Art. 6. Comunicazione annuale dei produttori 1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. 2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo: a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse. - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24. - L'Allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3. - L'Allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.