Art. 7.

                         Mezzi di pagamento

  1. Si applicano ai giochi di abilita' i provvedimenti di disciplina
dei  mezzi  di  pagamento  per la partecipazione a distanza al gioco,
adottati  da  AAMS  in applicazione dell'articolo 1, commi 290 e 291,
della   legge   30   dicembre   2004,   n.   311,   e   dell'articolo
11-quinquiesdecies  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.