Art. 2.

                        Campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai
lavoratori  mobili  alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato
membro   dell'Unione   europea   che   partecipano  ad  attivita'  di
autotrasporto   di   persone   e  merci  su  strada  contemplate  dal
regolamento  (CE)  n.  561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  15 marzo  2006,  di  seguito  denominato:  «regolamento  (CE) n.
561/06»,  oppure,  in  difetto,  dall'accordo  europeo  relativo alle
prestazioni   lavorative  degli  equipaggi  dei  veicoli  addetti  ai
trasporti internazionali su strada (AETR).
  2.   Salvo   diverse   disposizioni  nazionali  o  comunitarie,  le
disposizioni   contenute  nel  presente  decreto  si  applicano  agli
autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  il  regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note
          alle premesse.