Art. 2.
       Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni
  1. L'ENAC   e'   l'organismo   responsabile  dell'applicazione  del
regolamento  ed  irroga le sanzioni previste negli articoli 3, 4 e 5,
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Gli  articoli  3, 4 e 5 della legge 24 novembre 1981
          n.689, cosi' dispongono:
              «Art.  3  (Elemento soggettivo). - Nelle violazioni cui
          e'  applicabile  una  sanzione  amministrativa  ciascuno e'
          responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
          volontaria,  sia  essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la
          violazione  e'  commessa per errore sul fatto, l'agente non
          e'  responsabile  quando l'errore non e' determinato da sua
          colpa.».
              «Art.  4  (Cause di esclusione della responsabilita). -
          Non   risponde   delle  violazioni  amministrative  chi  ha
          commesso   il   fatto   nell'adempimento  di  un  dovere  o
          nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
          necessita'  o  di  legittima  difesa.  Se  la violazione e'
          commessa  per  ordine dell'autorita', della stessa risponde
          il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
              I  comuni,  le  province, le comunita' montane e i loro
          consorzi,   le   istituzioni   pubbliche  di  assistenza  e
          beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
          lucro  che  svolgono  attivita'  socio-assistenziale  e  le
          istituzioni   sanitarie  operanti  nel  Servizio  sanitario
          nazionale  ed  i  loro  amministratori non rispondono delle
          sanzioni    amministrative    e   civili   che   riguardano
          l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e
          gli   ulteriori   adempimenti,   relativi   a   prestazioni
          lavorative  stipulate  nella  forma del contratto d'opera e
          successivamente   riconosciute   come  rapporti  di  lavoro
          subordinato,  purche'  esaurite  alla  data del 31 dicembre
          1997.».
              «Art.  5  (Concorso  di persone). - Quando piu' persone
          concorrono  in  una  violazione amministrativa, ciascuna di
          esse  soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che
          sia diversamente stabilito dalla legge.».