Art. 7.

                           Lavoro notturno

  1.   Qualora   sia  svolto  lavoro  notturno,  l'orario  di  lavoro
giornaliero  non  deve  superare  le dieci ore per ciascun periodo di
ventiquattro ore.
  2. Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto
dal contratto collettivo di lavoro sempreche' il metodo di indennizzo
prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.