Art. 2.

         Autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita'

  1.   Ai   fini  dell'autorizzazione  all'esercizio  dei  giochi  di
abilita',   il   concessionario  inoltra  ad  AAMS  apposita  istanza
corredata dal progetto della piattaforma di gioco.
  2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita'
tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano
ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di
gioco.
  3.  AAMS autorizza all'esercizio dei giochi di abilita' i soggetti,
di  cui  ai  commi  1  e  2,  in  possesso dei requisiti previsti dai
provvedimenti  di  AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito
dell'esito positivo della verifica di conformita':
    a) del  progetto  della  piattaforma  di gioco, rispetto a quanto
previsto dal presente decreto;
    b) delle  modalita'  di colloquio del sistema di elaborazione del
concessionario  con  il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli
di comunicazione stabiliti da AAMS con appositi provvedimenti.
  4.  Qualunque  modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di
cui  ai  commi  1 e 2, e' subordinata alla preventiva approvazione di
AAMS.