art. 1 (commi 101-200)
  101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta
la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  La  stessa
rettifica si applica se il contribuente transita, anche per  opzione,
al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto.  Il  versamento
e' effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di
pari importo senza applicazione degli interessi.  La  prima  o  unica
rata  e'  versata  entro  il  termine  per  il  versamento  a   saldo
dell'imposta sul  valore  aggiunto  relativa  all'anno  precedente  a
quello  di  applicazione  del  regime  dei  contribuenti  minimi;  le
successive rate sono versate entro il termine  per  il  versamento  a
saldo dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  105  del  presente
articolo. Il debito puo' essere estinto anche mediante  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. 
 
  102.  Nella  dichiarazione  relativa  all'ultimo  anno  in  cui  e'
applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi  ordinari  si  tiene
conto  anche   dell'imposta   relativa   alle   operazioni   indicate
nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali  non  si  e'  ancora
verificata l'esigibilita'. 
 
  103.  L'eccedenza   detraibile   emergente   dalla   dichiarazione,
presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno  in  cui
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata  nei  modi  ordinari  puo'
essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
  104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446. Il reddito di impresa o  di  lavoro  autonomo  e'  costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti  nel
periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo  stesso
nell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  o  dell'arte   o   della
professione; concorrono, altresi', alla  formazione  del  reddito  le
plusvalenze  e  le  minusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa  o
all'esercizio di  arti  o  professioni.  I  contributi  previdenziali
versati in ottemperanza a  disposizioni  di  legge,  compresi  quelli
corrisposti  per  conto  dei  collaboratori  dell'impresa   familiare
fiscalmente a carico, ai sensi  dell'articolo  12  del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non  fiscalmente
a carico, qualora il titolare non  abbia  esercitato  il  diritto  di
rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma. 
 
  105. Sul reddito determinato ai sensi  del  comma  104  si  applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e  delle  addizionali
regionali e comunali pari al  20  per  cento.  Nel  caso  di  imprese
familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, l'imposta sostitutiva, calcolata  sul  reddito  al  lordo  delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori  familiari,  e'  dovuta
dall'imprenditore.  Si  applicano  le  disposizioni  in  materia   di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. 
 
  106. I  componenti  positivi  e  negativi  di  reddito  riferiti  a
esercizi precedenti  a  quello  da  cui  ha  effetto  il  regime  dei
contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione e' stata  rinviata
in conformita' alle disposizioni del citato testo  unico  di  cui  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986   che
consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le  quote  residue
alla formazione del reddito dell'esercizio  precedente  a  quello  di
efficacia  del  predetto  regime  solo  per  l'importo  della   somma
algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di  5.000  euro.
In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro,
le quote si considerano azzerate e non  partecipano  alla  formazione
del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della
somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del
predetto reddito. 
 
  107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta  anteriori
a quello da cui decorre il regime  dei  contribuenti  minimi  possono
essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi  dei
commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie  stabilite  dal  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
 
  108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione  del
regime dei contribuenti minimi  sono  computate  in  diminuzione  del
reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o  professione  dei
periodi d'imposta successivi, ma non oltre il  quinto,  per  l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le
condizioni,  le  disposizioni  dell'ultimo  periodo   del   comma   3
dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
  109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di
conservare, ai sensi dell'articolo  22  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti  ricevuti  ed
emessi, i  contribuenti  minimi  sono  esonerati  dagli  obblighi  di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione
dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. Ai fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  i
contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta  e  da
tutti gli altri obblighi previsti dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione  degli  obblighi  di
numerazione e di conservazione delle  fatture  di  acquisto  e  delle
bollette  doganali  e  di   certificazione   dei   corrispettivi.   I
contribuenti minimi sono,  altresi',  esonerati  dalla  presentazione
degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
322, e successive modificazioni. 
 
