Art. 5. Prezzi del diritto di partecipazione e vincite 1. Il prezzo del diritto di partecipazione puo' assumere valori compresi tra gli importi multipli di Euro 0,50, fino all'importo massimo di Euro 100,00. 2. L'importo della vincita ovvero, nel caso in cui la medesima sessione di gioco consenta la corresponsione di piu' vincite, almeno l'importo della vincita piu' alta, e' superiore al prezzo del diritto di partecipazione. 3. AAMS puo' definire con appositi provvedimenti i vincoli da rispettare nella definizione degli importi delle vincite consentite.