Art. 9. Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi 1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. 2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 e' costituito in forma di consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione. 3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE domestici di cui all'Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema puo' essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico e' tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attivita' relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti. 4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.