Art. 7. Controlli e verifiche 1. L'autorita' competente dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformita' alle misure di esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. 2. Per i controlli di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo economico, anche dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici aventi competenza in materia e puo' avvalersi degli accordi stipulati con la Guardia di finanza per analoghe finalita'. Per tali finalita', i predetti soggetti provvedono a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione. 3. Le norme procedurali per i controlli di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati, o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalita' di versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni. 5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare un accordo di programma con le parti sociali interessate.
Nota all'art. 7: - L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi' dispone: «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».