Art. 5.
                  Omessa assicurazione obbligatoria
  1. L'articolo  1234  del Codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
                             «Art. 1234
                  Omessa assicurazione obbligatoria
  Al  vettore  o  all'esercente  che  fa  circolare  l'aeromobile  in
violazione  dell'articolo 798  e' irrogata la sanzione amministrativa
da cinquantamila euro a centomila euro.».