Art. 2.
Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni
1. L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'applicazione del
regolamento ed irroga le sanzioni previste negli articoli 3, 4 e 5,
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 2:
- Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 novembre 1981
n.689, cosi' dispongono:
«Art. 3 (Elemento soggettivo). - Nelle violazioni cui
e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e'
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la
violazione e' commessa per errore sul fatto, l'agente non
e' responsabile quando l'errore non e' determinato da sua
colpa.».
«Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita). -
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
necessita' o di legittima difesa. Se la violazione e'
commessa per ordine dell'autorita', della stessa risponde
il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunita' montane e i loro
consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le
istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario
nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano
l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e
gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni
lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro
subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre
1997.».
«Art. 5 (Concorso di persone). - Quando piu' persone
concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di
esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge.».