Art. 6.
                        Infrazioni reiterate
  1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 3,
4  e 5, da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel
corso  di  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  data in cui e' stata
commessa  la  prima infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate
fino al triplo.