  110.  I  contribuenti  minimi  possono  optare  per  l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale  da  presentare  successivamente  alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel  regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo,  fino  a
quando permane la concreta  applicazione  della  scelta  operata.  In
deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per
il periodo d'imposta  2008  puo'  essere  revocata  con  effetto  dal
successivo periodo d'imposta; la revoca e' comunicata  con  la  prima
dichiarazione  annuale  da  presentare  successivamente  alla  scelta
operata. 
 
  111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere  applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle  condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie  indicate
al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione  dall'anno  stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di  cui  al
comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50  per  cento.  In  tal
caso  sara'  dovuta  l'imposta  sul  valore  aggiunto   relativa   ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno
solare, determinata mediante  scorporo  ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
del 1972 per  la  frazione  d'anno  antecedente  il  superamento  del
predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi,  salvo  il
diritto alla  detrazione  dell'imposta  sugli  acquisti  relativi  al
medesimo periodo. La  cessazione  dall'applicazione  del  regime  dei
contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento
del limite di cui al  comma  96,  lettera  a),  numero  1),  comporta
l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. 
 
  112. Nel caso di passaggio da un periodo  di  imposta  soggetto  al
regime previsto dai commi da  96  a  117  a  un  periodo  di  imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o  duplicazioni
di imposizione, i ricavi, i compensi e le  spese  sostenute  che,  in
base alle regole del regime di cui  ai  predetti  commi,  hanno  gia'
concorso  a  formare  il  reddito  non   assumono   rilevanza   nella
determinazione  del  reddito  dei  periodi  di   imposta   successivi
ancorche' di  competenza  di  tali  periodi;  viceversa  quelli  che,
ancorche' di competenza del periodo soggetto  al  regime  di  cui  ai
citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile  del
periodo assumono rilevanza nei  periodi  di  imposta  successivi  nel
corso dei quali si verificano i presupposti previsti  dal  regime  di
cui ai  medesimi  commi.  Corrispondenti  criteri  si  applicano  per
l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di  tassazione  a
quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui  al
comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del  presente
comma. 
 
  113. I contribuenti minimi  sono  esclusi  dall'applicazione  degli
studi di settore di cui  all'articolo  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427. 
 
  114.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni   e   il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni in  materia  di  imposte  dirette,  imposta  sul  valore
aggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive. In  caso  di
infedele indicazione  da  parte  dei  contribuenti  minimi  dei  dati
attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96  e  99  che
determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a  117,
le misure delle sanzioni  minime  e  massime  stabilite  dal  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se il maggior reddito  accertato  supera  del  10  per  cento  quello
dichiarato.  Il  regime  dei  contribuenti  minimi  cessa  di   avere
applicazione dall'anno successivo a  quello  in  cui,  a  seguito  di
accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni  di
cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate  al
comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno  stesso  in
cui l'accertamento e' divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o
i compensi definitivamente accertati superino il  limite  di  cui  al
comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per  cento.  In  tale
ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma
111. 
 
  115. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a
114. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono stabilite le modalita' applicative, anche in riferimento
a eventuali modalita' di presentazione della dichiarazione diverse da
quelle previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
 
  116. Sono abrogati l'articolo 32-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a  170,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che  hanno  esercitato
l'opzione di cui  all'articolo  32-bis,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   possono
applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a  117  del  presente
articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non e' trascorso il
periodo minimo  di  permanenza  nel  regime  normale  previsto  dalla
predetta disposizione. In  tal  caso  la  revoca  di  cui  all'ultimo
periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, e' comunicata  con  la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata e si applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  101  del
presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, e successive  modificazioni,  le  parole:  "che
applicano il regime di franchigia  di  cui  all'articolo  32-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono
sostituite dalle seguenti: "che applicano, agli effetti  dell'imposta
sul valore aggiunto, il regime di franchigia". 
 
  117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a  116  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio  2008.  Ai  fini  del  calcolo  dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per  l'anno  in
cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a  quello
previsto  per  i  contribuenti  minimi,  non  si  tiene  conto  delle
disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni  del  periodo  precedente,  nel  caso  di  imprese
familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, l'acconto e' dovuto dal titolare anche per la  quota  imputabile
ai collaboratori dell'impresa familiare. 
 
