Art. 7. Mezzi di pagamento 1. Si applicano ai giochi di abilita' i provvedimenti di disciplina dei mezzi di pagamento per la partecipazione a distanza al gioco, adottati da AAMS in applicazione dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.