IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29 (legge comunitaria 2005),
come  modificata,  dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 2007, n. 13
(legge  comunitaria 2006),  ed  in  particolare,  l'articolo 26-bis e
l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   dell'11 maggio  2005,  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio   72/166/CEE,   84/5/CEE,  88/357/CEE  e  90/232/CEE  e  la
direttiva   2000/26/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
sull'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante  dalla
circolazione di autoveicoli;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   dell'economia   e   delle   finanze  e
dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche  al  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209 recante
                 Codice delle assicurazioni private
  1. All'articolo 1,  comma 1,  del  decreto  legislativo 7 settembre
2005,   n.   209,   alla  lettera fff)  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole:
    «sia  che  si  tratti  di un veicolo con targa definitiva o targa
temporanea»;
    b) sono aggiunti infine i seguenti numeri:
    «4-bis) lo  Stato  di  cui  alla lettera bbb) di destinazione nel
caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro,
a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente
e  per  un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato
formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
    4-ter) lo  Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato
il  sinistro  qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa
che non corrisponde piu' allo stesso veicolo.».
  2. All'articolo 25,  comma 2,  del  decreto legislativo 7 settembre
2005,  n. 209, le parole: «e non puo' svolgere per conto dell'impresa
attivita'  diretta  all'acquisizione  di  contratti di assicurazione»
sono soppresse.
  3. All'articolo 125  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    «5-bis. L'Ufficio   centrale   italiano,  entro  tre  mesi  dalla
ricezione  della  richiesta  di  risarcimento  comunica  agli  aventi
diritto  un'offerta  di  risarcimento motivata ovvero indica i motivi
per i quali non ritiene di fare offerta.».
  4. L'articolo 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' cosi sostituito:
    «1. Per   l'adempimento  dell'obbligo  di  assicurazione  per  la
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti,  il  contratto  e'  stipulato  per somme non
inferiori ai seguenti importi:
      a) nel  caso  di  danni  alle  persone  un  importo  minimo  di
copertura  pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime;
      b) nel  caso  di danni alle cose un importo minimo di copertura
pari  ad  euro  1.000.000  per sinistro, indipendentemente dal numero
delle vittime.
  2. I     contratti     dell'assicurazione     obbligatoria    della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti devono essere adeguati agli importi minimi di
copertura  obbligatoria  per  i  danni  alle  cose e per i danni alle
persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
  3. Ogni  cinque  anni  dalla  data  dell'11 giugno  2012  di cui al
comma 2   gli   importi   di   cui   al   comma 1   sono  indicizzati
automaticamente    secondo   la   variazione   percentuale   indicata
dall'indice  europeo  dei  prezzi  al  consumo  (IPC E), previsto dal
regolamento  (CE)  n.  2494/95  del  Consiglio,  del 23 ottobre 1995,
relativo  agli  indici  dei  prezzi al consumo armonizzati. L'aumento
effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
  4. Con  provvedimento  del  Ministro  dello  sviluppo economico, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, e'
stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.
  5. Alla  data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura
devono  essere  pari  ad  almeno  la  meta' degli ammontari di cui al
comma 1.».
  5. All'articolo 134  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. I  soggetti  di  cui al comma 1 hanno diritto di esigere in
qualunque   momento,   entro   quindici   giorni   dalla   richiesta,
l'attestazione  sullo  stato  del rischio relativo agli ultimi cinque
anni  del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli
a motore secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento
di cui al comma 1.».
  6. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono inseriti i seguenti:
  «Art.  142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa). - 1. Il
danneggiato  ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui
all'articolo 154    le    informazioni   riguardanti   la   copertura
assicurativa  dei  veicolo  che  ha causato il sinistro, il numero di
polizza e la data di scadenza della stessa.
  Art.         142-ter (Utenti         della        strada        non
motorizzati). - 1. L'assicurazione   obbligatoria  per  i  veicoli  a
motore  e  i  natanti  copre i danni alle persone e i danni alle cose
subiti  da  pedoni,  ciclisti  e  altri  utenti non motorizzati della
strada  i  quali,  in conseguenza di un incidente nel quale sia stato
coinvolto  un  veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei
limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.».
  7. All'articolo 148,  comma 1,  secondo  periodo,  e comma 2, primo
periodo,  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la
parola: «congrua» sono inserite le seguenti: «e motivata».
  8. All'articolo 155,  dopo  il  comma 5  e'  aggiunto,  in fine, il
seguente:
  «5-bis. A  richiesta  delle  parti  interessate, i dati forniti dal
Centro  di informazione italiano devono essere disponibili in formato
elettronico.».
  9. All'articolo 283  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
    «d-bis) il   veicolo  sia  stato  spedito  nel  territorio  della
Repubblica  italiana  da  uno  Stato  di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera bbb),   e   nel  periodo  indicato  all'articolo 1,  comma 1,
lettera fff),  numero  4-bis),  lo  stesso  risulti  coinvolto  in un
sinistro e sia privo di assicurazione;
    d-ter) il  sinistro  sia cagionato da un veicolo estero con targa
non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo.»;
    b) al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
    «Nel  caso  di  cui  al  comma 1,  lettera a), il risarcimento e'
dovuto  solo  per  i  danni alla persona. In caso di danni gravi alla
persona,  il  risarcimento  e' dovuto anche per i danni alle cose, il
cui  ammontare  sia  superiore  all'importo di euro 500, per la parte
eccedente  tale  ammontare.  Nei  casi di cui al comma 1, lettere b),
d-bis)  e  d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona,
nonche' per i danni alle cose.»;
    c) al  comma 4,  le  parole:  «e d)»  sono sostituite con: «, d),
d-bis) e d-ter)».
  10. All'articolo 286  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,  al  comma 1  le  parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti:
«, d), d-bis) e d-ter)».
  11. All'articolo 287  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1  le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti:
«, d), d-bis) e d-ter)»;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Nei  casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis)
e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del
danno.».
  12. All'articolo 290  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,  al  comma 1  le  parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti:
«, d), d-bis) e d-ter)».
  13. All'articolo 292  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,  al  comma 1  le  parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti:
«, d), d-bis) e d-ter)».
  14. L'articolo 317,  comma 3,  del  decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
  «3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5,
e'  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad
euro 6.000.».
 
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  25 gennaio 2006, n. 29 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.
