Art. 10.
                      Clausola di salvaguardia

  1. L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante
o   del   suo   mandatario,   o,   in   mancanza   di   quest'ultimo,
dell'importatore,  il  ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio,
dei  prodotti  che  consumano energia immessi sul mercato, o messi in
servizio,   privi   della  marcatura  CE  e  della  dichiarazione  di
conformita'.
  2.  Qualora  vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma
energia possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il
suo  mandatario,  o,  in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non
consentano   la   tempestiva   acquisizione   dei   campioni,   della
dichiarazione  di conformita' e della relativa documentazione tecnica
per  le necessarie verifiche, l'autorita' competente, previa diffida,
dispone  il  divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo
strettamente   necessario   all'accertamento  della  conformita'  del
prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
  3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento di
cui  all'articolo  7,  che  il  prodotto che consuma energia, benche'
munito  della  marcatura CE e della dichiarazione di conformita', non
e'   conforme   alla   relativa   misura  di  esecuzione,  ovvero  al
provvedimento  che  da  attuazione  alla medesima misura, l'autorita'
competente  ordina  al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza
di  quest'ultimo  all'importatore, di conformare tale prodotto. Se la
mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste oltre
il  termine  assegnato,  l'autorita'  competente,  con  provvedimento
motivato,  ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa
in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o
in  mancanza  di  quest'ultimo dell'importatore. In caso di divieto o
ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione
europea e gli altri Stati membri.
  4. Ogni provvedimento adottato dall'autorita' competente sulla base
del  presente  decreto,  che  limita o vieta l'immissione sul mercato
ovvero  la  messa  in  servizio  di  un prodotto che consuma energia,
indica  i  motivi  che  ne  sono  all'origine.  Tale provvedimento e'
notificato  entro  il  termine di sessanta giorni al fabbricante o al
suo  mandatario,  che  sono  contestualmente  informati dei possibili
mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.
  5.  L'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli
altri  Stati  membri  in  merito  a  qualsiasi provvedimento adottato
conformemente  al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se
la non conformita' e' riconducibile:
    a)  alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di
esecuzione applicabile;
    b)  all'applicazione  scorretta  delle  norme  armonizzate di cui
all'articolo 13, comma 2;
    c)  a  carenze  delle  norme  armonizzate di cui all'articolo 13,
comma 2.
  6.  I  provvedimenti  adottati  in forza del presente articolo sono
resi pubblici.