  118. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
471, al comma 2-quater, le parole: "ovvero con altro mezzo  idoneo  a
indicare il vincolo imposto a fini fiscali" sono soppresse. 
 
  119. Al fine di consentire  la  semplificazione  degli  adempimenti
degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell'Amministrazione finanziaria, e' consentito  il  pagamento  o  il
deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A
tale fine  e'  autorizzata  l'apertura  di  un'apposita  contabilita'
speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire  le  relative
somme. Le modalita' di riversamento  all'Erario  o  agli  altri  enti
beneficiari sono  stabilite  con  successivo  decreto  del  capo  del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
 
  120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, il termine  di  cui  all'articolo  64,
comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31 dicembre 2008. 
 
  121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e' inserito il seguente: 
  "Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1.
Al fine di  semplificare  la  dichiarazione  annuale  presentata  dai
sostituti d'imposta tenuti al rilascio della  certificazione  di  cui
all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e
successive modificazioni, a partire  dalle  retribuzioni  corrisposte
con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9
dell'articolo  44   comunicano   mensilmente   in   via   telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui  all'articolo  3,  commi
2-bis e 3, del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni  necessarie
per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi  conguagli,  per
il calcolo dei  contributi,  per  l'implementazione  delle  posizioni
assicurative  individuali  e  per  l'erogazione  delle   prestazioni,
mediante una  dichiarazione  mensile  da  presentare  entro  l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento". 
 
  122. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  sono
definite le modalita' attuative della disposizione di  cui  al  comma
121, nonche' le modalita' di condivisione  dei  dati  tra  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS),  l'Istituto  nazionale  di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)  e
l'Agenzia delle entrate. 
 
  123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si  provvede  alla
semplificazione  e  all'armonizzazione  degli  adempimenti   di   cui
all'articolo  4  del  citato  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto  dei
seguenti criteri: 
   a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; 
   b) previsione di un unico canale telematico  per  la  trasmissione
dei dati; 
   c)  possibilita'  di  ampliamento   delle   nuove   modalita'   di
comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti  e  casse
previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
 
  124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, con le modalita' e  criteri  di  solvibilita'  stabiliti  con
decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite  dalle  seguenti:
"iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni". 
 
  125. All'articolo 8, comma 2, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo  le  parole:  "polizza
fideiussoria o fideiussione  bancaria"  sono  inserite  le  seguenti:
"ovvero rilasciata dai  consorzi  di  garanzia  collettiva  dei  fidi
(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli  106  e  107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni". 
 
  126. All'articolo 19, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
dopo le parole: "polizza fidejussoria o fidejussione  bancaria"  sono
aggiunte le seguenti: "ovvero rilasciata  dai  consorzi  di  garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi  previsti  dagli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni". 
 
  127. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo  le  parole:  "polizza
fideiussoria o fideiussione  bancaria"  sono  aggiunte  le  seguenti:
"ovvero rilasciata dai  consorzi  di  garanzia  collettiva  dei  fidi
(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli  106  e  107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni". 
 
  128. All'articolo 30 della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
   a) al comma 1, primo periodo, lettera  b),  dopo  le  parole:  "la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;"  sono  aggiunte
le  seguenti:  "per  tutti  gli  immobili  situati  in   comuni   con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e'  dell'1  per
cento;"; 
   b) al comma  1,  secondo  periodo,  numero  6),  le  parole:  "non
inferiore a 100" sono sostituite dalle  seguenti:  "non  inferiore  a
50"; 
   c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti
numeri: 
    "6-bis) alle societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto
un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita'; 
    6-ter) alle societa'  in  stato  di  fallimento,  assoggettate  a
procedure  di  liquidazione  giudiziaria,  di   liquidazione   coatta
amministrativa ed in concordato preventivo; 
    6-quater) alle societa' che presentano un  ammontare  complessivo
del valore della produzione (raggruppamento A  del  conto  economico)
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 
    6-quinquies) alle societa' partecipate da  enti  pubblici  almeno
nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 
    6-sexies) alle societa' che risultano congrue e coerenti ai  fini
degli studi di settore"; 
   d) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
   e)  al  comma  3,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "la   predetta
percentuale e' ridotta al 3 per cento;" sono  aggiunte  le  seguenti:
"per gli immobili classificati nella  categoria  catastale  A/10,  la
predetta percentuale e' ulteriormente ridotta al  4  per  cento;  per
tutti gli immobili situati in  comuni  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;"; 
   f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: 
  "4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
possono  essere  individuate  determinate  situazioni  oggettive,  in
presenza delle quali e' consentito disapplicare le  disposizioni  del
presente articolo, senza  dover  assolvere  all'onere  di  presentare
l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis. 
  4-quater. I  provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia
delle entrate, adottati a seguito delle  istanze  di  disapplicazione
presentate  ai  sensi  del  comma  4-bis,  sono  comunicati  mediante
servizio postale, in plico raccomandato con  avviso  di  ricevimento,
ovvero a mezzo fax o posta elettronica". 
 
