Art. 6.

                Comunicazione annuale dei produttori

  1.  I  produttori  di  apparecchiature  elettriche  ed elettroniche
comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i
dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo
25 luglio  2005,  n.  151,  avvalendosi  del modello di dichiarazione
ambientale  di  cui  alla  legge  25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale
fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge n.
70 del 1994.
  2.  Le  informazioni  sono fornite per via telematica e riguardano,
per  ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del
decreto  legislativo  25 luglio  2005,  n.  151,  come  ulteriormente
suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo:
    a) il  numero  e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle
apparecchiature   elettriche  ed  elettroniche  immesse  sul  mercato
nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche
e  professionali.  Tale  ultima  suddivisione  non  si  applica  alle
apparecchiature   di   illuminazione   in   conformita'  al  disposto
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151;
    b) il  peso  delle  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
raccolte   attraverso   tutti  i  canali,  reimpiegate,  riciclate  e
recuperate  nell'anno  solare  precedente;  in caso di adesione ad un
sistema  collettivo,  le  predette  informazioni  sono comunicate dal
sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  il  testo  dell'art. 13 del decreto legislativo
          25 luglio  2005,  n.  151,  e'  riportato  nelle  note alle
          premesse.
              -  La  legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per
          la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del  sistema  di  ecogestione  e  di  audit ambientale», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
              - L'Allegato   1A   del   citato   decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
              - L'Allegato   1B   del   citato   decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
              - Per  il  testo  dell'art. 10, del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.