              - L'art.   9,  della  legge  6 febbraio  2007,  n.  13,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 2007, n.
          40, S.O., cosi' recita:
                «1. Dopo  l'art.  26  della legge 25 gennaio 2006, n.
          29, e' aggiunto il seguente:
                "Art.  26-bis (Attuazione  della direttiva 2005/14/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, dell'11 maggio
          2005,  che  modifica  le  direttive  72/166/CEE,  84/5/CEE,
          88/357/CEE,   90/232/CEE  e  la  direttiva  2000/26/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  sull'assicurazione
          della  responsabilita' civile risultante dalla circolazione
          di  autoveicoli). - 1. Nella  predisposizione  del  decreto
          legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11 maggio 2005,
          che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE,
          90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio, sull'assicurazione della responsabilita'
          civile  risultante  dalla  circolazione  di autoveicoli, il
          Governo  e'  tenuto  a seguire, oltre ai principi e criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 3, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi:
                  a) prevedere    che    l'assicurazione    per    la
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli  a  motore  sia  obbligatoria almeno per i seguenti
          importi:
                    1) nel  caso  di  danni  alle persone, un importo
          minimo  di  copertura  pari  a euro 5.000.000 per sinistro,
          indipendentemente dal numero delle vittime;
                    2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo
          di   copertura   pari   a   euro  1.000.000  per  sinistro,
          indipendentemente dal numero delle vittime;
                  b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni,
          dalla  data  dell'11 giugno  2007 prevista per l'attuazione
          della   direttiva,  per  adeguare  gli  importi  minimi  di
          copertura  obbligatoria per i danni alle cose e per i danni
          alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
                  c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del
          Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada costituito
          presso  la  Concessionaria  servizi assicurativi pubblici -
          CONSAP  S.p.a.,  in  caso  di danni alle cose causati da un
          veicolo  non identificato, una franchigia di importo pari a
          euro  500 a carico della vittima che ha subito i danni alle
          cose,   qualora   nello   stesso  incidente  il  Fondo  sia
          intervenuto per gravi danni alle persone"».
              2. All'art. 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n.
          29,   dopo   le  parole:  «2004/113/CE»  sono  inserite  le
          seguenti: «, 2005/14/CE».
              - L'allegato B,  della  legge  6 febbraio  2007, n. 13,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 2007, n.
          40, S.O., cosi' recita:
                                                          «Allegato B
              2005/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  relativa  all'istituzione di un quadro per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          eco-compatibile   dei  prodotti  che  consumano  energia  e
          recante  modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
          delle   direttive  96/57/CE  e  2000/55/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio.
              2005/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  che  modifica  la  direttiva 1999/32/CE in
          relazione  al  tenore  di  zolfo  dei  combustibili per uso
          marittimo.
              2005/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
          navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
              2005/47/CE   del   Consiglio,   del   18 luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee  (CER)  e la Federazione europea dei lavoratori dei
          trasporti  (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni di
          lavoro  dei  lavoratori  mobili  che  effettuano servizi di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
              2005/56/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alle  fusioni transfrontaliere
          delle societa' di capitali.
              2005/61/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          che  applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
          di  rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
          ed incidenti gravi.
              2005/62/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          recante   applicazione   della   direttiva  2002/98/CE  del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto riguarda le
          norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
          qualita' per i servizi trasfusionali.
              2005/64/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
          quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
          recuperabilita'  e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
          Consiglio.
              2005/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005, relativa al miglioramento della sicurezza
          dei porti.
              2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
          a  una  procedura specificamente concepita per l'ammissione
          di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
              2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
          modifica  la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
          delle  relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
          imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
              2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante
          norme  minime per le procedure applicate negli Stati membri
          ai  fini  del riconoscimento e della revoca dello status di
          rifugiato.
              2005/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 gennaio   2006,  concernente  misure  per  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento   di   elettricita'   e   per   gli
          investimenti nelle infrastrutture.
              2005/94/CE   del   Consiglio,   del  20 dicembre  2005,
          relativa  a  misure comunitarie di lotta contro l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
              2006/7/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 febbraio  2006,  relativa  alla  gestione della qualita'
          delle  acque  di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva
          76/160/CEE.
              2006/21/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo  2006,  relativa  alla  gestione dei rifiuti delle
          industrie   estrattive   e   che   modifica   la  direttiva
          2004/35/CE.
              2006/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  la  licenza  comunitaria  dei
          controllori del traffico aereo.
              2006/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo   2006,   riguardante  la  conservazione  di  dati
          generati  o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
          di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico o di
          reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
          2002/58/CE.
              2006/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti   dagli   agenti   fisici   (radiazioni   ottiche
          artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2006/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza degli usi finali
          dell'energia  e  i servizi energetici e recante abrogazione
          della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
              2006/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio   2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa  alla  tassazione  a carico di autoveicoli pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture.
              2006/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio  2006,  relativa  alle macchine e che modifica la
          direttiva 95/16/CE (rifusione).
              2006/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno  2006,  relativa  all'accesso all'attivita' degli
          enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
              2006/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
          imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
              2006/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).».
              - La  direttiva 2005/14/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' Europea 11 giugno 2005, n. L 149.
              - La  direttiva 72/166/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' Europea. 2 maggio 1972, n. L 103.
              - La  direttiva  84/5/CEE  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' Europea 11 gennaio 1984, n. L 8.
              - La  direttiva 88/357/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' Europea 4 luglio 1988, n. L 172.
              - La  direttiva 90/232/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' Europea 19 maggio 1990, n. 129.
              - La  direttiva 2000/26/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' Europea 20 luglio 2000, n. L 181.
              - La  legge 12 agosto 1982, n. 576, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
              - Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O.
              - Il  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209 e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 ottobre 2005, n.
          239, S.O.
              - Il  decreto  legge 18 maggio 2006, n. 181, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18 maggio   2006,   n.  114,
          convertito,  con  modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,
          n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006,
          n. 164, reca:
              «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
          disposizioni  in materia di funzioni e organizzazione della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.».
