Art. 14.

                   Progetto del gioco di abilita'

  1. Il progetto del gioco di abilita' contiene i seguenti elementi:
    a) la denominazione del gioco di abilita';
    b) la quota della raccolta destinata al montepremi;
    c) le specifiche formule di gioco di cui si prevede l'adozione;
    d) gli   importi  del  diritto  di  partecipazione  previsti  per
ciascuna formula di gioco;
    e) il  meccanismo  di  gioco,  ivi  inclusi  i tempi di gioco, le
modalita'  di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e
le regole di determinazione dei risultati;
    f) le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;
    g) le  regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori ai
tornei,  in  relazione  al livello di abilita', e quelle, relative ai
solitari,  per  la  definizione dei traguardi di aggiudicazione delle
vincite;
    h) le  informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le
singole sessioni di gioco svolte;
    i) le  modalita'  di  gestione  dei  casi di malfunzionamento dei
sistemi e delle reti di trasmissione.
  2. Al progetto sono allegati:
    a) la riproduzione della grafica adottata;
    b) la  simulazione  completa  del  gioco di abilita', su supporto
informatico;
    c) le  informazioni relative al gioco di abilita' e le istruzioni
riguardanti  le modalita' ed il meccanismo di gioco, rese disponibili
al giocatore tramite il sito del concessionario, nonche' le misure di
tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo;
    d) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati
e certificazioni acquisite.