Art. 2. Autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita' 1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita', il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto della piattaforma di gioco. 2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita' tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco. 3. AAMS autorizza all'esercizio dei giochi di abilita' i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformita': a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto; b) delle modalita' di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS con appositi provvedimenti. 4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui ai commi 1 e 2, e' subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.