Art. 11.
                     Valutazione di conformita'

  1.  Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un
prodotto  che  consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il
fabbricante  o  il  suo  mandatario,  o, in mancanza di quest'ultimo,
l'importatore,  accerta  la  conformita'  di tale prodotto a tutte le
pertinenti  prescrizioni  della  misura di esecuzione applicabile. La
valutazione  della  conformita'  deve  avvenire  secondo  le relative
procedure  di  valutazione  specificate  nelle  misure di esecuzione,
attraverso   il   controllo   della  progettazione  interno,  di  cui
all'allegato  IV,  ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato
V.
  2.  Se  un  prodotto  che  consuma  energia oggetto delle misure di
esecuzione    e'    progettato    da   un'organizzazione   registrata
conformemente  al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni  a  un  sistema comunitario di ecogestione e di audit,
EMAS,  e  la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale
registrazione,  si  presume  che  il  sistema  di  gestione  di  tale
organizzazione  ottemperi  alle  prescrizioni dell'allegato IV. Se un
prodotto  che  consuma  energia oggetto delle misure di esecuzione e'
progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione
comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato
conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono
stati  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale
sistema  di  gestione  e'  ritenuto  attuativo  delle  corrispondenti
prescrizioni dell'allegato IV.
  3.  Dopo  aver  immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto
che   consuma   energia   oggetto  delle  misure  di  esecuzione,  il
fabbricante    o   il   suo   mandatario   tengono   a   disposizione
dell'autorita',  per  ispezione,  per  un  periodo di 10 anni dopo la
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla
valutazione   di   conformita'   eseguita  e  alle  dichiarazioni  di
conformita'  emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione
entro   10   giorni   dal  ricevimento  di  una  richiesta  da  parte
dell'autorita' competente.
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  Regolamento  (CE)  19  marzo  2001,  n.  761/2001
          «Regolamento   del   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          sull'adesione  volontaria delle Organizzazioni a un sistema
          comunitario  di  ecogestione e audit (EMAS)», e' pubblicato
          nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.