Art. 3.

                Iscrizione dei produttori al registro

  1.  L'iscrizione al Registro e' effettuata dal produttore presso la
Camera  di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale
dell'impresa.  Nel  caso  in  cui il produttore non sia stabilito nel
territorio  italiano,  si  iscrive  al Registro attraverso un proprio
rappresentante   in  Italia,  incaricato  di  tutti  gli  adempimenti
previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso
l'iscrizione  e'  effettuata  presso la Camera di commercio nella cui
circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
  2.  L'iscrizione  e'  effettuata entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del presente regolamento o comunque prima che il
produttore inizi ad operare nel mercato italiano.
  3.  L'iscrizione  avviene  esclusivamente  per  via  telematica. Il
modulo  di iscrizione e' sottoscritto mediante firma digitale apposta
dal  legale  rappresentante  o  suo  delegato,  o  dal rappresentante
abilitato ai sensi del comma 1.
  4.  I  produttori  di  AEE  destinate ai nuclei domestici tenuti al
finanziamento  della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai
sensi   degli  articoli 10,  comma 1,  e  20,  comma 4,  del  decreto
legislativo   25 luglio  2005,  n.  151,  si  iscrivono  al  Registro
successivamente  all'adesione  ad  uno  o  piu'  sistemi  collettivi,
relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche
immesse  sul  mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro
garantisce,   al  momento  dell'iscrizione,  la  verifica  automatica
dell'avvenuta adesione al sistema collettivo.
  5.   All'atto   dell'iscrizione  al  Registro  il  produttore  deve
indicare:
    a) l'appartenenza  ad  una  o  piu'  delle tipologie di attivita'
definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151;
    b) lo  specifico  codice ISTAT di attivita' che lo individua come
produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
    c) per  ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato
1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente
suddivisa  nell'allegato  1B  del  medesimo  decreto  legislativo, il
numero  e  il  peso  effettivo,  o  il  solo  peso  effettivo,  delle
apparecchiature  immesse  sul  mercato  nell'anno  solare precedente,
suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima
suddivisione  non si applica alle apparecchiature di illuminazione in
conformita'   al  disposto  dell'articolo 10,  comma 4,  del  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
    d) le  informazioni  sui centri di raccolta organizzati e gestiti
ai  sensi  dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto
legislativo  25 luglio 2005, n. 15l, specificando se l'organizzazione
e' su base individuale o collettiva;
    e) l'eventuale  iscrizione  in  Registri  di  altri  Stati membri
dell'Unione europea;
    f) le  informazioni  relative  all'entita'  e  alle  modalita' di
presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
    g) per   ogni   categoria   di   apparecchiature   elettriche  ed
elettroniche  immessa  sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso
cui  intende  adempiere  agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel
caso  in  cui  si  tratti  di  sistema collettivo, il produttore deve
indicare il nome del sistema prescelto.
  6.   Per   peso   effettivo   di  un'apparecchiatura  elettrica  ed
elettronica  si  intende  il  peso  del  prodotto,  inclusi tutti gli
accessori  elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali,
batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici.
  7.  Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione,
dei  dati  effettivi  sulla  suddivisione  delle  AEE in domestiche e
professionali, fornisce sotto la propria responsabilita' una stima di
tale suddivisione.
  8.  Una  volta  effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene
rilasciato  un  numero  di  iscrizione tramite il sistema informatico
delle Camere di commercio.
  9.  Entro  trenta  giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione
deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il  testo dell'art. 10, del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
              «Art.  20  (Disposizioni  transitorie e finali). - 1. I
          titolari  degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di
          recupero  di  RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e
          28  del  decreto  legislativo  n. 22 del 1997, in esercizio
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          presentano,  se  necessario,  domanda  di  adeguamento alle
          prescrizioni  di  cui  agli  allegati 2 e 3, entro tre mesi
          dall'entrata  in  vigore  del presente decreto, ed adeguano
          gli  impianti  entro  12  mesi  dalla  presentazione  della
          domanda.  Nelle  more  dell'adeguamento  e'  consentita  la
          prosecuzione dell'attivita'.