  129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice,
di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, puo' essere eseguito, dalle  societa'  considerate  non
operative nel periodo di  imposta  in  corso  al  31  dicembre  2007,
nonche' da quelle che a tale data si trovano  nel  primo  periodo  di
imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura  del  medesimo
periodo di imposta. La condizione  di  iscrizione  dei  soci  persone
fisiche nel libro dei  soci  deve  essere  verificata  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ovvero  entro  trenta  giorni
dalla medesima data, in forza di un titolo  di  trasferimento  avente
data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote  delle  imposte
sostitutive di  cui  all'articolo  1,  comma  112,  primo  e  secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  sono  fissate  nella
misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento. 
 
  130. All'articolo 13 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
460, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. I beni non di lusso alla cui produzione o  al  cui  scambio  e'
diretta l'attivita' dell'impresa, diversi da quelli di cui  al  comma
2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non
modificandone  l'idoneita'  di  utilizzo   non   ne   consentono   la
commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria  l'esclusione
dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle
ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per
la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore  al  5  per
cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano  destinati
a   finalita'   estranee   all'esercizio   dell'impresa   ai    sensi
dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917.  I  predetti  beni  si  considerano  distrutti  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto". 
 
  131.  A  decorrere  dall'anno  2009,  le   certificazioni   fiscali
rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.
39, sono rese disponibili con le stesse  modalita'  previste  per  il
cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  12   gennaio   2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006. 
 
  132. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2008, per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni e
con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a
euro 516,46 per tredici mensilita', senza conviventi, e'  abolito  il
pagamento   del   canone   di   abbonamento    alle    radioaudizioni
esclusivamente per l'apparecchio  televisivo  ubicato  nel  luogo  di
residenza. Per l'abuso e' irrogata una  sanzione  amministrativa,  in
aggiunta al  canone  dovuto  e  agli  interessi  di  mora,  d'importo
compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per  ciascuna  annualita'  evasa.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  indicate
le modalita' applicative delle disposizioni di cui al presente comma. 
 
  133. All'articolo 1, comma 878, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "I   predetti
contributi sono assegnati alle societa'  finanziarie  costituitesi  a
norma del regolamento di cui al decreto del Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400,  ed  operanti
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  in
ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia
interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del  regolamento
di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400". 
 
  134. Al fine di accelerare lo  sviluppo  delle  cooperative  e  dei
consorzi di garanzia collettiva  fidi  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi
possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale  sociale  o  ad
apposita  riserva  i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o  riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di
altri enti pubblici esistenti alla data  del  30  giugno  2007.  Tali
risorse  sono  attribuite  unitariamente  al  patrimonio  a  fini  di
vigilanza dei relativi confidi, senza  vincoli  di  destinazione.  Le
eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o  quote
proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste  per
la costituzione e per le deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione  del
bilancio, e' di competenza dell'assemblea ordinaria. 
 
