Art. 2. Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti 1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilita' sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti puo' anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l'esercizio della eccezione di cui all'articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalita' e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e di consegnare il prodotto di tale attivita' alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 novembre 2007 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Rutelli Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 130
Nota all'art. 2: - Per il testo degli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si vedano le note alle premesse.