Art. 5.
Funzioni dell'autorita' competente
1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti
funzioni:
a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente
provvedimento;
b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della
conformita' dei prodotti che consumano energia alla pertinente misura
di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione
alla medesima misura; a tale fine l'autorita' competente puo' esigere
la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti
interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;
c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi
dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza
l'importatore a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla
violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le
misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e
la vendita dei prodotti in questione;
d) e' responsabile dell'applicazione delle clausole di
salvaguardia di cui all'articolo 10;
e) irroga le sanzioni di cui all'articolo 18;
f) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato, anche
attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione
e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri
Stati membri dell'Unione europea;
g) tiene informata la Commissione europea dei risultati della
sorveglianza del mercato;
h) provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati
possano presentare osservazioni in merito alla conformita' dei
prodotti.