Art. 5.

                          Riposi intermedi

  1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06
ovvero,  in  difetto,  dall'accordo  AETR,  le persone che effettuano
operazioni  mobili  di  autotrasporto, non possono lavorare in nessun
caso  per  piu'  di  sei  ore consecutive senza un riposo intermedio.
L'orario  di  lavoro  deve  essere  interrotto da riposi intermedi di
almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra
sei  e  nove  ore,  di almeno quarantacinque minuti se supera le nove
ore.
  2.  I  riposi  intermedi  possono  essere  suddivisi in periodi non
inferiori a quindici minuti ciascuno.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per  il  regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note
          alle premesse.