Art. 9.

                      Obblighi di informazione

  1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito:
    a) le  informazioni  riguardanti  l'offerta  di gioco, inclusi la
quota  della  raccolta  destinata al montepremi, gli importi previsti
del  diritto  di  partecipazione  e  le regole di determinazione e di
assegnazione delle vincite;
    b) le  istruzioni  per  la  partecipazione al gioco, le regole di
svolgimento  dei  giochi  e  le  modalita'  di  gestione  dei casi di
malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;
    c) gli orari di apertura del gioco;
    d) le modalita' di pagamento delle vincite;
    e) l'informazione  relativa  ai  requisiti  minimi richiesti alla
postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco;
    f) il  presente  decreto  ed  ogni  altro  provvedimento  di AAMS
relativo ai giochi di abilita';
    g) le  informazioni in materia di gioco sicuro, nonche' eventuali
comunicazioni stabilite da AAMS;
    h) la convenzione di concessione;
    i) la  denominazione,  la natura giuridica, il codice fiscale, la
partita IVA nonche' la sede legale;
    l) il  link  diretto al sito Internet di AAMS ovvero, nel caso di
offerta   del   gioco   mediante   canali  telematici  o  telefonici,
l'indirizzo del sito Internet di AAMS;
    m) il servizio di assistenza al giocatore.