Art. 3.

                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
    a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine
del  lavoro  durante  il  quale  il lavoratore mobile e' sul posto di
lavoro,  a  disposizione  del  datore  di  lavoro  ed esercita le sue
funzioni o attivita', ossia:
      1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In
particolare  tali  operazioni  comprendono:  la guida, il carico e lo
scarico,  la  supervisione  della  salita o discesa di passeggeri dal
veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra
operazione  volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e
dei  passeggeri  o  ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari
direttamente  legati  al  trasporto  specifico  in  corso, incluse la
sorveglianza  delle  operazioni  di  carico  e scarico, le formalita'
amministrative di polizia, di dogana, o altro;
      2)  i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non
puo' disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto
di  lavoro,  pronto  a  svolgere  il  suo lavoro normale, occupato in
compiti  connessi all'attivita' di servizio, in particolare i periodi
di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo
la  durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima
dell'inizio  effettivo  del periodo considerato, oppure conformemente
alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
      3)  sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di
interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE)
561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo
di  cui  all'articolo 6  e,  fatte  salve le clausole di indennizzo o
limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva,
i tempi di disponibilita' di cui alla lettera b);
      4)  nel  caso  degli  autotrasportatori autonomi, questa stessa
definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del
lavoro  durante il quale l'autotrasportatore autonomo e' sul posto di
lavoro,  a  disposizione  del  cliente  ed esercita le sue funzioni o
attivita',  ad  eccezione  delle mansioni amministrative generali non
direttamente legate al trasporto specifico in corso;
    b) tempi di disponibilita':
      1)  i  periodi  diversi  dai  riposi intermedi e dai periodi di
riposo,  durante  i  quali  il  lavoratore  mobile,  pur  non dovendo
rimanere  sul  posto  di  lavoro,  deve  tenersi  a  disposizione per
rispondere  ad  eventuali  chiamate  con  le  quali  gli si chiede di
iniziare  o  riprendere  la  guida  o  di  eseguire  altri lavori. In
particolare,  sono  considerati  tempi  di  disponibilita'  i periodi
durante   i   quali   il  lavoratore  mobile  accompagna  il  veicolo
trasportato  a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi
di  attesa  alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.
Tali  periodi  e la loro probabile durata devono essere comunicati al
lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o
poco  prima  dell'inizio  effettivo  del  periodo considerato, oppure
secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
      2)  per  i  lavoratori  mobili che guidano in squadre, il tempo
trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia
del veicolo;
    c) posto di lavoro:
      1)  il  luogo  in  cui  si  trova  lo  stabilimento  principale
dell'impresa  per  la  quale  il lavoratore mobile svolge determinate
mansioni,  nonche'  i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere
dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale
o allo stabilimento principale dell'impresa;
      2)  il  veicolo  usato  dalla  persona  che effettua operazioni
mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;
      3)  qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attivita' connesse
con l'esecuzione del trasporto;
    d) lavoratore  mobile:  un lavoratore facente parte del personale
che  effettua  spostamenti,  compresi  gli  apprendisti,  che  e'  al
servizio  di  un'impresa  che  effettua  autotrasporto  di merci e di
persone per conto proprio o di terzi;
    e) autotrasportatore  autonomo:  una  persona  la  cui  attivita'
professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su
strada  dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria,
in  virtu'  di  una  licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione
professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che e' abilitata a
lavorare per conto proprio e che non e' legata ad un datore di lavoro
da  un  contratto  di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo
gerarchico,  che, libera di organizzare le attivita' in questione, il
cui  reddito  dipende  direttamente  dagli  utili realizzati e che e'
libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione
tra   autotrasportatori  autonomi,  relazioni  commerciali  con  piu'
clienti.  Gli  autotrasportatori  che non rispondono a tali requisiti
sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti
previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto;
    f) persona  che  effettua  operazioni mobili di autotrasporto: un
lavoratore  mobile  o un autotrasportatore autonomo che effettua tali
operazioni;
    g) settimana:  il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedi' e
le ore 24,00 della domenica;
    h) notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore
00,00 e le ore 7,00;
    i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte;
    l) tempi  di  inattivita':  tempi non lavorati che si alternano a
periodi  di  lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine
del  lavoro,  durante  i  quali  il  lavoratore  puo' ricostituire le
energie psicofisiche consumate nella prestazione;
    m) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati
da  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per  il  regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note
          alle premesse.