Art. 11. Soluzione delle controversie 1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e di esercizio dei giochi di abilita' da esso disciplinati, e' demandata alla commissione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, n. 385. 2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo. 3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione giudiziaria innanzi all'autorita' competente.