IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
che disciplina l'emanazione dei regolamenti;
  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
che,  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.   400,   affida   al   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze
l'emanazione,  con  riferimento ai giochi pubblici, di regolamenti di
disciplina delle modalita' e dei tempi di gioco, della corresponsione
di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti  a  qualsiasi titolo, nonche'
dell'ammontare del prelievo complessivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300, e
successive  modificazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione del
Governo;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  24  gennaio  2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12,
della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383, concernente l'attribuzione
all'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato della gestione unitaria
delle funzioni statali in materia di giochi;
  Visto  l'articolo  4  del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo  2002,  n.  66,  che  disciplina  le modalita' di liquidazione,
nonche' i termini e le modalita' di versamento dell'imposta unica sui
concorsi pronostici e sulle scommesse;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  8  luglio  2002, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con
il  quale  sono state dettate disposizioni concernenti l'unificazione
delle competenze in materia di giochi;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n.    385,    concernente    il    regolamento    di   organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  l'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che affida ad AAMS l'adozione dei provvedimenti necessari per
la  definizione,  diffusione  e  gestione,  dei  mezzi  di  pagamento
specifici per la partecipazione al gioco a distanza;
  Visto  l'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre
2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005,  n.  248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco
illegale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
  Visto  l'articolo  38,  comma  1,  lettera  b), del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n.  248, che, al fine di contrastare la diffusione del
gioco  irregolare  ed  illegale,  l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore  del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, ha
disposto  la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita
in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006;
  Visto l'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che integra, con riferimento ai giochi di carte di qualsiasi tipo, il
disposto   dell'articolo  38,  comma  1,  lettera  b),  del  predetto
decreto-legge n. 223 del 2006;
  Visto  l'articolo  38, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del
2006  che,  nel  sostituire  l'articolo  1, comma 287, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  dispone  la definizione, con provvedimenti
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, delle nuove
modalita'  di  distribuzione  del gioco su eventi diversi dalle corse
dei  cavalli,  inclusi i giochi di abilita' a distanza con vincita in
denaro;
  Visto l'articolo 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del
2006,    che    dispone    la    definizione,    con    provvedimenti
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, delle nuove
modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, inclusi i giochi
di abilita' a distanza con vincita in denaro;
  Visto  il decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006, recante
misure  per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza delle
scommesse, del Bingo e delle lotterie;
  Visti  i decreti del Direttore generale di AAMS del 28 agosto 2006,
che   approvano  gli  schemi  di  convenzione  per  l'affidamento  in
concessione  dell'esercizio  dei giochi pubblici, di cui all'articolo
38, commi 2 e 4, del citato decreto-legge n. 223 del 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 febbraio 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17  della legge n. 400 del 1998, effettuata con
nota n. 3-11848 del 13 luglio 2007;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                        Oggetto e definizioni

  1. Il   presente  decreto  disciplina  l'esercizio  dei  giochi  di
abilita'  a  distanza  con  vincita  in denaro nei quali il risultato
dipende,   in  misura  prevalente  rispetto  all'elemento  aleatorio,
dall'abilita' dei giocatori.
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) AAMS,   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) applicazione  del gioco, le funzionalita' messe a disposizione
del  giocatore,  tramite  la piattaforma di gioco, per lo svolgimento
delle sessioni di gioco del singolo gioco di abilita';
    c) circuito  di  gioco,  l'ambiente virtuale, realizzato tra piu'
concessionari  mediante  la  condivisione della piattaforma di gioco,
nel  quale  si  svolgono  sessioni  di  gioco  alle quali partecipano
giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi
concessionari;
    d) codice  malevolo,  qualsivoglia programma software, introdotto
in  un  sistema  informatico  contro la volonta' dell'utente od a sua
insaputa,  in  grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o,
comunque, compromettendone l'efficienza;
    e) codice   univoco,   il   codice   attribuito   al  diritto  di
partecipazione  dal  sistema  centralizzato all'atto della convalida,
che  identifica  il  concessionario, il gioco di abilita', nonche' la
formula  di  gioco  e  la  sessione di gioco alla quale il diritto di
partecipazione si riferisce;
    f) concessionario,  il  soggetto  titolare  della concessione per
l'affidamento  dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo
38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, autorizzato
all'esercizio dei giochi di abilita' ai sensi del presente decreto;
    g) diritto   di   partecipazione,  il  biglietto  virtuale  della
giocata,  richiesto  dal  giocatore,  venduto  dal  concessionario  e
convalidato   dal   sistema   centralizzato,   che  da  diritto  alla
partecipazione ad una sessione di gioco;
    h) formula  di  gioco,  ciascuna  modalita'  con la quale possono
essere  organizzate  le  sessioni  di  gioco,  che  puo' prevedere lo
svolgimento  di  una  unica partita o di una combinazione di partite,
nonche' la partecipazione di uno o piu' giocatori;
    i) giocatore,  ciascun  soggetto che, tramite mezzi elettronici e
di  connessione  telematica  o  telefonica,  partecipa  a sessioni di
gioco;
    l) gioco  di  abilita',  ciascun gioco di abilita' a distanza con
