Art. 15.

   Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

  1.  Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e
ogniqualvolta  sia  richiesto  dalla maggioranza dei componenti o dal
Comitato di vigilanza e di controllo.
  2.  Il  Comitato  d'indirizzo  puo'  richiedere,  a maggioranza dei
componenti, la convocazione del Comitato di vigilanza e controllo per
la  discussione  delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 14 e
per la discussione di eventuali problematiche.
  3. L'attivita' di segreteria del Comitato d'indirizzo e' assicurata
dalla segreteria del Comitato di vigilanza e di controllo.
  4.  Ai  sensi  dell'articolo 19,  comma 3,  del decreto legislativo
25 luglio  2005,  n.  151,  gli  oneri  relativi al funzionamento del
Comitato  d'indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature
elettriche  ed  elettroniche  in misura proporzionale alle rispettive
quote  di  mercato  per  tipo  di  apparecchiatura;  detti oneri sono
individuati  con  il  decreto  di  cui  all'articolo 19, comma 4, del
decreto  legislativo  n.  151  del  2005,  che ne stabilisce anche le
modalita' di versamento.
 
          Nota all'art. 15:
              -  Per  il  testo dell'art. 19, del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 5.