              2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni
          previste  dal presente decreto, la provincia competente per
          territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, all'ispezione degli impianti
          in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di
          trattamento   e   di   recupero  di  RAEE  ai  sensi  degli
          articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La
          provincia,  se  necessario,  stabilisce  le  modalita' ed i
          tempi  per  conformarsi  a dette prescrizioni, che comunque
          non  possono  essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle
          more  dell'adeguamento  la  prosecuzione dell'attivita'. In
          caso   di  mancato  adeguamento  nei  modi  e  nei  termini
          stabiliti l'attivita' e' interrotta.
              3.   I  produttori  di  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche  presenti  sul mercato alla data di entrata in
          vigore del decreto di cui all'art. 13, comma 8, effettuano,
          entro   novanta  giorni  dalla  stessa  data,  l'iscrizione
          prevista al comma 2 dello citato art. 14.
              4.  Nelle  more della definizione di un sistema europeo
          di  identificazione dei produttori, secondo quanto indicato
          dall'art.  11,  paragrafo 2,  della direttiva 2002/96/CE e,
          comunque   entro  e  non  oltre  il  31 dicembre  2007,  il
          finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1,
          viene  assolto  dai  produttori  con le modalita' stabilite
          all'art. 10, comma 1.
              5.  I  soggetti  tenuti  agli  adempimenti  di cui agli
          articoli 6,  commi 1  e  3, 7, comma 18, comma 19, comma 1,
          10,  11,  12  e  13  si  conformano  alle  disposizioni dei
          medesimi  articoli entro  un  anno dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              6.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 44 e 48 del
          decreto  legislativo  n.  22 del 1997 non si applicano alle
          apparecchiature  elettriche  ed elettroniche rientranti nel
          campo di applicazione del presente decreto.
              4.  Nelle  more della definizione di un sistema europeo
          di  identificazione dei produttori, secondo quanto indicato
          dall'art.  11,  paragrafo 2,  della direttiva 2002/96/CE e,
          comunque   entro  e  non  oltre  il  31 dicembre  2007,  il
          finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1,
          viene  assolto  dai  produttori  con le modalita' stabilite
          all'art. 10, comma 1.».
              - Il   comma 1,   dell'art.   3,   del  citato  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note
          all'art. 1.
              - L'allegato   1A   del   citato   decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente:
              «Allegato   1A   (art.  2,  comma 1)      Categorie  di
          apparecchiature  elettriche  ed elettroniche rientranti nel
          campo di applicazione del presente decreto.
              1. Grandi elettrodomestici.
              2. Piccoli elettrodomestici.
              3.      Apparecchiature      informatiche     e     per
          telecomunicazioni.
              4. Apparecchiature di consumo.
              5. Apparecchiature di illuminazione.
              6.  Strumenti  elettrici  ed  elettronici (ad eccezione
          degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.
              7.  Giocattoli  e apparecchiature per lo sport e per il
          tempo libero.
              8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
          impiantati e infettati.
              9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
              10. Distributori automatici.».
              - L'allegato   1B   del   citato   decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente:
          «Allegato  1B  (art. 2, comma 1)     Esempi di prodotti che
          devono  essere presi in considerazione ai fini del presente
          decreto  e  che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A.
          L'elenco e' esemplificativo e non esaustivo.
              1.  Grandi  elettrodomestici  (con esclusione di quelli
          fissi di grandi dimensioni).
              1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
              1.2 Frigoriferi.
              1.3 Congelatori.
              1.4  Altri  grandi  elettrodomestici  utilizzati per la
          refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
              1.5 Lavatrici.
              1.6 Asciugatrici.
              1.7 Lavastoviglie.
              1.8 Apparecchi per la cottura.
              1.9 Stufe elettriche.
              1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
              1.11 Forni a microonde.
              1.12  Altri  grandi  elettrodomestici utilizzati per la
          cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
              1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
              1.14 Radiatori elettrici.
              1.15   Altri  grandi  elettrodomestici  utilizzati  per
          riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
              1.16 Ventilatori elettrici.
              1.17  Apparecchi  per  il condizionamento come definiti
          dal  decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle
          attivita' produttive.
              1.18   Altre  apparecchiature  per  la  ventilazione  e
          l'estrazione d'aria.