vincita  in  denaro, conforme al presente decreto ed autorizzato, con
provvedimento di AAMS, a seguito dell'inoltro di apposita istanza del
concessionario,  corredata  del progetto che definisce le regole e le
modalita' di gestione e di svolgimento del gioco;
    m) gioco  sicuro,  le  modalita'  di  gioco con vincita in denaro
adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al
fine  di  garantire  la  tutela,  sia  degli  interessi  del  singolo
giocatore, sia di quelli pubblici;
    n) piattaforma  di gioco, l'ambiente informatico, appartenente al
sistema  di  elaborazione del concessionario, connesso tramite questo
al  sistema  centralizzato  ed  accessibile  dal  giocatore  mediante
Internet,  televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il
quale  il  concessionario  gestisce  e,  tramite  le applicazioni dei
giochi, eroga i giochi di abilita';
    o)  pseudonimo,  la  denominazione  fittizia,  non  modificabile,
scelta   dal  giocatore,  ad  esso  univocamente  associata,  che  lo
identifica  nell'ambiente  di  gioco del singolo concessionario e nel
circuito  di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per
comunicare  in  modo  riservato  l'identita' del giocatore agli altri
giocatori;
    p) sessione  di  gioco,  il  processo  di gioco che inizia con la
richiesta   del   diritto   di   partecipazione  e  si  conclude  con
l'assegnazione delle vincite;
    q)   sistema  centralizzato,  il  sistema  informatico  di  AAMS,
interconnesso  con  la  piattaforma  di  gioco,  per il controllo, la
convalida,  l'attribuzione  del codice univoco e la registrazione dei
diritti  di  partecipazione, nonche' per la liquidazione dell'imposta
unica.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.

          Note alle premesse:

              - Il  decreto  legislativo  14  aprile  1948, n. 496, e
          successive  modificazioni, concernente la «Disciplina delle
          attivita'  di  giuoco»  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con legge 22
          aprile 1953, n. 342.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro del tesoro, nel rispetto dei principiposti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione   di  strumenti  di  verfica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 16 della legge 13
          maggio   1999,   n.   133   (Disposizioni   in  materia  di
          perequazione,   razionalizzazione  e  federalismo  fiscale)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
          supplemento ordinario:
              «Art.  16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
          disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
          scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
          eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
          competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
          italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8  aprile  1988, n. 169, e del decreto 2 giugno
          1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
          fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
          modalita'  e  i  tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
          diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
          quelli  da destinare agli organizzatori delle competizioni.
          Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze  e'  altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei  predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
          puo'  superare  il 62 per cento delle somme giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale.
              2.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,   destina  annualmente  i  prelievi  di  cui  al
          comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
                a) (abrogata);
                b) a  finalita'  sociali  o  culturali  di  interesse
          generale per tutta o parte della quota residua.
              3.   Per  l'anno  1999  e'  attribuito  all'UNIRE,  per
          l'assolvimento   dei   suoi   compiti   istituzionali,   un
          contributo di lire 50 miliardi.
              4.  Per  l'espletamento delle procedure di gara secondo
          la  normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
          richieste  per  l'affidamento in concessione dell'esercizio
          delle  scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
          a  quota  fissa,  e' autorizzata la spesa di un miliardo di
          lire per gli anni 1999 e 2000.
              5.  Tra  i  soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
          decreto  25 novembre  1998,  n.  418,  del  Ministro  delle
          finanze,   sono   compresi  i  ricevitori  del  Lotto  come
          individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          e  successive  modificazioni,  nonche'  dalla circolare del
          Ministero  delle  finanze  n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
          2/204975).».
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo», a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
          n. 203, supplemento ordinario.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          2002,   n.  33,  concernente  il  «Regolamento  concernente
          l'affidamento  delle  attribuzioni  in  materia di giochi e
          scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato»,  a  norma  dell'art.  12,  comma  1, della legge 18
          ottobre  2001,  n.  383, e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 marzo 2002, n. 63.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 4 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   8   marzo   2002,  n.  66
          (Regolamento   per  la  semplificazione  degli  adempimenti
          relativi  all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
          scommesse),  a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 23
          dicembre  1998, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 aprile 2002, n. 91, recante:
              «Art.  4 (Pagamento dell'imposta). - 1. L'imposta unica
          dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'art.
          3 e' versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese
          successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi
          su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo art. 3.
              2.  Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il
          versamento  e' effettuato insieme a quello relativo al mese
          successivo.
              3.  Il  pagamento  dell'imposta  e'  effettuato  con le
          modalita'  di  cui  al  capo  III del decreto legislativo 9
          luglio 1997, n. 241.».
              - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8
          luglio    2002,    n.    138    (Disposizioni   concernenti
          l'unificazione  delle  competenze  in  materia  di giochi),
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002,
          n. 187, supplemento ordinario, recante:
              «Art.  4  (Unificazione  delle competenze in materia di
          giochi).  -  1. Al  fine di assicurare la gestione unitaria
          prevista  dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
          nonche'  di  eliminare  sovrapposizioni  di  competenze, di
          razionalizzare   i   sistemi  informatici  esistenti  e  di
          ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di Stato svolge tutte le funzioni in materia
          di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi, scommesse e
          concorsi  pronostici.  Per  i  giochi,  le  scommesse  ed i
          concorsi  pronostici  connessi con manifestazioni sportive,
          ferma  restando  la riserva del Comitato olimpico nazionale
          italiano   (CONI)   prevista   dall'art.   6   del  decreto
          legislativo  14  aprile  1948, n. 496, le predette funzioni
          sono  attribuite  all'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato  in  concessione;  per  assicurarne  un  ordinato
          trasferimento,   con   uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, da adottare di concerto con
          il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  date dalle quali le funzioni
          sono  esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato,  e  le  modalita' del predetto trasferimento. Le
          azioni  possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
          predetto  settore  di  attivita'  sono trasferite, a titolo
          gratuito,   allo  Stato.  I  rapporti  con  le  federazioni
          sportive  continuano  ad essere tenuti in via esclusiva dal
          CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
          concorsi  pronostici  connessi  a  manifestazioni  sportive
          organizzate  o  svolte  sotto il controllo del CONI stesso.
          Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze e'
          rideterminata  la  composizione del Comitato generale per i
          giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
          357,  di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i
          beni  e  le  attivita' culturali, nonche' il presidente del
          CONI  o  un  suo  delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi
          strategici  per  l'organizzazione e la gestione dei giochi,
          delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
          del  Comitato  concernenti  i  giochi,  le  scommesse  ed i
          concorsi  pronostici  ricadenti nella riserva del CONI sono
          adottate  con  il  voto favorevole del presidente del CONI.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
          della   legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
          modificazioni,   e  dalle  relative  norme  di  attuazione.
          L'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato versa al
          CONI  una  somma  pari  alla  quota, prevista dalle vigenti
          disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
          spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
          a  manifestazioni  sportive  organizzate  o svolte sotto il
          controllo  del  CONI stesso. Il disciplinare di concessione
          prevede  le  modalita' di attribuzione di eventuali risorse
          aggiuntive  volte  a  soddisfare adeguatamente, in funzione
          dell'andamento  dei  giochi  di  competenza,  le necessita'
          finanziarie  del  CONI  nel  rispetto  della  sua autonomia
          finanziaria.
              2.  Il  compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per
          la   partecipazione   ai  concorsi  pronostici  Totocalcio,
          Totogol,  Totosei,  Totobingol  e  Totip  e'  fissato nella
          misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
              3.  Resta  fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
          della  legge  13  maggio  1999,  n. 133, per tutti i giochi
          disciplinati ai sensi del presente articolo.
              3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
          e  gli  altri  Dipartimenti  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
          essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
          comma,  della  legge  24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
          nel  senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
          puo'  avvenire  o  tramite  rapporto a tempo parziale o con
          rapporto  di collaborazione coordinata e continuativa e che
          conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
          numero   degli   esperti   assegnabile   al   servizio   e'
          rideterminato   in   proporzione   al  conseguente  impegno
          lavorativo.».
              - Il   decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n.  173,
          concernente     la    «Riorganizzazione    del    Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e delle agenzie fiscali», a
          norma  dell'art.  1  della  legge 6 luglio 2002, n. 137, e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003,
          n. 161.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  15
          dicembre  2003,  n.  385,  concernente  il  «Regolamento di
          organizzazione  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli
          di  Stato», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
          gennaio 2004, n. 22.
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 1, commi 290 e 291,
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale de o Stato
          (legge   finanziaria   2005),   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario:
              «290. Al  fine  di  assicurare  la  tutela  della  fede
          pubblica  e  per  una  piu' efficace azione di contrasto al
          gioco  illecito  ed  illegale  il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato  adotta i provvedimenti necessari per la definizione,
          diffusione  e  gestione,  con  organizzazione  propria o di
          terzi,   dei   mezzi   di   pagamento   specifici   per  la
          partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento
          possono  essere  abilitati  dal  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato  anche  per  le transazioni relative a forme di gioco
          non a distanza.
              291. Per  le  attivita' di diffusione e gestione di cui
          al  comma 290,  il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sulla   base  di  apposita  direttiva  del  Ministro,  puo'
          costituire   societa'   di  scopo  ovvero  puo'  procedere,
          attraverso   l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato,   all'individuazione   di   uno   o   piu'  soggetti
          selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto
          della normativa nazionale e comunitaria».
