Art. 15.
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
1. L'autorita' competente collabora con le autorita' responsabili
dell'applicazione della direttiva 2005/32/CE negli altri Stati membri
e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte
ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare,
l'applicazione dell'articolo 10.
Nota all'art. 15:
- Per la Direttiva 2005/32, si vedano le note alle
premesse.