Art. 12.

                          Flussi finanziari

  1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente l'imposta e ne da'
comunicazione al concessionario.
  2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto, di
cui  al comma 1, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.