Art. 15. Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni 1. L'autorita' competente collabora con le autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2005/32/CE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.
Nota all'art. 15: - Per la Direttiva 2005/32, si vedano le note alle premesse.