Art. 4.
Sanzioni per mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5 del presente decreto:
a) al vettore o esercente che non rispetta i requisiti minimi
assicurativi, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a
sessantamila euro;
b) nel caso di vettore o esercente non comunitario, e' applicata,
altresi', la sanzione amministrativa accessoria del divieto di
operare sul territorio italiano fino alla regolarizzazione del
contratto di assicurazione con i requisiti minimi prescritti agli
articoli 6 e 7 del regolamento.
Nota all'art. 4:
- Per il regolamento (CE) n. 785/2004, si vedano le
note alle premesse.