Art. 4.
   Sanzioni per mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi
  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5 del presente decreto:
    a) al  vettore  o  esercente  che non rispetta i requisiti minimi
assicurativi,  di  cui  agli  articoli 6  e  7  del  regolamento,  e'
applicata  la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a
sessantamila euro;
    b) nel caso di vettore o esercente non comunitario, e' applicata,
altresi',  la  sanzione  amministrativa  accessoria  del  divieto  di
operare  sul  territorio  italiano  fino  alla  regolarizzazione  del
contratto  di  assicurazione  con  i requisiti minimi prescritti agli
articoli 6 e 7 del regolamento.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  il  regolamento  (CE) n. 785/2004, si vedano le
          note alle premesse.