Art. 3.
               Sanzioni per documentazione irregolare
  1. Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto
l'assicurazione  per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce
il  certificato  di  assicurazione  o altra documentazione probatoria
equipollente,  e'  applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimila euro a trentamila euro.
  2. Al  vettore  o  all'esercente  non  comunitario  che, pur avendo
contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non
esibisce  il  certificato  di  assicurazione  o  altra documentazione
probatoria  equipollente,  e'  vietato  il decollo dal suolo italiano
fino  alla  regolarizzazione  della  documentazione  assicurativa. E'
applicata,   altresi',  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
quindicimila euro a trentamila euro.