Art. 4.

       Durata massima settimanale della prestazione di lavoro

  1.  La durata media della settimana lavorativa non puo' superare le
quarantotto  ore.  La  durata massima della settimana lavorativa puo'
essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la
media  delle  ore  di  lavoro non supera il limite di quarantotto ore
settimanali.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  stabilite  dai  contratti
collettivi   nazionali   di  lavoro  stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali   comparativamente  piu'  rappresentative  in  presenza  di
ragioni  tecniche,  nonche' di esigenze connesse con l'organizzazione
del   lavoro   che   oggettivamente   comportano  un  diverso  regime
dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano
una  diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo
temporale  utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la
settimana  lavorativa media non puo' in ogni caso essere esteso oltre
i sei mesi.
  3.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro stipulati dalle
organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'  rappresentative
definiscono   le   modalita'  e  le  ipotesi  di  applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 2. Gli stessi contratti collettivi, alla
data  di  applicazione  del  presente  decreto agli autotrasportatori
autonomi,   provvedono  conseguentemente  ad  armonizzare  le  citate
modalita'  con  quelle relative alla predetta categoria di lavoratori
mobili.
  4.  La durata della prestazione lavorativa per conto di piu' datori
di lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il
datore  di  lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il
numero  di  ore  di  lavoro  prestate  ad  altro datore di lavoro. Il
lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.