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 11-quinquiesdecies
          del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n. 203 (Misure di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia   tributaria   e   finanziaria),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  2  dicembre  2005,  n.  248
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n.  248,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 dicembre
          2005, n. 281, supplemento ordinario, recante:
              «Art. 11-quinquiesdecies (Contrasto alla diffusione del
          gioco  illegale).  -  1. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze  -  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato
          definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006,
          sentite   le   associazioni   di   categoria   maggiormente
          rappresentative   sul  territorio  nazionale  dei  soggetti
          operanti  la  raccolta  dei  giochi  nonche' l'UNIRE per le
          scommesse   sulle   corse  dei  cavalli,  le  regole  della
          raccolta,   attraverso   Internet,   televisione  digitale,
          terrestre  e  satellitare,  nonche' attraverso la telefonia
          fissa   e   mobile,  del  lotto,  del  concorso  pronostici
          Enalotto,  dei  concorsi pronostici su base sportiva, delle
          scommesse  a  totalizzatore previste dal regolamento di cui
          al  decreto  del  Ministro  delle finanze 2 agosto 1999, n.
          278,  e  della  nuova  scommessa  ippica di cui all'art. 1,
          comma  498,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  I
          provvedimenti,    valorizzando,   anche   per   la   tutela
          dell'ordine  pubblico  e  del giocatore, le attuali reti di
          raccolta  dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento
          on line, prevedono, in particolare:
                a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del
          Lotto,  di  cui  all'art.  1, comma 489, della legge del 30
          dicembre  2004, n. 311, nonche' l'effettuazione giornaliera
          del concorso pronostici Enalotto;
                b) l'estensione,   nel  caso  in  cui  non  sia  gia'
          previsto   dalle   vigenti   convenzioni   di  concessione,
          dell'oggetto,  alle  condizioni  vigenti, delle concessioni
          del  Lotto,  del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi
          pronostici    su   base   sportiva,   delle   scommesse   a
          totalizzatore  di  cui  al  citato  decreto  ministeriale 2
          agosto  1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
          all'art.  1,  comma  498,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  al  gioco  raccolto  con  i mezzi di partecipazione a
          distanza  sopra  indicati.  La  predetta estensione esclude
          ogni  diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non
          comporta  l'attribuzione,  per  ciascun  concessionario, di
          giochi  diversi  da  quelli  dallo stesso gestiti in virtu'
          della o delle concessioni conferite;
                c) la  possibilita' di raccolta a distanza dei giochi
          di  cui  alla  lettera b) da parte dei soggetti titolari di
          concessione  per  l'esercizio o per la raccolta dei giochi,
          concorsi   o   scommesse  riservati  allo  Stato,  i  quali
          dispongano  di un sistema di raccolta conforme ai requisiti
          tecnici  ed  organizzativi  stabiliti  dall'Amministrazione
          autonoma   dei  monopoli  di  Stato.  I  provvedimenti  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  definiscono  criteri di
          connessione  tra  i  soggetti  che effettuano la raccolta a
          distanza  e  i soggetti titolari di concessione di cui alla
          lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni
          in  rete  e  la  possibilita'  di  collegamento tra tutti i
          concessionari   di   giochi,   nonche'   le   modalita'  di
          retribuzione di tali soggetti;
                d) la  commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai
          sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311, attraverso le attuali reti di raccolta, del
          Lotto,  del  concorso  pronostici  Enalotto,  dei  concorsi
          pronostici    su   base   sportiva,   delle   scommesse   a
          totalizzatore  di  cui  al  citato  decreto  ministeriale 2
          agosto  1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
          all'art.  1,  comma  498,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  assicurando  che  ciascuna rete commercializzi in via
          esclusiva  i  mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa
          gestiti.  I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la
          partecipazione  a  distanza  dei giochi di cui al comma 292
          del  citato  art.  1  della legge n. 311 del 2004. Per tali
          attivita'  e' riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del
          valore dei mezzi di pagamento venduti.
              2.  Per  il  triennio  2006-2008  e' introdotto, in via
          sperimentale,  un  meccanismo  di variazione dell'aggio sui
          giochi  del  Lotto,  del  concorso pronostici Enalotto, del
          concorso  pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base
          sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto
          ministeriale  2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e
          della  nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498,
          della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello
          di  raccolta  conseguito  nell'anno  precedente, basato sui
          seguenti criteri:
                a) nel  caso  in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei
          giochi  sopra  richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
          giochi  distribuiti  in ricevitoria, sia superiore a 11.200
          milioni  di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la
          raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato nella misura del
          9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo
          al  concorso  pronostici  Enalotto,  al concorso pronostici
          Totip,  ai  concorsi  pronostici  su  base  sportiva,  alle
          scommesse  a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2
          agosto  1999,  n.  278,  alla  scommessa tris ed alla nuova
          scommessa  ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge
          30 dicembre   2004,  n.  311,  e'  diminuito  di  un  punto
          percentuale rispetto alla raccolta;
                b) nel  caso  in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei
          giochi  sopra  richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
          giochi  distribuiti  in ricevitoria, sia superiore a 11.600
          milioni  di  euro,  e'  confermata,  per  gli  anni  2008 e
          successivi,  la percentuale di aggio prevista dalla lettera
          a).
