Art. 7. Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti 1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. 2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI. 3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuera' ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all'art. 7: - Per il regolamento (CE) 853/2004, vedi note alle premesse.