Art. 7.
             Aggiornamento degli importi delle sanzioni
  1. A  decorrere  dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di
cui  agli  articoli 3,  4  e  5 sono aggiornati mediante applicazione
dell'incremento  pari  all'indice nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera  collettivita',  rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro dei trasporti, da
adottarsi  entro  il  1° dicembre  di ogni biennio, sono aggiornati i
nuovi   limiti  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  che  si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.