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  vigente  dell'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  1 (Definizioni). - 1. Agli  effetti  del  codice
          delle assicurazioni private si intendono per:
                a) assicurazione  contro  i  danni:  le assicurazioni
          indicate all'art. 2, comma 3;
                b) assicurazione  sulla  vita:  le assicurazioni e le
          operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
                c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
                d) attivita'   riassicurativa:   l'assunzione   e  la
          gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
          la  retrocessione  dei  rischi  effettuata da un'impresa di
          riassicurazione;
                e) attivita'  in regime di liberta' di prestazione di
          servizi   o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da  uno  stabilimento  situato  nel territorio di uno Stato
          membro  assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi il
          domicilio,  ovvero,  se  persone  giuridiche, la sede in un
          altro  Stato  membro  o il rischio che un'impresa assume da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
                f) attivita'  in  regime  di  stabilimento  o rischio
          assunto   in   regime   di  stabilimento:  l'attivita'  che
          un'impresa   esercita   da  uno  stabilimento  situato  nel
          territorio  di  uno Stato membro assumendo obbligazioni con
          contraenti   aventi   il   domicilio,  ovvero,  se  persone
          giuridiche,  la  sede  nello  stesso Stato o il rischio che
          un'impresa   assume   da   uno   stabilimento  situato  nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
                g) autorita'   di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata   della   vigilanza   sulle   imprese   e  sugli
          intermediari    e   gli   altri   operatori   del   settore
          assicurativo;
                h) carta   verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione  emesso  da  un  ufficio nazionale secondo la
          raccomandazione  n.  5  adottata  il  25 gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti  interni della Commissione economica per l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
                i) codice   della   strada:  il  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
                l) codice   in   materia   di   protezione  dei  dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
                m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.;
                n) credito  di  assicurazione: ogni importo dovuto da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari  o  altre  parti  lese  aventi diritto ad agire
          direttamente  contro l'impresa di assicurazione e derivante
          da  un  contratto  di  assicurazione o da operazioni di cui
          all'art.  2,  commi 1  e  3,  nell'ambito  di  attivita' di
          assicurazione  diretta,  compresi  gli  importi detenuti in
          riserva  per  la  copertura  a  favore  dei medesimi aventi
          diritto  allorquando  alcuni  elementi  del debito non sono
          ancora  conosciuti.  Sono  parimenti considerati crediti di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,   prima   dell'avvio   delle   procedure  di
          liquidazione  dell'impresa  stessa, in seguito alla mancata
          stipulazione  o  alla risoluzione dei medesimi contratti ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni;
                o) fondo  di  garanzia:  un  organismo  creato da uno
          Stato  membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle  persone  causati da un veicolo non identificato o per
          il  quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo di
          assicurazione;
                p) fondo  di  garanzia delle vittime della caccia: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
                q) fondo  di  garanzia delle vittime della strada: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
                r) grandi  rischi:  si  intendono  per  grandi rischi
          quelli  rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
          di seguito indicati:
                1) 4 (corpi   di  veicoli  ferroviari),  5 (corpi  di
          veicoli  aerei),  6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
          fluviali),  7 (merci  trasportate),  11 (r.c. aeromobili) e
          12 (r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali) salvo
          quanto previsto al numero 3);
                2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
          eserciti    professionalmente   un'attivita'   industriale,
          commerciale  o  intellettuale  e il rischio riguardi questa
          attivita';
                3) 3 (corpi  di  veicoli  terrestri,  esclusi  quelli
          ferroviari),  8 (incendio  ed  elementi naturali), 9 (altri
          danni  ai  beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i  natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
          dell'art.   123,   13   (r.c.   generale)   e   16 (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due  dei  tre  criteri  seguenti:  1) il totale dell'attivo
          dello    stato    patrimoniale    risulti    superiore   ai
          seimilionieduecentomila   euro;   2) l'importo  del  volume
          d'affari  risulti  superiore ai dodicimilionieottocentomila
          euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
          l'esercizio   risulti   superiore   alle  duecentocinquanta
          unita'.  Qualora  l'assicurato sia un'impresa facente parte
          di  un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
          condizioni   di   cui  sopra  si  riferiscono  al  bilancio
          consolidato del gruppo;
                s) impresa:   la   societa'  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione autorizzata;
                t) impresa  di assicurazione: la societa' autorizzata
          secondo   quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie
          sull'assicurazione diretta;
                u) impresa  di  assicurazione  autorizzata  in Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'art. 2;
                v) impresa  di assicurazione comunitaria: la societa'
          avente  sede legale e amministrazione-centrale in uno Stato
          membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia o in uno
          Stato  aderente  allo Spazio economico europeo, autorizzata
          secondo   quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie
          sull'assicurazione diretta;
                z) impresa   di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'    di   assicurazione   avente   sede   legale   e
          amministrazione  centrale  in  uno  Stato  non appartenente
          all'Unione  europea  o  non  aderente allo Spazio economico
          europeo,  autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
          delle operazioni di cui all'art. 2;
                aa) impresa   di   partecipazione  assicurativa:  una
          societa'  controllante  il  cui  unico o principale oggetto
          consiste  nell'assunzione  di  partecipazioni di controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,    se    le    imprese   controllate   sono
          esclusivamente  o  principalmente imprese di assicurazione,
          imprese   di  assicurazione  extracomunitarie,  imprese  di
          riassicurazione,   sempre   che  almeno  una  di  esse  sia
          un'impresa   di   assicurazione   avente  sede  legale  nel
          territorio  della  Repubblica e che non sia una societa' di
          partecipazione   finanziaria  mista  secondo  le  rilevanti
          disposizioni  dell'ordinamento  comunitario sulla vigilanza
          supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
          finanziario;
                bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
          societa'    controllante    diversa    da   un'impresa   di
          assicurazione,     da     un'impresa    di    assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione o da