              3.  Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia
          e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato individua, con proprio provvedimento, le modalita' di
          determinazione   e   di  pubblicizzazione  del  livello  di
          raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
              4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
          e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  da  emanare  entro  sessanta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  e le disposizioni
          tecniche  occorrenti  per  l'attuazione di formule di gioco
          opzionali, complementari al concorso pronostici Enalotto ed
          al   gioco   del   Lotto,  senza  variazioni  nella  misura
          dell'aggio, basate sui seguenti principi:
                a) posta  di  gioco per ogni combinazione pari a 0,50
          euro;
                b) restituzione  al giocatore non inferiore al 50 per
          cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
                c) autonomia  dei  premi  rispetto  a quelli previsti
          dalle formule di gioco attuali;
                d) introduzione  di  premi istantanei, cumulabili con
          gli eventuali premi a punteggio;
                e) possibilita'  di accesso al gioco attraverso mezzi
          di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
              5. (Abrogato).
              6.  Al  fine  di  contrastare  la  diffusione del gioco
          irregolare   ed   illegale,   ciascun   affidatario   delle
          concessioni  previste dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, o dal
          regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 2
          giugno  1998,  n.  174, esercita la propria attivita' anche
          mediante  l'apertura  di  tre  sportelli distaccati, presso
          sedi  diverse  dai  locali  nei  quali  si effettua gia' la
          raccolta  delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa
          regione,  da  attivare  entro  il 31 marzo 2006 e fino alla
          operativita'  del  riordino  del  settore  delle  scommesse
          sportive di cui all'art. 1, commi 286 e 287, della legge 30
          dicembre   2004,   n.   311.   L'apertura  degli  sportelli
          distaccati   non   determina  alcun  diritto  preferenziale
          nell'ambito  della procedura di riordino del comparto delle
          scommesse  sportive  di cui ai citati commi. Con uno o piu'
          provvedimenti,  da  adottare  entro  il 31 gennaio 2006, il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di Stato determina le modalita' di
          apertura  degli  sportelli  distaccati  di  raccolta  delle
          scommesse,  assicurando priorita' ai comuni con popolazione
          superiore  a  15.000  abitanti,  attualmente non serviti da
          agenzie di scommesse.
              7. (Abrogato).
              8. (Abrogato).
              9.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria
          per  le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli
          e'  stabilita  in  1  euro  e  l'importo  minimo  per  ogni
          biglietto  giocato  non  puo'  essere  inferiore  a 3 euro.
          Eventuali  variazioni  della  posta  unitaria per qualunque
          tipo  di  scommessa  sono determinate con provvedimento del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  sentita l'UNIRE per le
          scommesse sulle corse dei cavalli.
              10.  Il  personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a.
          per effetto dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
          138,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          2002,   n.   178,   in   posizione   di   distacco   presso
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato e con
          oneri   a   carico   della   predetta  Amministrazione,  e'
          trasferito,    a    domanda,   nei   ruoli   della   citata
          Amministrazione,  con  le  modalita'  previste dall'art. 1,
          comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              11. Ferme restando le previsioni dell'art. 1, commi 290
          e  291,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31
          gennaio  2006  il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato definisce,
          con  propri  provvedimenti,  misure per la regolamentazione
          della  raccolta  a  distanza  delle  scommesse, del Bingo e
          delle  lotterie  attraverso Internet, televisione digitale,
          terrestre  e  satellitare,  nonche' attraverso la telefonia
          fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di
          gioco  atte  a  garantire  la  sicurezza  del giocatore, la
          tutela   dell'ordine   pubblico   e   la   possibilita'  di
          connessione  a  tutti  gli  altri  operatori,  prevedono in
          particolare:
                a) la  possibilita' di raccolta da parte dei soggetti
          titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi
          o  scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un
          sistema  di  raccolta  conforme  ai  requisiti  tecnici  ed
          organizzativi  stabiliti  dall'Amministrazione autonoma dei
          monopoli  di  Stato, delle lotterie differite ed istantanee
          con  partecipazione  a distanza previste dall'art. 1, comma
          292,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311.  Per  tale
          attivita'  e'  riconosciuto  un  aggio pari all'8 per cento
          della raccolta effettuata;
                b) la  possibilita'  di  attivazione,  da  parte  dei
          concessionari  per  l'esercizio  delle  scommesse  a  quota
          fissa,  di  apparecchiature che consentono al giocatore, in
          luoghi   diversi   dai   locali   della  sede  autorizzata,
          l'effettuazione  telematica  delle  giocate  verso  tutti i
          concessionari  autorizzati all'esercizio di tali scommesse,
          nel  rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta
          delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline
          relative  alla raccolta a distanza delle scommesse previste
          dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  8 aprile i 998, n. 169, nonche' dal regolamento
          di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
          n. 174;
                c) le   modalita'  di  estrazione  centralizzata,  di
          gestione  gioco  e  di  raccolta  a distanza, affidata agli
          attuali  concessionari,  del gioco previsto dal regolamento
          di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 31 gennaio
          2000, n. 29.
