Art. 11. Valutazione di conformita' 1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformita' di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformita' deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V. 2. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione e' ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV. 3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorita', per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorita' competente.
Nota all'art. 11: - Il Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)», e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.