          un'impresa   di  partecipazione  assicurativa,  sempre  che
          almeno  una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
          assicurazione  avente  sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica  e  che  non  sia una societa' di partecipazione
          finanziaria   mista   secondo   le  rilevanti  disposizioni
          dell'ordinamento  comunitario sulla vigilanza supplementare
          delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
                cc) impresa    di    riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata   all'esercizio   della  sola  riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste  nell'accettare  rischi  ceduti  da una impresa di
          assicurazione,  da una impresa di assicurazione avente sede
          legale   in   uno  Stato  terzo,  o  da  altre  imprese  di
          riassicurazione;
                dd) ISVAP:   l'Istituto   per   la   vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                ee) legge  fallimentare:  il  regio  decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;
                ff) localizzazione:    la   presenza   di   attivita'
          mobiliari  ed  immobiliari all'interno del territorio di un
          determinato   Stato.   I   crediti  sono  considerati  come
          localizzati   nello   Stato   nel  quale  gli  stessi  sono
          esigibili;
                gg) margine    di    solvibilita'   disponibile:   il
          patrimonio   dell'impresa,   libero  da  qualsiasi  impegno
          prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
                hh) margine   di  solvibilita'  richiesto:  ammontare
          minimo  del  patrimonio  netto  del quale l'impresa dispone
          costantemente,  secondo  quanto  previsto  nelle  direttive
          comunitarie sull'assicurazione diretta;
                ii) mercato  regolamentato:  un  mercato  finanziario
          autorizzato   o  riconosciuto  ai  sensi  della  parte III,
          titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
          nonche'  i  mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
          istituiti,   organizzati  e  disciplinati  da  disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che  soddisfano  requisiti  analoghi  a  quelli dei mercati
          regolamentati  di  cui  al testo unico dell'intermediazione
          finanziaria;
                ll) natante:  qualsiasi  unita' che e' destinata alla
          navigazione   marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e'
          azionata da propulsione meccanica;
                mm) organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;
                nn) partecipazioni:  le  azioni, le quote e gli altri
          strumenti     finanziari    che    attribuiscono    diritti
          amministrativi  o  comunque  i  diritti  previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile;
                oo) partecipazioni  rilevanti:  le partecipazioni che
          comportano  il controllo della societa' e le partecipazioni
          individuate   dall'ISVAP,   in   conformita'   ai  principi
          stabiliti  nel  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
          disciplinate,  tenendo  conto  dei  diritti di voto e degli
          altri diritti che consentono di influire sulla societa';
                pp) portafoglio  del lavoro diretto italiano: tutti i
          contratti  stipulati  da imprese di assicurazione italiane,
          ad  eccezione  di  quelli stipulati da loro sedi secondarie
          situate in Stati terzi;
                qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i
          contratti,  ovunque  stipulati,  da  imprese  italiane o da
          stabilimenti  in Italia di imprese aventi la sede legale in
          altro  Stato,  se  l'impresa cedente e' essa stessa impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale  in  altro  Stato.  Si considerano facenti parte del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in  cui  l'impresa  cedente  sia  un'impresa avente la sede
          legale  in  altro  Stato.  I contratti stipulati da imprese
          italiane  attraverso  uno  stabilimento costituito in altro
          Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
                rr) principi  contabili  internazionali:  i  principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  6  del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  19 luglio  2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio;
                ss) prodotti  assicurativi:  tutti i contratti emessi
          da  imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
          rientranti  nei  rami  vita  o nei rami danni come definiti
          all'art. 2;
                tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
          un  insieme  omogeneo  di rischi od operazioni che descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione;
                uu) retrocessione:  cessione  dei  rischi  assunti in
          riassicurazione;
                vv) sede   secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione e che
          effettua  direttamente,  in  tutto  o in parte, l'attivita'
          assicurativa o riassicurativa;
                zz) stabilimento:   la   sede   legale  od  una  sede
          secondaria    di   un'impresa   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione;
                aaa) Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo;
          uno   Stato   aderente   all'accordo  di  estensione  della
          normativa  dell'Unione  europea in materia, fra l'altro, di
          circolazione  delle  merci, dei servizi e dei capitali agli
          Stati   appartenenti  all'Associazione  europea  di  libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300;
                bbb) Stato   membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
                ccc) Stato  membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
          alla  lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto;
                ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
          di  cui  alla  lettera bbb)  dell'obbligazione  o in cui e'
          ubicato  il  rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
          assunto  da  uno  stabilimento situato in un altro Stato di
          cui alla lettera bbb);
                eee) Stato  membro  di  stabilimento: lo Stato di cui
          alla  lettera bbb)  in  cui  e' situato lo stabilimento dal
          quale l'impresa opera;
                fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
                  1) lo  Stato  di  cui  alla  lettera bbb) in cui si
          trovano   i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi  beni
          immobili,  ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in essi
          contenuti,  sempre  che entrambi siano coperti dallo stesso
          contratto di assicurazione;
                  2) lo   Stato   di   cui   alla   lettera bbb)   di
          immatricolazione,  quando  l'assicurazione riguardi veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
                  3) lo   Stato  di  cui  alla  lettera bbb)  in  cui
          l'assicurato  ha  sottoscritto  il  contratto, quando abbia
          durata  inferiore  o  pari  a quattro mesi e sia relativo a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
                  4) lo   Stato  di  cui  alla  lettera bbb)  in  cui
          l'assicurato  ha  il  domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
          una  persona  giuridica,  lo  Stato della sede della stessa
          alla  quale  si riferisce il contratto, in tutti i casi non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
                  4-bis) lo   Stato   di  cui  alla  lettera bbb)  di
          destinazione  nel  caso  in cui un veicolo viene spedito da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione;
                  4-ter)  lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
          e'  verificato  il sinistro qualora il veicolo sia privo di
          targa  o  rechi  una  targa  che  non corrisponde piu' allo
          stesso veicolo.
                ggg) Stato   membro   d'origine:   lo   Stato  membro
          dell'Unione   europea  o  lo  Stato  aderente  allo  Spazio
          economico   europeo  in  cui  e'  situata  la  sede  legale
          dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
                hhh) Stato   terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo;
                iii) stretti  legami:  il  rapporto  fra  due  o piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
                  1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
                  2) una  partecipazione, detenuta direttamente o per
          il  tramite  di societa' controllate, societa' fiduciarie o
          per  interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
          capitale  o  dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
          che,  pur  restando  al di sotto del limite sopra indicato,
          da'  comunque  la  possibilita'  di esercitare un'influenza
          notevole ancorche' non dominante;
                  3) un  legame  in  base  al quale le stesse persone
          sono  sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto, o
          comunque  sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
          un  contratto  o  di una clausola statutaria, oppure quando
          gli  organi di amministrazione sono composti in maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione;
                  4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
          finanziario,  giuridico  e  familiare che possa influire in
          misura  rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
          regolamento,  puo' ulteriormente qualificare la definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo   all'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
          vigilanza;
                lll) testo  unico  bancario:  il  decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
                mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni;
                nnn) testo  unico  in  materia di assicurazioni sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, e successive
          modificazioni;
                ooo) Ufficio  centrale  italiano:  l'ente  costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo   responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'  stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
          di  assicurazione  nel  territorio della Repubblica ed allo
          svolgimento  degli  altri compiti previsti dall'ordinamento
          comunitario e italiano;
                ppp) Ufficio      nazionale     di     assicurazione:
          l'organizzazione    professionale    che   e'   costituita,
          conformemente   alla   raccomandazione  n.  5  adottata  il
          25 gennaio  1949  dal  sottocomitato dei trasporti stradali
          del   comitato  dei  trasporti  interni  della  Commissione
          economica  per  l'Europa  dell'Organizzazione delle Nazioni
          Unite,  e  che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
          ottenuto  in  uno  Stato  l'autorizzazione ad esercitare il
          ramo responsabilita' civile autoveicoli;
                qqq) unita'  da diporto: il natante definito all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
          recante il codice della nautica da diporto;
                rrr) veicolo:   qualsiasi   autoveicolo  destinato  a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica,  senza  essere  vincolato ad una strada ferrata,
          nonche'   i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad  una
          motrice.».
              - Il   testo  degli  articoli 25  e  125,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificati
          dal presente decreto cosi' recita:
              «Art.    25 (Rappresentante   per   la   gestione   dei
          sinistri). - 1. L'impresa,   qualora  intenda  operare  nel
          territorio  della  Repubblica  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione  di  servizi  per  l'assicurazione obbligatoria
          della  responsabilita'  civile derivante dalla circolazione
          dei   veicoli   a   motore   e   dei   natanti,  nomina  un
          rappresentante  incaricato  della  gestione  dei sinistri e
          della    liquidazione   dei   relativi   risarcimenti.   Al
          rappresentante  possono  essere indirizzate le richieste di
          risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
              2. Il  rappresentante  deve  risiedere  nel  territorio
          della Repubblica.
              3. Il  rappresentante  deve essere munito di un mandato
          comprendente   espressamente   i  poteri  di  rappresentare
          l'impresa  in  giudizio  e  davanti  a  tutte  le autorita'
          competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento
          dei  danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita'
          dei  contratti stipulati dall'impresa in regime di liberta'
          di prestazione di servizi.
              4. Le  funzioni  del rappresentante per la gestione dei
          sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante
          fiscale.».
              «Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati
          in  Stati  esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti
          all'obbligo  di assicurazione ed immatricolati o registrati
          in  Stati  esteri  nonche'  per  i  motori amovibili di cui
          all'art.   123,  comma 3,  muniti  di  certificato  di  uso
          straniero   o   di   altro   documento  equivalente  emesso
          all'estero,  che circolino temporaneamente nel territorio o
          nelle  acque  territoriali  della  Repubblica,  deve essere
          assolto,   per   la  durata  della  permanenza  in  Italia,
          l'obbligo di assicurazione.
              2. Per   i   natanti   l'obbligo  di  assicurazione  si
          considera assolto:
                a) con  la  stipula  di un contratto di assicurazione
          secondo   quanto  previsto  con  regolamento  adottato  dal
          Ministro    delle   attivita'   produttive,   su   proposta
          dell'ISVAP, ovvero
                b) quando   il   conducente   sia   in   possesso  di
          certificato    internazionale   di   assicurazione   emesso
          dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato
          dall'Ufficio centrale italiano.
              3. Per   i   veicoli   a  motore  muniti  di  targa  di
          immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
          assicurazione:
                a) e'  assolto  mediante  contratto  di assicurazione
          «frontiera»,  come  disciplinato  dal  regolamento previsto
          all'art.   126,   comma 2,   lettera a),   concernente   la
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione del
          veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
          membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
          dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
                b) si  considera  assolto  quando  l'Ufficio centrale
          italiano  si sia reso garante per il risarcimento dei danni
          cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli
          e  quando  con  atto  dell'Unione europea sia stato rimosso
          l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
          di  responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di
          immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
                c) si  considera assolto, quando il conducente sia in
          possesso  di  una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale
          di  assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale
          italiano.
              4. Per   i   veicoli   a  motore  muniti  di  targa  di
          immatricolazione  rilasciata  da  uno  Stato membro diverso
          dalla  Repubblica  italiana,  l'obbligo di assicurazione si
          considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
          reso  garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla
          circolazione  in  Italia  di  detti  veicoli, sulla base di
          accordi  stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
          assicurazione  e  l'Unione  europea abbia riconosciuto tali
          accordi.
              5. Nell'ipotesi   di   cui   al   comma 3,  lettera c),
          l'Ufficio  centrale italiano provvede alla liquidazione dei
          danni,  garantendone  il pagamento agli aventi diritto, nei
          limiti  dei  massimali  minimi  di legge o, se maggiori, di
          quelli    eventualmente    previsti    dalla   polizza   di
          assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
          ipotesi  di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui
          al  comma 4,  l'Ufficio  centrale  italiano  provvede  alla
          liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
          pagamento  agli  aventi  diritto  nei  limiti dei massimali
          minimi  di  legge  o,  se maggiori, di quelli eventualmente
          previsti dalla polizza di assicurazione.
              5-bis. L'Ufficio  centrale  italiano,  entro  tre  mesi
          dalla  ricezione  della  richiesta di risarcimento comunica
          agli  aventi  diritto  un'offerta  di risarcimento motivata
          ovvero  indica  i  motivi  per  i quali non ritiene di fare
          offerta.
              6. Le  disposizioni  di cui ai commi 3 e 4 si applicano
          anche   ai   veicoli  a  motore  di  proprieta'  di  agenti
          diplomatici  e  consolari o di funzionari internazionali, o
          di   proprieta'   di   Stati  esteri  o  di  organizzazioni
          internazionali.
              7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al
          comma 4   non   si   applicano  per  l'assicurazione  della
          responsabilita'    civile   per   danni   cagionati   dalla
          circolazione  dei  veicoli aventi targa di immatricolazione
          rilasciata   da   uno   Stato   estero  e  individuati  nel
          regolamento  adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
          delle attivita' produttive.