              12.   All'art.  4,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1998,  n.  504, e successive modificazioni, la
          lettera b) e' sostituita dalla seguente:
                "b) per le scommesse:
                  1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
          assimilabili,   ai   sensi   dell'art.   4,   comma 6,  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169: 22,50 per cento della
          quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
                  2)   per   ogni   tipo   di   scommessa   ippica  a
          totalizzatore  ed  a  quota  fissa,  salvo  quanto previsto
          dall'art.  1,  comma 498,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311:  15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
          ciascuna scommessa;
                  3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
          dalle  corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura
          del  3  per  cento  per  ciascuna scommessa composta fino a
          sette  eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna
          scommessa  composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio
          2007,  nel  caso  in  cui la raccolta dell'intero anno 2006
          afferente  alle  scommesse  a quota fissa su eventi diversi
          dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
          euro,  nella  misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
          composta  fino  a  sette  eventi  e nella misura dell'8 per
          cento  per  ciascuna  scommessa  composta  da piu' di sette
          eventi;  dal  1° gennaio  2008, nel caso in cui la raccolta
          dell'intero  anno  2007  afferente  alle  scommesse a quota
          fissa  su  eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli  sia
          superiore  a  2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
          cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
          nella  misura  del  6,6  per  cento  per ciascuna scommessa
          composta da piu' di sette eventi;
                  4)  per  le  scommesse  a  totalizzatore  su eventi
          diversi  dalle  corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
          scommessa".
              13.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato indice, con
          proprio  provvedimento,  un'apposita  lotteria istantanea i
          cui  utili,  fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono
          direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di
          promuovere,  attraverso  attivita' di sponsorizzazione e di
          licenza  di  marchio,  i  Giochi olimpici invernali "Torino
          2006".».
              - Si  trascrive il testo dell'art. 38 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, recante:
              «Art. 38 (Misure di contrasto del gioco illegale). - 1.
          Al  fine  di contrastare la diffusione del gioco irregolare
          ed  illegale,  l'evasione  e l'elusione fiscale nel settore
          del  gioco,  nonche' di assicurare la tutela del giocatore,
          con  regolamenti  emanati  ai  sensi dell'art. 16, comma 1,
          della  legge  13 maggio  1999,  n.  133, sono disciplinati,
          entro il 31 dicembre 2006:
                a) le   scommesse   a  distanza  a  quota  fissa  con
          modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori;
                b) i  giochi  di  abilita'  a distanza con vincita in
          denaro,   nei   quali   il  risultato  dipende,  in  misura
          prevalente  rispetto  all'elemento aleatorio, dall'abilita'
          dei  giocatori.  L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in
          misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di
          carte  di  qualsiasi  tipo, qualora siano organizzati sotto
          forma  di  torneo  e  nel caso in cui la posta di gioco sia
          costituita  esclusivamente  dalla sola quota di iscrizione,
          sono considerati giochi di abilita';
                c) le  caratteristiche  dei  punti  di vendita aventi
          come   attivita'   principale  la  commercializzazione  dei
          prodotti  di  gioco  pubblici. Sono punti di vendita aventi
          come   attivita'   principale  la  commercializzazione  dei
          prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale
          pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato
          dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro delle
          finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti
          di    vendita   aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione  dei  prodotti di gioco pubblici di cui
          ai commi 2 e 4.
