Art. 4.

                     Ripartizione della raccolta

  1.  L'imposta  unica e' stabilita, ai sensi dell'articolo 38, comma
1,  lettera  b),  del  decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni,  dalla legge n. 248 del 2006, nella misura del tre per
cento della raccolta.
  2.  La  quota della raccolta destinata al montepremi e' almeno pari
all'ottanta  per  cento  ed  e'  definita,  per  ciascun  gioco,  nei
provvedimenti di AAMS, di cui all'articolo 13.
  3.  Il compenso del concessionario, a copertura della totalita' dei
costi  per  l'esercizio  del gioco, e' costituito dalla quota residua
della  raccolta, al netto dell'imposta unica e del montepremi, di cui
ai commi 1 e 2.