Art. 4. Ripartizione della raccolta 1. L'imposta unica e' stabilita, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nella misura del tre per cento della raccolta. 2. La quota della raccolta destinata al montepremi e' almeno pari all'ottanta per cento ed e' definita, per ciascun gioco, nei provvedimenti di AAMS, di cui all'articolo 13. 3. Il compenso del concessionario, a copertura della totalita' dei costi per l'esercizio del gioco, e' costituito dalla quota residua della raccolta, al netto dell'imposta unica e del montepremi, di cui ai commi 1 e 2.