Art. 12.

      Finanziamento delle attivita' del Centro di coordinamento

  1.   I   mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del  Centro  di
coordinamento   sono   costituiti   dai   contributi   dei   soggetti
partecipanti,  da  erogarsi  secondo  le  modalita'  stabilite  nello
Statuto.
  2.  Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un
unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e
che,  a  seguito  di  parere  favorevole  da  parte  del  Comitato di
controllo  e  vigilanza  come  stabilito all'articolo 9, comma 3, del
presente  Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione
al Centro di coordinamento tale sistema collettivo e' anche esonerato
dagli obblighi di finanziamento del Centro di coordinamento.
  3.  Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un
unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e
che,  pur  partecipando  al  Centro  di  coordinamento,  dimostri  di
svolgere  alcune  delle proprie attivita' di gestione senza ricorrere
ai  servizi dello stesso, tale sistema e' esonerato dagli obblighi di
finanziamento del Centro per quanto attiene tali attivita'.