Art. 6. Modalita' di gioco 1. Sono ammesse le seguenti modalita' di gioco: a) il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2; b) il torneo, al quale partecipano due o piu' giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti. 2. Sono ammesse le seguenti modalita' di confronto tra i giocatori: a) indiretto, con assegnazione delle vincite sulla base della comparazione tra i risultati ottenuti dai partecipanti nello svolgimento del gioco, ciascuno indipendentemente dall'altro e senza diretta interazione; b) diretto, con assegnazione delle vincite sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partecipante nello svolgimento del gioco, attraverso la diretta interazione ed in relazione alla reciproca condotta di gioco.