              2.  Piccoli  elettrodomestici.  Valutazione  in peso ai
          fini  della  determinazione delle quote di mercato ai sensi
          dell'art. 8, comma 1.
              2.1 Aspirapolvere.
              2.2 Scope meccaniche.
              2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
              2.4   Macchine  per  cucire,  macchine  per  maglieria,
          macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
              2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare,
          pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
              2.6 Tostapane.
              2.7 Friggitrici.
              2.8    Frullatori,    macinacaffe'   elettrici,   altri
          apparecchi  per  la  preparazione  dei cibi e delle bevande
          utilizzati   in  cucina  e  apparecchiature  per  aprire  o
          sigillare contenitori o pacchetti.
              2.9 Coltelli elettrici.
              2.10    Apparecchi    tagliacapelli,    asciugacapelli,
          spazzolini  da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi
          per massaggi e altre cure del corpo.
              2.11   Sveglie,   orologi   da   polso  o  da  tasca  e
          apparecchiature  per  misurare,  indicare  e  registrare il
          tempo.
              2.12 Bilance.
              3.  Apparecchiature  informatiche per le comunicazioni.
          Valutazione  in  peso  ai  fini  della determinazione delle
          quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
              3.1 Trattamento dati centralizzato:
              3.1.1 mainframe;
              3.1.2 minicomputer;
              3.1.3 stampanti.
              3.2 Informatica individuale:
              3.2.1   Personal   computer  (unita'  centrale,  mouse,
          schermo e tastiera inclusi).
              3.2.2   Computer  portatili  (unita'  centrale,  mouse,
          schermo e tastiera inclusi).
              3.2.3 Notebook.
              3.2.4 Agende elettroniche.
              3.2.5 Stampanti.
              3.2.6 Copiatrici.
              3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
              3.2.8  Calcolatrici  tascabili  e  da  tavolo  e  altri
          prodotti  e  apparecchiature  per raccogliere, memorizzare,
          elaborare,  presentare  o comunicare informazioni con mezzi
          elettronici.
              3.2.9 Terminali e sistemi utenti.
              3.2.10 Fax.
              3.2.11 Telex.
              3.2.12 Telefoni.
              3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
              3.2.14 Telefoni senza filo.
              3.2.15 Telefoni cellulari.
              3.2.16   Segreterie  telefoniche  e  altri  prodotti  o
          apparecchiature  per  trasmettere  suoni,  immagini o altre
          informazioni mediante la telecomunicazione.
              4.  Apparecchiature  di consumo. Valutazione in peso ai
          fini  della  determinazione delle quote di mercato ai sensi
          dell'art. 8, comma 1.
              4.1 Apparecchi radio.
              4.2 Apparecchi televisivi.
              4.3 Videocamere.
              4.4 Videoregistratori.
              4.5 Registratori hi-fi.
              4.6 Amplificatori audio.
              4.7 Strumenti musicali.
              4.8  Altri  prodotti o apparecchiature per registrare o
          riprodurre  suoni  o  immagini,  inclusi  segnali  o  altre
          tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse
          dalla telecomunicazione.
              5. Apparecchiature di illuminazione.
              5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai
          fini  della  determinazione delle quote di mercato ai sensi
          dell'art. 10, comma 1.
              5.2 Tubi fluorescenti.
              5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
              5.4  Sorgenti  luminose  a  scarica ad alta intensita',
          comprese  sorgenti  luminose  a  vapori  di  sodio  ad alta
          pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
              5.5  Sorgenti  luminose  a  vapori  di  sodio  a  bassa
          pressione.
              6.  Utensili  elettrici  ed  elettronici  (ad eccezione
          degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
              6.1 Trapani.
              6.2 Seghe.
              6.3 Macchine per cucire.
              6.4  Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare,
          smerigliare,   segare,   tagliare,   tranciare,  trapanare,
          perforare,  punzonare,  piegare, curvare o per procedimenti
          analoghi su legno, metallo o altri materiali.
              6.5  Strumenti  per  rivettare, inchiodare o avvitare o
          rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
              6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
              6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere
          o  per  altro trattamento di sostanze liquide o gassose con
          altro mezzo.
