Art. 4.
           Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello
  1. Le  carcasse,  le  mezzene,  i  quarti  e le mezzene tagliate in
massimo  tre  parti,  ottenute  da macellazioni d'urgenza di ungulati
domestici  al  di fuori del macello, di cui all'allegato III, sezione
I,  capitolo  VI  del  regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un
bollo  sanitario  di  forma  rettangolare  che  misuri almeno 6 cm in
larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:
    a) nella  parte  superiore  l'indicazione  dell'unita'  sanitaria
locale  nel  cui  territorio  si  trova  il  macello in cui le carni,
ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
    b) al  centro  la  sigla MSU seguita dal numero d'identificazione
del macello;
    c) nella  parte  inferiore  il  nome  della  regione  o provincia
autonoma nel cui territorio si trova il macello.
  2.  Le  carni  ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e
dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono
recare  un marchio d'identificazione di forma rettangolare che misuri
almeno  6  cm  in  larghezza  e  4  cm in altezza recante le seguenti
indicazioni:
    a) nella  parte  superiore  l'indicazione  dell'unita'  sanitaria
locale  nel  cui  territorio  si  trova  il  macello in cui le carni,
ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
    b) al  centro  la  sigla MSU seguita dal numero d'identificazione
del macello;
    c) nella  parte  inferiore  il  nome  della  regione  o provincia
autonoma nel cui territorio si trova il macello.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  regolamento  n.  853/2004,  vedi  note  alle
          premesse.