Art. 3.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
    a) art.  2,  secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e
29  del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
889;
    b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.
194;  restano  abrogati  i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del
regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
    c) decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 530, ad eccezione
dell'articolo 20;
    d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
    e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati
gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del
regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
    f) decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
558;
    g) decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13,  13-bis  e  14  e  l'allegato A) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;
    h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
    i) decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli
articoli 4 e 2, comma 3;
    l) decreto  legislativo  18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati
gli  articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37
e  da  39  a  49  del  regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta
abrogato  l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano
abrogati  gli  articoli  da  1  a 11 del decreto del Presidente della
Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;
    m) decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 ottobre 1996, n.
607;
    n) decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 gennaio 1997, n.
54,  ad  eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo
I, lettera A), punti 4 e 7;
    o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
    p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;
    q) decreto  del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997,
n.  495;  restano  abrogati  gli  articoli  da 1 a 25 del decreto del
Presidente  della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al
decreto medesimo;
    r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309;
rimane  abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo
1992, n. 227;
    s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
          settembre 1982, n. 889, si veda nelle note alle premesse.
              - Il testo dell'art  2, del decreto legislativo 3 marzo
          1993,  n.  123, abrogato dal presente decreto, ad eccezione
          degli  articoli  4  e  2 comma 3, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  27 aprile 1993, n. 97, cosi' come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:
              «2. Ispezioni.
              1.-2. (abrogati).
              3.   Gli   accertamenti  analitici  sono  compiuti  dai
          laboratori  delle  unita'  sanitarie locali, dai laboratori
          degli     istituti    zooprofilattici,    dai    laboratori
          dell'Ispettorato  centrale  repressioni  frodi  e  da altri
          laboratori pubblici indicati dalle autorita' competenti.
              4.-8. (abrogati).
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10
          settembre  1991,  n.  312,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.
              - I  decreti  legislativi  26  maggio 1997, n. 155 e n.
          156,  abrogati  dal presente decreto, sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136, S.O.