Art. 7.
Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di
cui agli articoli 3, 4 e 5 sono aggiornati mediante applicazione
dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da
adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i
nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.