Art. 3. Iscrizione dei produttori al registro 1. L'iscrizione al Registro e' effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. 2. L'iscrizione e' effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. 3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione e' sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1. 4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo. 5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare: a) l'appartenenza ad una o piu' delle tipologie di attivita' definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) lo specifico codice ISTAT di attivita' che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15l, specificando se l'organizzazione e' su base individuale o collettiva; e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea; f) le informazioni relative all'entita' e alle modalita' di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto. 6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici. 7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilita' una stima di tale suddivisione. 8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. 9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: «Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento e' consentita la prosecuzione dell'attivita'. 2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attivita' e' interrotta. 3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione prevista al comma 2 dello citato art. 14. 4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'art. 10, comma 1. 5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto. 4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'art. 10, comma 1.». - Il comma 1, dell'art. 3, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 1. - L'allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «Allegato 1A (art. 2, comma 1) Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto. 1. Grandi elettrodomestici. 2. Piccoli elettrodomestici. 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. 4. Apparecchiature di consumo. 5. Apparecchiature di illuminazione. 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni. 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero. 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati. 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 10. Distributori automatici.». - L'allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «Allegato 1B (art. 2, comma 1) Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. L'elenco e' esemplificativo e non esaustivo. 1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni). 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione. 1.2 Frigoriferi. 1.3 Congelatori. 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti. 1.5 Lavatrici. 1.6 Asciugatrici. 1.7 Lavastoviglie. 1.8 Apparecchi per la cottura. 1.9 Stufe elettriche. 1.10 Piastre riscaldanti elettriche. 1.11 Forni a microonde. 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti. 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento. 1.14 Radiatori elettrici. 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. 1.16 Ventilatori elettrici. 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attivita' produttive. 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria. 2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 2.1 Aspirapolvere. 2.2 Scope meccaniche. 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia. 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili. 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti. 2.6 Tostapane. 2.7 Friggitrici. 2.8 Frullatori, macinacaffe' elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti. 2.9 Coltelli elettrici. 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo. 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo. 2.12 Bilance. 3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 3.1 Trattamento dati centralizzato: 3.1.1 mainframe; 3.1.2 minicomputer; 3.1.3 stampanti. 3.2 Informatica individuale: 3.2.1 Personal computer (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 3.2.2 Computer portatili (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 3.2.3 Notebook. 3.2.4 Agende elettroniche. 3.2.5 Stampanti. 3.2.6 Copiatrici. 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. 3.2.10 Fax. 3.2.11 Telex. 3.2.12 Telefoni. 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. 3.2.14 Telefoni senza filo. 3.2.15 Telefoni cellulari. 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. 4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 4.1 Apparecchi radio. 4.2 Apparecchi televisivi. 4.3 Videocamere. 4.4 Videoregistratori. 4.5 Registratori hi-fi. 4.6 Amplificatori audio. 4.7 Strumenti musicali. 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. 5. Apparecchiature di illuminazione. 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 10, comma 1. 5.2 Tubi fluorescenti. 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita', comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni). 6.1 Trapani. 6.2 Seghe. 6.3 Macchine per cucire. 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali. 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo. 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo. 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo. 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita' di giardinaggio. 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport. 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo. 7.2 Consolle di videogiochi portatili. 7.3 Videogiochi. 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc. 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici. 7.6 Macchine a gettoni. 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati). 8.1 Apparecchi di radioterapia. 8.2 Apparecchi di cardiologia. 8.3 Apparecchi di dialisi. 8.4 Ventilatori polmonari. 8.5 Apparecchi di medicina nucleare. 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro. 8.7 Analizzatori. 8.8 Congelatori. 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilita'. 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 9.1 Rivelatori di fumo. 9.2 Regolatori di calore. 9.3 Termostati. 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio. 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra. 10. Distributori automatici. 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; c) di prodotti solidi. 10.2 Distributori automatici di denaro contante. 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.». - Si riporta il testo degli articoli 6, 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: «Art. 6 (Raccolta separata). - 1. Entro la data di cui all'art. 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno: a) i comuni assicurano la funzionalita', l'accessibilita' e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego; c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto. 2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), puo' essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE e' a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. 3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.». «Art. 11 (Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici). - 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. 2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica e' immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita' equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il produttore non puo' indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento. 4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3.». «Art. 12 (Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali). - 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. 2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 e' a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero e' a carico del detentore negli altri casi. 3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata. 4. Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. 5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica e' immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita' equivalenti definite con il decreto di cui all'art. 11, comma 2. 6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalita' alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purche' siano rispettate le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.».