              2.  L'art.  1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e' sostituito dal seguente:
              "287.  Con  provvedimenti del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato  sono  stabilite  le nuove modalita' di distribuzione
          del  gioco  su  eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) inclusione,  tra  i giochi su eventi diversi dalle
          corse  dei  cavalli,  delle  scommesse  a totalizzatore e a
          quota  fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
          concorsi   pronostici   su   base  sportiva,  del  concorso
          pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche di cui
          al  comma 498,  nonche'  di  ogni ulteriore gioco pubblico,
          basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
                b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco  su  eventi
          diversi  dalle  corse  dei cavalli da parte degli operatori
          che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
          dell'Unione   europea,  degli  operatori  di  Stati  membri
          dell'Associazione  europea  per  il  libero scambio e anche
          degli  operatori  di  altri  Stati, solo se in possesso dei
          requisiti  di  affidabilita'  definiti dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato;
                c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti  di  gioco pubblici e punti di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici;  ai punti di vendita aventi come attivita'
          principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco
          pubblici  puo'  essere  riservata in esclusiva l'offerta di
          alcune tipologie di scommessa;
                d) previsione  dell'attivazione di un numero di nuovi
          punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
          per    cento    aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di
          vendita  per  comune  in  proporzione  agli  abitanti  e in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
                f) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  ad  800  metri  dai punti di
          vendita  gia'  assegnati  e  nei comuni con meno di 200.000
          abitanti  a  una  distanza  non inferiore a 1.600 metri dai
          punti di vendita gia' assegnati;
                g) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia'  assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  ad  800  metri  dai punti di
          vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio  dei punti di
          vendita  in  cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
          la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
                h) aggiudicazione   dei   punti   di  vendita  previa
          effettuazione  di  una  o piu' procedure aperte a tutti gli
          operatori,  la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
          euro  venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici  e  ad  euro  settemilacinquecento per ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                i) acquisizione  della possibilita' di raccogliere il
          gioco  a  distanza,  ivi  inclusi  i giochi di abilita' con
          vincita  in  denaro,  previo versamento di un corrispettivo
          non inferiore a euro duecentomila;
                l) definizione  delle  modalita'  di salvaguardia dei
          concessionari  della raccolta di scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei cavalli disciplinate dal
          regolamento  di cui al decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111".
              3.   All'art.   4,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1998,  n.  504, e successive modificazioni, il
          numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007,
          e' sostituito dal seguente:
                "3)  per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
          dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
          interazione diretta tra i singoli giocatori:
                  3.1)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          1.850  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.2)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          2.150  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  6,8  per cento per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.3)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          2.500  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.4)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          3.000  milioni  di euro, nella misura del 2,5 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  5,5  per cento per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.5)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          3.500  milioni  di  euro,  nella misura del 2 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino  a  sette  eventi e per
          quelle  con  modalita' di interazione diretta tra i singoli
          giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per ciascuna
          scommessa composta da piu' di sette eventi;".
              4.  Al  fine  di  contrastare  la  diffusione del gioco
          irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
          settore  del  gioco,  nonche'  di  assicurare la tutela del
          giocatore,  con provvedimenti del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  sono  stabilite le nuove modalita' di distribuzione
          del  gioco  su  base  ippica,  nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri:
                a) inclusione,  tra  i  giochi  su base ippica, delle
          scommesse  a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
          cavalli,  dei  concorsi  pronostici  su  base sportiva, del
          concorso   pronostici  denominato  Totip,  delle  scommesse
          ippiche   di   cui   all'art.  1,  comma 498,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
          pubblico;
                b) possibilita'  di raccolta del gioco su base ippica
          da  parte  degli  operatori  che  esercitano la raccolta di
          gioco  presso  uno  Stato membro dell'Unione europea, degli
          operatori  di Stati membri dell'Associazione europea per il
          libero  scambio,  e  anche  degli operatori di altri Stati,
          solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
                c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti  di  gioco pubblici e punti di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici;  ai punti di vendita aventi come attivita'
          principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco
          pubblici  puo'  essere  riservata in esclusiva l'offerta di
          alcune tipologie di scommessa;
                d) previsione  dell'attivazione di un numero di nuovi
          punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
          per    cento    aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di
          vendita  per  comune  in  proporzione  agli  abitanti  e in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
                f) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  ad  800  metri  dai punti di
          vendita  gia'  assegnati  e  nei comuni con meno di 200.000
          abitanti  a  una  distanza  non inferiore a 1.600 metri dai
          punti di vendita gia' assegnati;
                g) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia'  assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  ad  800  metri  dai punti di
          vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio  dei punti di
          vendita  in  cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
          la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
                h) aggiudicazione   dei   punti   di  vendita  previa
          effettuazione  di  una  o piu' procedure aperte a tutti gli
          operatori,  la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
          euro  venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici  e  ad  euro  settemilacinquecento per ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                i) acquisizione  della possibilita' di raccogliere il
          gioco  a  distanza,  ivi  inclusi  i giochi di abilita' con
          vincita  in  denaro,  previo versamento di un corrispettivo
          non inferiore a euro duecentomila;
                l)  definizione  delle  modalita' di salvaguardia dei
          concessionari  della raccolta di scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei cavalli disciplinate dal
          regolamento  di cui al decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
              3.   All'art.   4,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1998,  n.  504, e successive modificazioni, il
          numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007,
          e' sostituito dal seguente:
                "3)  per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
          dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
          interazione diretta tra i singoli giocatori:
                  3.1)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          1.850  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.2)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          2.150  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  6,8  per cento per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.3)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          2.500  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.4)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          3.000  milioni  di euro, nella misura del 2,5 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
          scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
          singoli  giocatori;  nella  misura  del  5,5  per cento per
          ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
                  3.5)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
          mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
          eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
          3.500  milioni  di  euro,  nella misura del 2 per cento per
          ciascuna  scommessa  composta  fino  a  sette  eventi e per
          quelle  con  modalita' di interazione diretta tra i singoli
          giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per ciascuna
          scommessa composta da piu' di sette eventi;".
