Art. 10. Disposizioni transitorie 1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti dell'articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Turco, Ministro della salute D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'art. 10: - Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale».