Art. 8.

                        Svolgimento del gioco

  1. Lo svolgimento del gioco comporta:
    a) la  richiesta  irrevocabile  del  diritto di partecipazione da
parte del giocatore;
    b) la  richiesta  irrevocabile al sistema centralizzato, da parte
del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;
    c) la  convalida  e l'attribuzione del codice univoco del diritto
di   partecipazione   da   parte   del  sistema  centralizzato  e  la
trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;
    d) la  comunicazione  al giocatore della convalida del diritto di
partecipazione nonche' del relativo codice univoco;
    e) l'assegnazione  delle  vincite  e la relativa comunicazione al
giocatore.
  2. La piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante
pseudonimo, l'identita' degli altri giocatori.