              - Il   testo   vigente   dell'art.   134   del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come sostituito
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.     134 (Attestazione     sullo     stato     del
          rischio). - 1. L'ISVAP,   con   regolamento,  determina  le
          indicazioni   relative  all'attestazione  sullo  stato  del
          rischio  che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei
          contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli
          a  motore,  l'impresa  deve  consegnare al contraente o, se
          persona  diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario,
          all'acquirente   con   patto  di  riservato  dominio  o  al
          locatario in caso di locazione finanziaria.
              1-bis. I  soggetti  di  cui al comma 1 hanno diritto di
          esigere  in  qualunque momento, entro quindici giorni dalla
          richiesta,  l'attestazione sullo stato del rischio relativo
          agli  ultimi  cinque  anni  del  contratto di assicurazione
          obbligatoria  relativo  ai  veicoli  a  motore  secondo  le
          modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al
          comma 1.
              2. Il  regolamento  puo'  prevedere l'obbligo, a carico
          delle   imprese  di  assicurazione,  di  inserimento  delle
          informazioni  riportate  sull'attestato  di  rischio in una
          banca  dati  elettronica  detenuta da enti pubblici ovvero,
          qualora  gia'  esistente,  da  enti  privati,  al  fine  di
          consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
          di assicurazione di cui all'art. 122, comma 1. In ogni caso
          l'ISVAP  ha  accesso gratuito alla banca dati contenente le
          informazioni sull'attestazione.
              3. La  classe  di  merito  indicata  sull'attestato  di
          rischio  si  riferisce  al  proprietario  del  veicolo.  Il
          regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
          a  dodici  mesi,  ed  individua  i  termini  relativi  alla
          decorrenza  ed  alla durata del periodo di osservazione. In
          caso  di  cessazione  del  rischio  assicurato o in caso di
          sospensione   o   di   mancato  rinnovo  del  contratto  di
          assicurazione  per  mancato  utilizzo del veicolo, l'ultimo
          attestato  di  rischio conseguito conserva validita' per un
          periodo di cinque anni.
              4. L'attestazione    e'   consegnata   dal   contraente
          all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato
          un  contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce
          l'attestato.
              4-bis. L'impresa  di  assicurazione, in tutti i casi di
          stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
          veicolo  della medesima tipologia, acquistato dalla persona
          fisica  gia'  titolare  di  polizza  assicurativa  o  da un
          componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
          non  puo'  assegnare al contratto una classe di merito piu'
          sfavorevole   rispetto   a  quella  risultante  dall'ultimo
          attestato   di   rischio   conseguito   sul   veicolo  gia'
          assicurato.
              4-ter. Conseguentemente  al verificarsi di un sinistro,
          le  imprese  di  assicurazione non possono applicare alcuna
          variazione  di  classe  di  merito  prima di aver accertato
          l'effettiva   responsabilita'   del   contraente,   che  e'
          individuata   nel  responsabile  principale  del  sinistro,
          secondo  la liquidazione effettuata in relazione al danno e
          fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
          non  sia possibile accertare la responsabilita' principale,
          ovvero,  in  via  provvisoria, salvo conguaglio, in caso di
          liquidazione  parziale,  la  responsabilita' si computa pro
          quota  in  relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
          fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
          sinistri.
              4-quater. E'  fatto  comunque  obbligo  alle imprese di
          assicurazione  di  comunicare tempestivamente al contraente
          le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
              - Il   testo   vigente   dell'art.   148   del  decreto
          legislativo  7 settembre 2005, n. 209 cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   148 (Procedura   di  risarcimento). - 1. Per  i
          sinistri   con   soli   danni   a  cose,  la  richiesta  di
          risarcimento,  presentata  secondo  le  modalita'  indicate
          nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo
          il  modulo  di  cui all'art. 143 e recare l'indicazione del
          codice  fiscale  degli aventi diritto al risarcimento e del
          luogo,  dei  giorni  e delle ore in cui le cose danneggiate
          sono  disponibili  per  l'ispezione  diretta  ad  accertare
          l'entita'  del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione
          di  tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula
          al   danneggiato   congrua   e   motivata  offerta  per  il
          risarcimento  ovvero comunica specificatamente i motivi per
          i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta
          giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia
          stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
              2. L'obbligo  di  proporre  al  danneggiato  congrua  e
          motivata  offerta  per il risarcimento del danno, ovvero di
          comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
          sussiste  anche  per i sinistri che abbiano causato lesioni
          personali  o  il decesso. La richiesta di risarcimento deve
          essere  presentata  dal  danneggiato o dagli aventi diritto
          con  le  modalita'  indicate  al comma 1. La richiesta deve
          contenere  l'indicazione  del  codice  fiscale degli aventi
          diritto  al risarcimento e la descrizione delle circostanze
          nelle   quali  si  e'  verificato  il  sinistro  ed  essere
          accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
          del   danno   da  parte  dell'impresa,  dai  dati  relativi
          all'eta',  all'attivita'  del  danneggiato, al suo reddito,
          all'entita'  delle  lesioni  subite, da attestazione medica
          comprovante  l'avvenuta  guarigione  con  o  senza  postumi
          permanenti,  nonche' dalla dichiarazione ai sensi dell'art.
          142,  comma 2,  o,  in  caso  di  decesso,  dallo  stato di
          famiglia  della  vittima.  L'impresa  di  assicurazione  e'
          tenuta  a  provvedere  all'adempimento del predetto obbligo
          entro    novanta    giorni    dalla   ricezione   di   tale
          documentazione.
              3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2
          e  fatto  salvo  quanto  stabilito  al  comma 5,  non  puo'
          rifiutare  gli  accertamenti  strettamente  necessari  alla
          valutazione  del  danno alla persona da parte dell'impresa.
          Qualora  cio'  accada,  i  termini  di  cui al comma 2 sono
          sospesi.
              4. L'impresa   di   assicurazione  puo'  richiedere  ai
          competenti  organi  di  polizia  le  informazioni acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
          o  altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto
          dei  termini  stabiliti  dai  commi 1  e 2 anche in caso di
          sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
          personali o il decesso.
              5. In   caso   di  richiesta  incompleta  l'impresa  di
          assicurazione  richiede  al danneggiato entro trenta giorni
          dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
          tal  caso  i  termini  di  cui  ai  commi 1  e  2 decorrono
          nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
          integrativi.
              6. Se  il  danneggiato  dichiara  di accettare la somma
          offertagli,  l'impresa provvede al pagamento entro quindici
          giorni dalla ricezione della comunicazione.
