Art. 8.

                       Informazione e registri

  1.  I  lavoratori  mobili  devono essere informati delle pertinenti
disposizioni  nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli
accordi  tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e
degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente
decreto legislativo.
  2.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del
regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
l'orario  di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto  deve essere registrato. I registri sono conservati per
almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro
sono  responsabili  della  registrazione  dell'orario  di  lavoro dei
lavoratori  mobili.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 2,
dell'articolo  14,  del  citato  regolamento  (CEE) n. 3821/85, se il
lavoratore  lo  richiede,  il  datore di lavoro deve rilasciare copia
della registrazione.
  3.  Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legale
dell'impresa  e  vidimati  dalla  direzione  provinciale  del  lavoro
territorialmente  competente,  si  applicano gli obblighi di tenuta e
registrazione  di  cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  4.   La   contrattazione   collettiva  definisce  le  modalita'  di
informazione di cui al comma l.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  regolamento  (CEE)  3821/85  e'  pubblicato nella
          G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985.
              - Il  testo degli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
          recante:    «Testo    unico    delle    disposizioni    per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  13 ottobre  1965,  n.  257, S.O. e' il
          seguente:
              «Art.   20.   -   I  datori  di  lavoro  soggetti  alle
          disposizioni del presente titolo debbono tenere:
                1)  un  libro  di matricola nel quale siano iscritti,
          nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e
          prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera
          di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per
          ciascun   prestatore   d'opera,   il   numero  d'ordine  di
          iscrizione,  il  cognome  e  il nome, la data e il luogo di
          nascita,  la  data  di  ammissione  in servizio e quella di
          risoluzione   del   rapporto   di   lavoro,   la  categoria
          professionale e la misura della retribuzione;
                2)  un  libro  di paga il quale, per ogni dipendente,
          deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola;
          il  numero  delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno,
          con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;
          la  retribuzione  effettivamente corrispostagli in danaro e
          la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
              Nel  caso  in cui al prestatore d'opera sia corrisposta
          una  retribuzione  fissa  o  a  giornata intera o a periodi
          superiori,  e'  segnata  solo  la  giornata  di presenza al
          lavoro.
              Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli
          anni  diciotto,  oltre  la  retribuzione  effettiva ad esso
          eventualmente  corrisposta,  e'  indicata  la  retribuzione
          della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate
          di  eta'  superiore  agli  anni  diciotto  non  apprendisti
          occupate  nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o
          i  minori  sono  addetti  e  comunque  una retribuzione non
          inferiore  a  quella  piu'  bassa  stabilita  dal contratto
          collettivo   di  lavoro  per  prestatori  d'opera  di  eta'
          superiore   ai  diciotto  anni  della  stessa  categoria  e
          lavorazione.».
              «Art.  21.  Il  libro  di  paga  e  quello di matricola
          debbono  essere  presentati  nel  luogo in cui si esegue il
          lavoro,  ad  ogni  richiesta, agli incaricati dell'istituto
          assicuratore;  a  tal  fine  i  libri  non  possono  essere
          rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.
              Il  datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo
          anche  i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni
          altra notizia complementare nonche' i chiarimenti necessari
          per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
              Gli  incaricati  dell'istituto  assicuratore debbono, a
          richiesta,   presentare   un  documento  di  riconoscimento
          rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la
          firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.
              L'istituto   assicuratore,  a  mezzo  degli  incaricati
          predetti,  ha diritto di trarre copia conforme del libro di
          paga,  la  quale  deve  essere  controfirmata dal datore di
          lavoro.
              Gli  incaricati  medesimi  fanno  constare gli avvenuti
          accertamenti    mediante    relazione   che   deve   essere
          controfirmata  dal datore di lavoro, il quale ha diritto di
          fare   iscrivere   in   essa  le  dichiarazioni  che  crede
          opportune.  Se  il  datore di lavoro si rifiuta di firmare,
          l'incaricato   ne  fa  menzione  indicando  il  motivo  del
          rifiuto.».
              «Art.  25.  Il  libro  di  paga  deve  essere tenuto al
          corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni
          relative  alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore
          d'opera  nel  giorno  precedente  e,  nel caso previsto nel
          penultimo  comma dell'art.  20,  solo  quelle relative alle
          giornate  di  presenza  al  lavoro; le retribuzioni debbono
          essere  registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla
          scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.
              Nel caso in cui per la modalita' con le quali si svolge
          il  lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti
          successivi  in  diverse  localita', il datore di lavoro non
          abbia  la possibilita' di effettuare nei termini prescritti
          le  scritturazioni  relative alle ore di lavoro ordinario e
          straordinario  eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera,
          le  indicazioni  delle  ore predette possono essere segnate
          nel  libro  di  paga  nello  stesso  termine nel quale sono
          registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.
              Per  i  lavori  retribuiti  a  cottimo  debbono  essere
          indicate   nel   libro   di  paga  le  somme  liquidate  al
          lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.».
              «Art.  26.  Il  libro  di  matricola e il libro di paga
          debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di
          essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto
          assicuratore,  il quale li fa contrassegnare in ogni pagina
          da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il
          numero  dei fogli che compongono il libro e facendo apporre
          a  tale  dichiarazione  la  data  e  la  firma dello stesso
          incaricato.  I  due  libri  anzidetti debbono essere tenuti
          senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con
          inchiostro  o  con  altra  materia  indelebile.  Non  vi si
          possono  fare  abrasioni;  ed  ove  sia  necessaria qualche
          cancellazione,  questa deve eseguirsi in modo che le parole
          cancellate siano tuttavia leggibili.
              In   casi   speciali   l'istituto   assicuratore   puo'
          autorizzare  per iscritto il datore di lavoro a tenere piu'
          libri  e  fogli  di  paga  e  piu'  libri di matricola, con
          l'obbligo  di  riepilogarne  i  dati  in  libri riassuntivi
          secondo le modalita' da esso stabilite.
              I  libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono
          essere  contrassegnati a cura dell'istituto assicuratore da
          un numero d'ordine progressivo.
              Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i
          libri  di  matricola  per  cinque  anni  almeno dall'ultima
          registrazione  e,  se  non  usati, dalla data in cui furono
          vidimati ai sensi del primo comma.».