              4.  Al  fine  di  contrastare  la  diffusione del gioco
          irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
          settore  del  gioco,  nonche'  di  assicurare la tutela del
          giocatore,  con provvedimenti del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  sono  stabilite le nuove modalita' di distribuzione
          del  gioco  su  base  ippica,  nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri:
                a) inclusione,  tra  i  giochi  su base ippica, delle
          scommesse  a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
          cavalli,  dei  concorsi  pronostici  su  base sportiva, del
          concorso   pronostici  denominato  Totip,  delle  scommesse
          ippiche   di   cui   all'art.  1,  comma 498,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
          pubblico;
                b) possibilita'  di raccolta del gioco su base ippica
          da  parte  degli  operatori  che  esercitano la raccolta di
          gioco  presso  uno  Stato membro dell'Unione europea, degli
          operatori  di Stati membri dell'Associazione europea per il
          libero  scambio,  e  anche  degli operatori di altri Stati,
          solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
                c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita
          aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
          prodotti  di  gioco pubblici e punti di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici;  ai punti di vendita aventi come attivita'
          principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco
          pubblici  puo'  essere  riservata in esclusiva l'offerta di
          alcune tipologie di scommessa;
                d) previsione  dell'attivazione di un numero di nuovi
          punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
          per    cento    aventi   come   attivita'   principale   la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di
          vendita  per  provincia aventi come attivita' principale la
          commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici  in
          considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
                f) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici,  nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
          una  distanza  non  inferiore  a  2.000  metri dai punti di
          vendita  gia'  assegnati  e  nei comuni con meno di 200.000
          abitanti,  a  una  distanza non inferiore a 3.000 metri dai
          punti di vendita gia' assegnati;
                g) localizzazione  dei  punti  di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a
          una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
          gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a
          una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
          gia'  assegnati,  senza pregiudizio dei punti di vendita in
          cui,  alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
          del  concorso  pronostici  denominato  Totip,  ovvero delle
          scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311;
                h) aggiudicazione   dei   punti  di  vendita,  previa
          effettuazione  di  una  o piu' procedure aperte a tutti gli
          operatori,  la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
          euro  trentamila  per  ogni  punto  di  vendita avente come
          attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici  e  ad  euro  settemilacinquecento per ogni
          punto  di  vendita  avente  come  attivita'  accessoria  la
          commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
                i) acquisizione  della possibilita' di raccogliere il
          gioco  a  distanza,  ivi  inclusi  i giochi di abilita' con
          vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo
          non inferiore a euro duecentomila;
                l)  definizione  delle  modalita' di salvaguardia dei
          concessionari   della   raccolta   di   scommesse   ippiche
          disciplinate   dal   regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
              5. L'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289, e' sostituito dal seguente:
              "6.  Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento
          di  cui  all'art.  110,  commi 6 e 7, del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, che
          possono  essere installati presso pubblici esercizi o punti
          di   raccolta   di  altri  giochi  autorizzati  nonche'  le
          prescrizioni  da  osservare ai fini dell'installazione sono
          definiti    con    decreti   direttoriali   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di Stato. Per i punti di vendita aventi come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco  pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con
          il    Ministero   dell'interno,   sentita   la   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  Costituiscono criteri
          direttivi  per  la  determinazione  del  numero  massimo di
          apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente
          svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli
          stessi.".
              6.  Nei  casi  di  reiterazione previsti dall'art. 110,
          comma 10,   del   testo   unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla
          raccolta  di  giochi,  concorsi  o scommesse rilasciate dal
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del
          provvedimento    di    sospensione    delle    licenze   od
          autorizzazioni  stesse.  Negli  stessi casi si interrompono
          gli  effetti  dei contratti in ragione dei quali i soggetti
          raccolgono  gioco  su  incarico di concessionari affidatari
          della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
              7.  All'art.  110, comma 6, lettera a), del testo unico
          delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, le
          parole «in monete metalliche» sono soppresse.
              8.  All'art.  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al comma 530:
                  1)  alla  lettera  b),  sono  aggiunte, in fine, le
          seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2007";
                  2)    alla    lettera    c),    dopo   le   parole:
          "l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato" sono
          aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1° gennaio 2007,";
                b)  al  comma  531,  le parole: "1° luglio 2006" sono
          sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2007".».