              7. Entro  ugual  termine l'impresa corrisponde la somma
          offerta   al   danneggiato  che  abbia  comunicato  di  non
          accettare  l'offerta.  La  somma in tal modo corrisposta e'
          imputata nella liquidazione definitiva del danno.
              8. Decorsi  trenta giorni dalla comunicazione senza che
          l'interessato   abbia   fatto  pervenire  alcuna  risposta,
          l'impresa  corrisponde  al danneggiato la somma offerta con
          le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
              9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
          cui  al  presente  articolo, l'impresa di assicurazione non
          puo'  opporre  al  danneggiato l'eventuale inadempimento da
          parte  dell'assicurato  dell'obbligo di avviso del sinistro
          di cui all'art. 1913 del codice civile.
              10. In  caso  di  sentenza  a  favore  del danneggiato,
          quando  la  somma  offerta  ai  sensi  dei  commi 1 o 2 sia
          inferiore  alla  meta'  di  quella  liquidata,  al netto di
          eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
          contestualmente  al  deposito  in  cancelleria, copia della
          sentenza    all'ISVAP   per   gli   accertamenti   relativi
          all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
              11. L'impresa,      quando     corrisponde     compensi
          professionali   per   l'eventuale  assistenza  prestata  da
          professionisti,  e'  tenuta  a richiedere la documentazione
          probatoria  relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
          il  corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
          nella  quietanza  di  liquidazione.  L'impresa,  che  abbia
          provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
          professionista,   ne   da'  comunicazione  al  danneggiato,
          indicando l'importo corrisposto».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   155,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.    155 (Accesso   al   Centro   di   informazione
          italiano). - 1. I   danneggiati,  a  seguito  dei  sinistri
          previsti  all'art.  151,  hanno  diritto  di  richiedere al
          Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data
          del sinistro:
                a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
                b) numero  della  polizza  di assicurazione e data di
          scadenza della stessa;
                c) nome   ed   indirizzo   del   mandatario   per  la
          liquidazione  dei  sinistri  dell'impresa  di assicurazione
          nello  Stato  membro  di  residenza degli aventi diritto al
          risarcimento, nei casi in cui:
                  1) gli   stessi   risiedono  nel  territorio  della
          Repubblica;
                  2) il  veicolo  che ha causato il sinistro stazioni
          abitualmente nel territorio della Repubblica;
                  3) il  sinistro  sia  avvenuto nel territorio della
          Repubblica.
              2. Nel  caso  in cui gli aventi diritto al risarcimento
          richiedano  al  Centro  di  informazione italiano il nome e
          l'indirizzo   del   proprietario   o  dell'usufruttuario  o
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario  in caso di locazione finanziaria del veicolo che
          ha  causato  il  sinistro,  il Centro stesso, se gli aventi
          diritto  hanno  un  interesse  giuridicamente  tutelato  ad
          ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
                a) all'impresa di assicurazione;
                b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
              3. Fermi  restando i poteri dell'autorita' giudiziaria,
          le  forze di polizia nonche' gli organi di polizia stradale
          di  cui  all'art. 12 del codice della strada e le pubbliche
          amministrazioni  competenti  in  materia  di  prevenzione e
          contrasto  di  comportamenti  fraudolenti nel settore delle
          assicurazioni  obbligatorie  hanno accesso gratuito ai dati
          del   Centro   di  informazione  italiano.  Le  imprese  di
          assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di
          indennizzo   italiano   possono  richiedere  al  Centro  di
          informazione  italiano  i  dati per i quali hanno interesse
          motivato.
              4. L'ISVAP  ha  accesso  gratuito  ai  dati relativi ai
          veicoli  ed  ai  nomi dei proprietari dei veicoli contenuti
          nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei
          veicoli  di  cui  agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
          226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
              5. Il  Centro  di  informazione  italiano coopera con i
          centri  di  informazione istituiti dagli altri Stati membri
          per     l'attuazione     delle     disposizioni    previste
          dall'ordinamento comunitario.
              5-bis. A  richiesta  delle  parti  interessate,  i dati
          forniti  dal  Centro di informazione italiano devono essere
          disponibili in formato elettronico.
              - Il   testo   vigente   dell'art.   283   del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  283 (Sinistri  verificatisi nel territorio della
          Repubblica). - 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
          strada,  costituito  presso  la  CONSAP, risarcisce i danni
          causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
          quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
                a) il  sinistro  sia  stato  cagionato  da  veicolo o
          natante non identificato;
                b) il  veicolo  o  natante  non  risulti  coperto  da
          assicurazione;
                c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una
          impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime
          di  stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e
          che   al   momento  del  sinistro  si  trovi  in  stato  di
          liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
                d) il  veicolo  sia  posto  in circolazione contro la
          volonta'      del     proprietario,     dell'usufruttuario,
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario in caso di locazione finanziaria;
                d-bis) il  veicolo  sia  stato spedito nel territorio
          della   Repubblica   da   uno  Stato  di  cui  all'art.  1,
          lettera bbb),   e   nel   periodo   indicato   all'art.  1,
          lettera fff),  punto 5),  lo stesso risulti coinvolto in un
          sinistro e sia privo di assicurazione;
                d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero
          con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo
          stesso veicolo.
              2. Nel   caso   di   cui  al  comma 1,  lettera a),  il
          risarcimento  e'  dovuto  solo per i danni alla persona. In
          caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto
          anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore
          all'importo  di  euro  cinquecento,  per la parte eccedente
          tale  ammontare.  Nei  casi  di cui al comma 1, lettere b),
          d-bis)  e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla
          persona,  nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al
          comma 1,    lettera c),    il   risarcimento   e'   dovuto,
          limitatamente  ai terzi non trasportati e a coloro che sono
          trasportati  contro  la  propria  volonta'  ovvero che sono
          inconsapevoli  della circolazione illegale, sia per i danni
          alla persona sia per i danni a cose.
              3. Nel  caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno
          e'  risarcito  nei  limiti dei minimi di garanzia previsti,
          per  ogni  persona  danneggiata  e  per  ogni sinistro, nel
          regolamento   di   cui   all'art.  128  relativamente  alle
          autovetture  ad  uso  privato. La percentuale di inabilita'
          permanente,  la  qualifica  di  convivente  a  carico  e la
          percentuale  di  reddito  del  danneggiato  da  calcolare a
          favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate
          in  base  alle norme del testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali.
