Art. 3.
Sanzioni per documentazione irregolare
1. Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto
l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce
il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria
equipollente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimila euro a trentamila euro.
2. Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo
contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non
esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione
probatoria equipollente, e' vietato il decollo dal suolo italiano
fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa. E'
applicata, altresi', una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimila euro a trentamila euro.