Art. 7. Lavoro notturno 1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore. 2. Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreche' il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.