              4. Nei  casi  previsti dal comma 1, lettere b), c), d),
          d-bis)  e  d-ter),  il  danno  e'  risarcito nei limiti dei
          massimali  indicati nel regolamento di cui all'art. 128 per
          i  veicoli  o  i  natanti della categoria cui appartiene il
          mezzo che ha causato il danno.
              5. Il  Fondo di garanzia per le vittime della strada e'
          surrogato,    per    l'importo    pagato,    nei    diritti
          dell'assicurato,  del  danneggiato verso l'impresa posta in
          liquidazione  coatta, beneficiando dello stesso trattamento
          previsto  per  i crediti di assicurazione indicati all'art.
          258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha
          provveduto  alla liquidazione del danno, ai sensi dell'art.
          150,  ha  diritto  di  regresso  nei confronti del Fondo di
          garanzia   per   le   vittime   della  strada  in  caso  di
          liquidazione   coatta  dell'impresa  di  assicurazione  del
          veicolo responsabile.
              - Il   testo   vigente   dell'art.   286   del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  286 (Liquidazione  dei danni a cura dell'impresa
          designata). - 1. La  liquidazione  dei danni per i sinistri
          di   cui  all'art.  283,  comma 1,  lettere a), b), c), d),
          d-bis)  e  d-ter),  e'  effettuata  a  cura  di  un'impresa
          designata    dall'ISVAP   secondo   quanto   previsto   nel
          regolamento   adottato   dal   Ministro   delle   attivita'
          produttive.  L'impresa provvede alla liquidazione dei danni
          anche  per  i  sinistri  verificatisi oltre la scadenza del
          periodo   assegnato   e   fino   alla   data  indicata  nel
          provvedimento che designi altra impresa.
              2. Le   somme   anticipate   dalle  imprese  designate,
          comprese  le  spese  ed  al netto delle somme recuperate ai
          sensi  dell'art.  292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo
          di  garanzia  per  le  vittime  della  strada,  secondo  le
          convenzioni,  stipulate  fra  le  imprese  e  il  Fondo  di
          garanzia    per   le   vittime   della   strada,   soggette
          all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive su
          proposta dell'ISVAP.
              3. Le    imprese   designate   sono   sottoposte,   per
          l'attivita'  oggetto  delle convenzioni, alle direttive per
          il  regolare  svolgimento  delle operazioni di liquidazione
          dei  danni  emanate  in  via  generale  o particolare dalla
          CONSAP.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   287   del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.        287 (Esercizio        dell'azione       di
          risarcimento). - 1. Nelle  ipotesi  previste dall'art. 283,
          comma 1,  lettere a), b),  d, d-bis) e d-ter), l'azione per
          il  risarcimento  dei  danni causati dalla circolazione dei
          veicoli  e  dei  natanti,  per  i  quali  vi  e' obbligo di
          assicurazione,  puo'  essere  proposta  solo dopo che siano
          decorsi  sessanta  giorni  da  quello in cui il danneggiato
          abbia   chiesto   il   risarcimento   del  danno,  a  mezzo
          raccomandata,  all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo
          di  garanzia  per  le  vittime  della  strada. Nell'ipotesi
          prevista  dall'art.  283, comma 1, lettera c), l'azione per
          il  risarcimento  dei  danni puo' essere proposta solo dopo
          che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato
          ha richiesto il risarcimento del danno.
              2. Il  danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'art.
          283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa
          designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
          della  strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda qualora
          successivamente    venga    identificata    l'impresa    di
          assicurazione del responsabile.
              3. L'azione  per  il risarcimento del danno deve essere
          esercitata   esclusivamente   nei   confronti  dell'impresa
          designata.  La  CONSAP  -  Fondo di garanzia per le vittime
          della strada, puo' tuttavia intervenire nel processo, anche
          in grado di appello.
              4. Nei    casi   previsti   dall'art.   283,   comma 1,
          lettere b), e)  ed f),  deve  essere  convenuto in giudizio
          anche il responsabile del danno.
              5. Nel   giudizio  promosso  ai  sensi  dell'art.  283,
          comma 1,  lettera c),  deve  essere  convenuto  in giudizio
          anche    il   commissario   liquidatore   dell'impresa   di
          assicurazione.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   290   del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   290 (Prescrizione   dell'azione). - 1. L'azione
          diretta   che   spetta   al   danneggiato   nei   confronti
          dell'impresa  designata,  nei  casi previsti dall'art. 283,
          comma 1,  lettere a), b), d, d-bis) e d-ter) e' soggetta al
          termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso
          il responsabile.
              2. L'azione  che  spetta  al  danneggiato nei confronti
          dell'impresa  designata,  nel  caso previsto dall'art. 283,
          comma 1,  lettera c),  e'  proponibile  fino  a che non sia
          prescritta  l'azione  nei  confronti  dell'impresa posta in
          liquidazione coatta.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   292   del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   292 (Diritto   di   regresso   e   di   surroga
          dell'impresa   designata). - 1. L'impresa   designata  che,
          anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi
          previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a) b), d, d-bis) e
          d-ter) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili
          del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche'
          degli interessi e delle spese.
              2. Nel    caso   previsto   dall'art.   283,   comma 1,
          lettera c),  l'impresa  designata  che,  anche  in  via  di
          transazione,  ha  risarcito  il  danno  e'  surrogata,  per
          l'importo   pagato,   nei  diritti  dell'assicurato  e  del
          danneggiato  verso  l'impresa  posta in liquidazione coatta
          con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei
          medesimi.».
              - Il  testo vigente dell'art. 317, comma 3, del decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art. 317 (Altre violazioni). - 1. L'inosservanza degli
          articoli 133,  134,  commi 2  e  3,  146 e 148, comma 11, o
          delle  relative  norme  di  attuazione,  e'  punita, con la
          sanzione      amministrativa     pecuniaria     da     euro
          duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
              2. L'inosservanza    dell'obbligo   di   consegna   del
          contrassegno   o   del   certificato   di  assicurazione  o
          dell'attestazione  sullo stato del rischio e' punita con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento
          a euro quattromilacinquecento.
              3. L'inosservanza  degli  articoli 125,  comma 5-bis  e
          152,  comma 5  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.