Art. 2.

Riproduzione  e  utilizzazione  della comunicazione al pubblico delle
                     opere e materiali protetti

  1.  Al  fine  di renderne accessibile il contenuto alle persone con
disabilita'  sensoriali,  la  riproduzione  e  l'utilizzazione  della
comunicazione  al  pubblico  di opere e materiali protetti puo' anche
essere   effettuata   per  il  tramite  delle  associazioni  e  delle
federazioni  di  categoria  rappresentative  dei beneficiari, che non
perseguono  scopo  di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati
ai  sensi  dell'articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile
1941, n. 633.
  2.   Gli  accordi  di  cui  al  comma 1  sono  volti  a  consentire
l'esercizio  della  eccezione  di  cui all'articolo 71-bis e dovranno
prevedere  la  definizione  di procedure che consentano alle predette
associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti
dai  titolari  dei  diritti  in  formati  idonei ad essere utilizzati
secondo  le finalita' e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e
di  consegnare  il  prodotto  di  tale  attivita'  alle  persone  che
dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 14 novembre 2007

           Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                               Rutelli


               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero

Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 130
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il  testo  degli articoli 71-bis e 71-quinquies
          della  legge 22 aprile 1941, n. 633, si vedano le note alle
          premesse.