Art. 12. Flussi finanziari 1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente l'imposta e ne da' comunicazione al concessionario. 2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto, di cui al comma 1, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.