Art. 8.
Responsabilita' dell'importatore
1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio
comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore
l'obbligo di:
a) garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul
mercato o messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura
di esecuzione applicabile;
b) ottenere la dichiarazione di conformita' e la documentazione
tecnica relativa alla valutazione di conformita' eseguita e alle
dichiarazioni di conformita' emesse.