Art. 14. Progetto del gioco di abilita' 1. Il progetto del gioco di abilita' contiene i seguenti elementi: a) la denominazione del gioco di abilita'; b) la quota della raccolta destinata al montepremi; c) le specifiche formule di gioco di cui si prevede l'adozione; d) gli importi del diritto di partecipazione previsti per ciascuna formula di gioco; e) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalita' di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati; f) le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite; g) le regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori ai tornei, in relazione al livello di abilita', e quelle, relative ai solitari, per la definizione dei traguardi di aggiudicazione delle vincite; h) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco svolte; i) le modalita' di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione. 2. Al progetto sono allegati: a) la riproduzione della grafica adottata; b) la simulazione completa del gioco di abilita', su supporto informatico; c) le informazioni relative al gioco di abilita' e le istruzioni riguardanti le modalita' ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite il sito del concessionario, nonche' le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo; d) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite.