Art. 2.

Modifiche  all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
                       24 giugno 1998, n. 249

  1.  L'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  5  (Impugnazioni).  -  1. Contro le sanzioni disciplinari e'
ammesso  ricorso,  da  parte  di  chiunque  vi abbia interesse, entro
quindici  giorni  dalla  comunicazione  della loro irrogazione, ad un
apposito   organo  di  garanzia  interno  alla  scuola,  istituito  e
disciplinato  dai  regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del  quale  fa  parte  almeno un rappresentante eletto dagli studenti
nella  scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media,
che  decide  nel  termine  di dieci giorni. Tale organo, di norma, e'
composto  da  un docente designato dal consiglio di istituto e, nella
scuola  secondaria  superiore,  da  un  rappresentante  eletto  dagli
studenti  e  da  un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella
scuola  secondaria  di  primo  grado da due rappresentanti eletti dai
genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
  2.  L'organo  di  garanzia  di  cui al comma 1 decide, su richiesta
degli  studenti  della  scuola  secondaria superiore o di chiunque vi
abbia  interesse,  anche  sui conflitti che sorgano all'interno della
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
  3.  Il  Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente
da  questi  delegato,  decide  in via definitiva sui reclami proposti
dagli  studenti  della  scuola  secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute  nei  regolamenti  degli  istituti. La decisione e' assunta
previo  parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per  la  scuola  secondaria  superiore  da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da
tre  docenti  e  da un genitore designati nell'ambito della comunita'
scolastica   regionale,   e  presieduto  dal  Direttore  dell'ufficio
scolastico  regionale  o  da  un suo delegato. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
  4.  L'organo  di  garanzia  regionale,  nel  verificare la corretta
applicazione  della  normativa  e  dei  regolamenti,  svolge  la  sua
attivita'  istruttoria  esclusivamente  sulla  base  dell'esame della
documentazione  acquisita  o di eventuali memorie scritte prodotte da
chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
  5.  Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio
di  trenta  giorni.  In  caso di decorrenza del termine senza che sia
stato  comunicato  il  parere, o senza che l'organo di cui al comma 3
abbia  rappresentato  esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio
scolastico      regionale     puo'     decidere     indipendentemente
dall'acquisizione   del   parere.  Si  applica  il  disposto  di  cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6.  Ciascun  ufficio  scolastico  regionale individua, con apposito
atto,  le  modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei
docenti  e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale
al  fine  di  garantire un funzionamento costante ed efficiente dello
stesso.
  7.  L'organo  di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due
anni scolastici.».