Art. 6.
                              Sanzioni
  1.  Chiunque,  nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n.
853/2004,   effettua   attivita'   di  macellazione  di  animali,  di
produzione   e   preparazione   di  carni  in  luoghi  diversi  dagli
stabilimenti  o  dai  locali  a  tale  fine riconosciuti ai sensi del
citato  regolamento  ovvero  la  effettua quando il riconoscimento e'
sospeso  o  revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o
con  l'ammenda  fino  a  euro  150.000,  in  relazione  alla gravita'
dell'attivita' posta in essere.
  2.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilita'  del  regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita'
in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti
ai   sensi   di   tale  regolamento  ovvero  le  effettua  quando  il
riconoscimento  e'  sospeso  o  revocato, o che, pur essendo condotte
presso   un   impianto   riconosciuto,  non  siano  state  comunicate
all'Autorita'  competente  per l'aggiornamento del riconoscimento, e'
punito,  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 30.000.
  3.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilita'  del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto,
non   effettua   la   notifica   all'Autorita'   competente  di  ogni
stabilimento  posto  sotto  il suo controllo che esegua una qualsiasi
delle  fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
ovvero  le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro
9.000  o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000,  nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento
gia'  registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente
per l'aggiornamento della registrazione.
  4.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare  operante  a  livello  di produzione primaria e operazioni
connesse  che  non rispetta i requisiti generali in materia di igiene
di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e
gli  altri  requisiti  specifici  previsti  dal  regolamento  (CE) n.
853/2004  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250 a euro 1.500;
  5.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare  operante  ai  sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.
853/2004  a  livello  diverso da quello della produzione primaria che
non  rispetta  i  requisiti generali in materia di igiene di cui alla
parte  A dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri
requisiti  specifici  previsti  dal  regolamento  (CE) n. 853/2004 e'
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000;
  6.  L'operatore  del  settore  alimentare  operante  ai  sensi  dei
regolamenti  (CE)  n.  852/2004  e  n. 853/2004, a livello diverso da
quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure
di  autocontrollo  basate sui principi del sistema HACCP, comprese le
procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.
2073/2005   e   quelle   in  materia  di  informazioni  sulla  catena
alimentare,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a euro 6.000;
  7.  Nel  caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze
nei  requisiti  o  nelle  procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un
congruo  termine  di  tempo  entro il quale tali inadeguatezze devono
essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
6.000;
  8.  La  mancata  o  non corretta applicazione dei sistemi e/o delle
procedure  predisposte  ai  sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
  9.  L'operatore  del  settore  alimentare  che,  pur in possesso di
riconoscimento,   omette  di  indicare  sull'etichetta  del  prodotto
alimentare  di  origine  animale  il  numero  di riconoscimento dello
stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, e'
punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000
euro;
  10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque immette in
commercio  carni  fresche  refrigerate o congelate senza la bollatura
sanitaria  di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
854/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
  11.  Chiunque  trasporta  lotti  di molluschi bivalvi vivi senza il
documento  di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004,
allegato  III,  sezione  VII,  capitolo  1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
  12.  Chiunque  immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che
gli  stessi  transitino  per  un centro di spedizione, fatte salve le
disposizioni  relative  ai  pettinidi  di  cui al regolamento (CE) n.
853/2004  all.  III,  sez.  VII,  cap.  IX, punto 3, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla
stessa  sanzione  sono  sottoposti  gli  operatori  che immettono sul
mercato  molluschi  bivalvi  vivi,  provenienti da zone di produzione
della  classe  B  o  C senza che gli stessi siano stati sottoposti al
previsto periodo di depurazione.
  13.  Chiunque  immette  sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi
dai  pettinidi,  provenienti  da  una  zona  non  classificata  dalle
autorita'  competenti,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
  14.   Chiunque   immette   sul   mercato  molluschi  bivalvi  vivi,
provenienti  da  zone giudicate non idonee o precluse dalle autorita'
competenti,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000.
  15.  Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della
sanita'  in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
  16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore
del  settore  alimentare"  si  intende  la persona fisica o giuridica
responsabile  del  rispetto  delle  disposizioni  della  legislazione
alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  i  Regolamenti  CE 853/2004, 852/2004, 854/2004,
          vedi note alle premesse.
              - Il  Regolamento (CE) n. 2073/2005 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 22 dicembre 2005, n. L 338.
              - La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
          al sistema penale".
              - Il decreto legislativo 30 dicembre1999, n. 507, reca:
          "Depenalizzazione  dei  reati  minori e riforma del sistema
          sanzionatorio,  ai  sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
          1999, n. 205".
              - Il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 11 ottobre
          2000,   reca:   "Individuazione  degli  uffici  centrali  e
          periferici   del  Ministero  della  sanita',  competenti  a
          ricevere  il  rapporto  di  cui  all'art. 17 della legge 24
          novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".