Art. 7.
Controlli e verifiche
1. L'autorita' competente dispone i controlli sui prodotti di cui
all'articolo 1 per verificarne la conformita' alle misure di
esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.
2. Per i controlli di cui al comma 1, l'autorita' competente puo'
avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo
economico, anche dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici
aventi competenza in materia e puo' avvalersi degli accordi stipulati
con la Guardia di finanza per analoghe finalita'. Per tali finalita',
i predetti soggetti provvedono a valere sulle risorse umane,
strumentali e finanziarie ad essi in dotazione.
3. Le norme procedurali per i controlli di cui all'articolo 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di
conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari
autorizzati, o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori,
secondo tariffe e modalita' di versamento, da stabilirsi, sulla base
del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di
esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle
medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della
direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare un
accordo di programma con le parti sociali interessate.
Nota all'art. 7:
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi'
dispone:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al
comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei
Ministeri interessati sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento
delle attivita' di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono essere effettuati dalle autorita' competenti
mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei
prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.».