Art. 9. 
 
Centro di  coordinamento  per  l'ottimizzazione  delle  attivita'  di
                  competenza dei sistemi collettivi 
 
  1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento provvedono, entro  novanta  giorni
dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il  Centro  di
coordinamento  di  cui  all'articolo  13,  comma   8,   del   decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. l51. 
  2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1  e'  costituito  in
forma di consorzio avente personalita' giuridica di diritto  privato,
al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei  RAEE
provenienti dai nuclei domestici,  che  aderiscono  al  Centro  entro
trenta giorni dalla loro costituzione. 
  3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE domestici  di  cui
all'Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo  che  opera
su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo  svolgimento  in
proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema
puo' essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di  controllo
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.
151,  esonerato  dall'obbligo  di   partecipazione   al   Centro   di
coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico  e'  tenuto  a
presentare al Comitato di  vigilanza  e  controllo  e  al  Centro  di
coordinamento  un  programma  annuale  di  prevenzione  e   attivita'
relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti. 
  4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche  i  sistemi
collettivi di gestione dei RAEE professionali. 
 
          Note all'art. 9:
              -  Per  il  testo dell'art. 13, del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.
              -  L'art.  15  del citato decreto legislativo 25 luglio
          2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.