Art. 11.

                    Soluzione delle controversie

  1. La   soluzione  delle  controversie  escluse  quelle  di  natura
fiscale,  insorte  in  sede  di  interpretazione  e di esecuzione del
presente  decreto  e  di  esercizio  dei  giochi  di abilita' da esso
disciplinati,  e'  demandata  alla commissione di cui all'articolo 2,
comma  4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del
15 dicembre 2003, n. 385.
  2.  Il  reclamo  scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, alla
commissione  di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno,  entro  trenta  giorni  dalla  conclusione della sessione di
gioco oggetto del reclamo.
  3.   E'   fatta,   comunque,   salva   l'esperibilita'  dell'azione
giudiziaria innanzi all'autorita' competente.