Art. 8. Svolgimento del gioco 1. Lo svolgimento del gioco comporta: a) la richiesta irrevocabile del diritto di partecipazione da parte del giocatore; b) la richiesta irrevocabile al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione; c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario; d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonche' del relativo codice univoco; e) l'assegnazione delle vincite e la relativa comunicazione al giocatore. 2. La piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l'identita' degli altri giocatori.