Art. 6.

                         Modalita' di gioco

  1. Sono ammesse le seguenti modalita' di gioco:
    a) il  solitario,  al  quale partecipa il singolo giocatore e nel
quale  le  vincite  sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti,
rispetto  a  traguardi  predefiniti  dal  concessionario  in  modo da
garantire  la  restituzione  ai  giocatori della quota della raccolta
destinata al montepremi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
    b) il  torneo,  al  quale  partecipano due o piu' giocatori e nel
quale  le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da
ciascun   giocatore,   rispetto   a   quelli   ottenuti  dagli  altri
partecipanti.
  2. Sono ammesse le seguenti modalita' di confronto tra i giocatori:
    a) indiretto,  con  assegnazione  delle  vincite sulla base della
comparazione   tra   i  risultati  ottenuti  dai  partecipanti  nello
svolgimento  del gioco, ciascuno indipendentemente dall'altro e senza
diretta interazione;
    b) diretto,   con  assegnazione  delle  vincite  sulla  base  dei
risultati  ottenuti  da  ciascun  partecipante  nello svolgimento del
gioco,  attraverso  la  diretta  interazione  ed  in  relazione  alla
reciproca condotta di gioco.