Art. 5. Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria 1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151, del 2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento. 2. L'iscrizione al Registro e' assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di commercio con modalita' telematica.
Nota all'art. 5: - I commi 3 e 4 dell'art. 19, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono i seguenti: «3. Gli oneri relativi alla attivita' di monitoraggio di cui all'art. 9, comma 5, nonche' quelli relativi alla istituzione del registro di cui all'art. 14 ed al funzionamento dei comitati di cui all'art. 15 sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di mercato. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonche' le relative modalita' di versamento.».