Art. 12. Finanziamento delle attivita' del Centro di coordinamento 1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalita' stabilite nello Statuto. 2. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, a seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo e vigilanza come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento tale sistema collettivo e' anche esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro di coordinamento. 3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie attivita' di gestione senza ricorrere ai servizi dello stesso, tale sistema e' esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro per quanto attiene tali attivita'.