              6.8  Attrezzi  tagliaerba  o  per  altre  attivita'  di
          giardinaggio.
              7.  Giocattoli  e apparecchiature per il tempo libero e
          lo sport.
              7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
              7.2 Consolle di videogiochi portatili.
              7.3 Videogiochi.
              7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa,
          canottaggio, ecc.
              7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o
          elettronici.
              7.6 Macchine a gettoni.
              8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
          impiantati ed infettati).
              8.1 Apparecchi di radioterapia.
              8.2 Apparecchi di cardiologia.
              8.3 Apparecchi di dialisi.
              8.4 Ventilatori polmonari.
              8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
              8.6  Apparecchiature  di  laboratorio  per  diagnosi in
          vitro.
              8.7 Analizzatori.
              8.8 Congelatori.
              8.9  Altri  apparecchi  per  diagnosticare,  prevenire,
          monitorare,   curare   e   alleviare   malattie,  ferite  o
          disabilita'.
              9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
              9.1 Rivelatori di fumo.
              9.2 Regolatori di calore.
              9.3 Termostati.
              9.4  Apparecchi  di misurazione, pesatura o regolazione
          ad uso domestico o di laboratorio.
              9.5  Altri  strumenti di monitoraggio e controllo usati
          in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
              10. Distributori automatici.
              10.1  Distributori  automatici, incluse le macchine per
          la  preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica
          di cibi e di bevande:
                a) di bevande calde;
                b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
                c) di prodotti solidi.
              10.2 Distributori automatici di denaro contante.
              10.3  Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo
          di   prodotto,   ad   eccezione  di  quelli  esclusivamente
          meccanici.».
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 6, 11 e 12 del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
              «Art.  6 (Raccolta separata). - 1. Entro la data di cui
          all'art.  20,  comma 5,  al  fine  di realizzare un sistema
          organico  di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro
          smaltimento   insieme   al   rifiuto  urbano  misto  e,  in
          particolare,  al  fine  di  garantire, entro il 31 dicembre
          2008,  il  raggiungimento  di un tasso di raccolta separata
          dei  RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4
          kg in media per abitante all'anno:
                a) i     comuni    assicurano    la    funzionalita',
          l'accessibilita'  e  l'adeguatezza  dei sistemi di raccolta
          differenziata  dei  RAEE  provenienti  dai nuclei domestici
          istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
          raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
          ai   detentori  finali  ed  ai  distributori  di  conferire
          gratuitamente  al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel
          loro  territorio;  il  conferimento  di rifiuti prodotti in
          altri  comuni  e'  consentito solo previa sottoscrizione di
          apposita convenzione con il comune di destinazione;
                b) i   distributori   assicurano,  al  momento  della
          fornitura   di   una  nuova  apparecchiatura  elettrica  ed
          elettronica  destinata  ad  un  nucleo domestico, il ritiro
          gratuito,   in   ragione   di   uno   contro   uno,   della
          apparecchiatura  usata,  a  condizione che la stessa sia di
          tipo  equivalente  e  abbia svolto le stesse funzioni della
          nuova  apparecchiatura  fornita;  provvedono,  altresi', ai
          sensi  dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica
          del  possibile  reimpiego delle apparecchiature ritirate ed
          al  trasporto  presso  i  centri  istituiti  ai sensi delle
          lettere a)  e c)  di  quelle  valutate  non suscettibili di
          reimpiego;
                c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b),
          i  produttori  od i terzi che agiscono in loro nome possono
          organizzare  e  gestire,  su base individuale o collettiva,
          sistemi   di   raccolta  di  RAEE  provenienti  dai  nuclei
          domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.
              2.  Tenuto  conto delle vigenti disposizioni in materia
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
          ritiro   gratuito   di  una  apparecchiatura  elettrica  ed
          elettronica  previsto  al  comma 1,  lettere a)  e b), puo'
          essere  rifiutato  nel  caso  in  cui  vi sia un rischio di
          contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro
          o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in
          questione  non  contiene  i  suoi  componenti  essenziali o
          contiene  rifiuti  diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi
          lo  smaltimento  dei  RAEE  e'  a  carico del detentore che
          conferisce,  a  proprie  spese,  i  RAEE  ad  un  operatore
          autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
              3.   Fatto   salvo  quanto  stabilito  all'art.  12,  i
          produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano
          e   gestiscono,   su   base   individuale   o   collettiva,
          sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
          separata   di   RAEE  professionali.  A  tal  fine  possono
          avvalersi  delle  strutture  di cui al comma 1, lettera a),
          previa  convenzione  con il comune interessato, i cui oneri
          sono  a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono
          in loro nome.».
