Art. 5.

 Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 19,  comma 3,  del decreto legislativo
25 luglio  2005,  n.  151,  gli  oneri  relativi  all'istituzione del
Registro  sono  a carico dei produttori di apparecchiature elettriche
ed  elettroniche  in  misura  proporzionale  alle rispettive quote di
mercato;   detti  oneri  sono  individuati  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 19,  comma  4, del decreto legislativo n. 151, del 2005,
che ne stabilisce anche le modalita' di versamento.
  2.  L'iscrizione al Registro e' assoggettata all'assolvimento di un
diritto  di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista
per  le  denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di
commercio con modalita' telematica.
 
          Nota all'art. 5:
              - I  commi 3  e  4  dell'art.  19,  del  citato decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono i seguenti:
              «3. Gli  oneri  relativi alla attivita' di monitoraggio
          di  cui  all'art.  9, comma 5, nonche' quelli relativi alla
          istituzione   del   registro  di  cui  all'art.  14  ed  al
          funzionamento dei comitati di cui all'art. 15 sono a carico
          dei    produttori    di   apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche in base alle rispettive quote di mercato.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela   del   territorio,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, da adottarsi entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  stabilite le tariffe per la copertura degli
          oneri  di  cui al comma 3, nonche' le relative modalita' di
          versamento.  Con  disposizioni  regionali, sentiti gli enti
          locali  interessati,  sono  determinate  le  tariffe per la
          copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma 2,  nonche'  le
          relative modalita' di versamento.».