Art. 5.

           Prezzi del diritto di partecipazione e vincite

  1.  Il  prezzo  del  diritto di partecipazione puo' assumere valori
compresi  tra  gli  importi  multipli  di Euro 0,50, fino all'importo
massimo di Euro 100,00.
  2.  L'importo  della  vincita  ovvero,  nel caso in cui la medesima
sessione  di gioco consenta la corresponsione di piu' vincite, almeno
l'importo della vincita piu' alta, e' superiore al prezzo del diritto
di partecipazione.
  3. AAMS  puo'  definire  con  appositi  provvedimenti  i vincoli da
rispettare nella definizione degli importi delle vincite consentite.