              «Art.  11  (Modalita' e garanzie di finanziamento della
          gestione  dei  RAEE derivanti da apparecchiature elettriche
          ed  elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005
          provenienti  dai  nuclei  domestici). - 1. Il finanziamento
          delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi
          dell'art.  6,  nonche'  delle operazioni di trattamento, di
          recupero  e  di  smaltimento ambientalmente compatibile, di
          cui  agli  articoli 8  e  9,  di RAEE provenienti da nuclei
          domestici   derivanti   da  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche  immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e'
          a  carico  del  produttore  che  ne  assume  l'onere  per i
          prodotti  che  ha  immesso  sul  mercato  a  partire  dalla
          predetta  data.  Il  produttore adempie al predetto obbligo
          individualmente  ovvero attraverso l'adesione ad un sistema
          collettivo o misto adeguato.
              2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione
          dei  RAEE di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel
          momento  in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica
          e'  immessa  sul  mercato,  adeguata  garanzia finanziaria,
          secondo  quanto  previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno
          1982,  n.  348,  o  secondo  modalita' equivalenti, che non
          comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per
          la  finanza  pubblica,  definite  con  decreto del Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e
          delle  finanze,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di
          cui   al   comma 1,   il   produttore   non  puo'  indicare
          separatamente  all'acquirente,  al momento della vendita, i
          relativi   costi   di   raccolta,   di   trattamento  e  di
          smaltimento.
              4.    Nel   caso   di   vendita   effettuata   mediante
          comunicazione  a  distanza  si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 10, comma 3.».
              «Art.  12 (Modalita'  e garanzie di finanziamento della
          gestione  dei  RAEE  professionali).  - 1. Il finanziamento
          delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento,
          di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di
          cui  agli  articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati
          da  apparecchiature  elettriche ed elettroniche immesse sul
          mercato  dopo  il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore
          che  ne  assume  l'onere  per i prodotti che ha immesso sul
          mercato a partire dalla predetta data.
              2.  Il  finanziamento  delle operazioni di raccolta, di
          trasporto,  di  trattamento,  di  recupero e di smaltimento
          ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei
          RAEE  professionali originati da apparecchiature elettriche
          ed  elettroniche  immesse  sul  mercato prima del 13 agosto
          2005  e'  a  carico del produttore nel caso di fornitura di
          una  nuova  apparecchiatura  elettrica  ed  elettronica  in
          sostituzione  di un prodotto di tipo equivalente ed adibito
          alle  stesse  funzioni  della nuova apparecchiatura fornita
          ovvero e' a carico del detentore negli altri casi.
              3.  Le  apparecchiature  di  cui  al  comma 2  non sono
          equivalenti  nel  caso  in cui il peso dell'apparecchiatura
          ritirata    sia    superiore    al    doppio    del    peso
          dell'apparecchiatura consegnata.
              4.  Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1
          e  2  individualmente  ovvero  attraverso  l'adesione ad un
          sistema collettivo o misto adeguato.
              5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione
          dei  RAEE  professionali  di  cui al comma 1, il produttore
          costituisce,   nel   momento   in   cui  un'apparecchiatura
          elettrica  od  elettronica e' immessa sul mercato, adeguata
          garanzia  finanziaria,  secondo quanto previsto dall'art. 1
          della  legge  10 giugno  1982,  n. 348, o secondo modalita'
          equivalenti  definite  con  il  decreto di cui all'art. 11,
          comma 2.
              6.  I  produttori  e  gli  utenti  diversi  dai  nuclei
          domestici   possono  sottoscrivere  accordi  volontari  che
          prevedono  modalita'  alternative  di  finanziamento  della
          gestione  dei  RAEE professionali, purche' siano rispettate
          le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.».