Art. 5.
Omessa assicurazione obbligatoria
1. L'articolo 1234 del Codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 1234
Omessa assicurazione obbligatoria
Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in
violazione dell'articolo 798 e' irrogata la sanzione amministrativa
da cinquantamila euro a centomila euro.».