Art. 4.

            Variazione dei dati di iscrizione al Registro

  1.  I  produttori  comunicano,  con  le medesime modalita' previste
all'articolo 3,  qualsiasi  variazione  dei  dati comunicati all'atto
dell'iscrizione,  nonche'  la  cessazione dell'attivita' determinante
obbligo di iscrizione.