  la  spesa di 40 milioni di euro per
l'anno  2007  per  la  realizzazione di investimenti per il materiale
rotabile,   la   riqualificazione  integrata  delle  stazioni  e  per
interventi di integrazione e scambio modale.
  4.  Per  potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto
di  Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007
per   l'acquisto   o   il   noleggio  di  navi,  l'adeguamento  e  il
potenziamento  dei  pontili  e  dei relativi servizi, il collegamento
veloce  dell'aeroporto  di  Reggio  Calabria  con  Messina  ed  altri
eventuali   scali,   nonche'  per  la  introduzione  di  agevolazioni
tariffarie  nel  periodo  dell'emergenza e la istituzione del sistema
informativo dei servizi di mobilita' nello Stretto.
  5.  Gli  interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui
ai  commi  da  2  a  5  sono  definiti  con  decreti del Ministro dei
trasporti.
  6.  Al  fine  dell'adeguamento  e  della  stipula  dei contratti di
servizio  per  l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le citta'
di  Messina,  Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla
regione  Calabria  e  alla Regione siciliana un contributo annuo di 1
milione  di  euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro
dei trasporti, sentite le regioni interessate.
  7.  E'  istituita,  senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
l'area  di  sicurezza  della  navigazione  dello  Stretto di Messina,
individuata  con  decreto  del  Ministro dei trasporti, alla quale e'
preposta,   in  deroga  agli  articoli  16  e  17  del  codice  della
navigazione  e  all'articolo  14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio
1994,  n.  84, l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto,
con   sede  in  Messina,  con  compiti  inerenti  al  rilascio  delle
autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di
sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa
compresi,   nonche'   la   regolazione  del  servizi  tecnico-nautici
nell'intera area.
  8.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio  2006,  n.  13,  come sostituito dall'articolo 1, comma 1046,
della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di
euro per l'anno 2007.
  9.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro
per l'anno 2007.