  135. All'articolo 13, comma  55,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.  326,  e  successive   modificazioni,   dopo   le   parole:
"consorziate o socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "I
contributi erogati da  regioni  o  da  altri  enti  pubblici  per  la
costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi
per  lo  svolgimento  della  propria  attivita'  istituzionale,   non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi  pubblici
finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento
degli  oneri  finanziari   puo'   essere   svolta,   in   connessione
all'operativita' tipica, dai soggetti iscritti nella sezione  di  cui
all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo  n.  385  del  1993,  nei  limiti  della   strumentalita'
all'oggetto sociale tipico, a condizione che: 
   a)  il  contributo  a  valere  sul  fondo  pubblico  sia   erogato
esclusivamente  a  favore  di  imprese  consorziate  o  socie  e   in
connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi; 
   b)  il  confidi  svolga  unicamente  la  funzione  di   mandatario
all'incasso e al pagamento per conto  dell'ente  pubblico  erogatore,
che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la
sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione". 
 
  136. Nei confronti degli italiani residenti  all'estero  che  hanno
percepito  indebitamente  prestazioni  pensionistiche  o   quote   di
prestazioni  pensionistiche  o  trattamenti  di  famiglia,  a  carico
dell'INPS, per periodi anteriori  al  1°  gennaio  2007,  l'eventuale
recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione  in
misura non superiore al quinto e senza interessi. 
 
  137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia
riconosciuto il dolo del soggetto che ha  indebitamente  percepito  i
trattamenti a carico dell'INPS. 
 
  138. Per le societa' titolari di concessioni in ambito  provinciale
del servizio nazionale di riscossione di cui al  decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le  disposizioni  previste  dall'articolo  1,
comma 426, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo  stesso  comma
426, anche nei confronti delle  societa'  titolari  delle  precedenti
concessioni subprovinciali, partecipanti, anche  per  incorporazione,
al capitale sociale delle succedute nuove societa'. 
 
  139. Decorsi piu' di dieci anni dalla  richiesta  di  rimborso,  le
somme  complessivamente  spettanti,  a  titolo  di  capitale   e   di
interessi, per  crediti  riferiti  alle  imposte  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle persone  giuridiche  ovvero  all'imposta  sul
reddito delle societa' producono, a  partire  dal  1°  gennaio  2008,
interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  della  media
aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci
anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto. 
 
  140. La quantificazione  delle  somme  sulle  quali  devono  essere
calcolati gli  interessi  di  cui  al  comma  139  e'  effettuata  al
compimento di ciascun anno, a partire: 
   a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi  per  i  quali  il  termine
decennale e' maturato anteriormente a tale data; 
   b) dal decimo anno successivo alla richiesta  di  rimborso,  negli
altri casi. 
 
  141.  All'articolo  72-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. L'atto di cui al comma  1  puo'  essere  redatto  anche  da
dipendenti dell'agente della  riscossione  procedente  non  abilitati
all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal
caso,  reca  l'indicazione  a  stampa  dello  stesso   agente   della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112". 
 
  142. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, la  parola:  "Se"  e'  sostituita  dalle  seguenti:
"Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se"; 
   b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al  comma  1  del  presente
articolo puo' essere effettuato dall'agente della  riscossione  anche
con le modalita' previste  dall'articolo  72-bis;  in  tal  caso,  lo
stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali
beni al terzo, che adempie entro  il  termine  di  trenta  giorni,  e
successivamente procede alla vendita". 
 
  143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8,  10-bis,  10-ter,
10-quater e 11 del decreto legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo
322-ter del codice penale. 
 
  144. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-bis. - (Rateazione delle  somme  dovute).  -  1.  Le  somme
dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1,
se superiori a duemila euro, possono  essere  versate  in  un  numero
massime di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori
a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali  di
pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro,
il contribuente e' tenuta a prestare idonea garanzia  commisurata  al
totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo  di  sanzione  in
misura piena,  per  il  periodo  di  rateazione  dell'importo  dovuto
aumentato di un anno, mediante polizza  fideiussoria  o  fideiussione
bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio  di  garanzia  collettiva
dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106  e  107  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio  puo'
autorizzare che  sia  concessa  dal  contribuente,  ovvero  da  terzo
datore, ipoteca  volontaria  di  primo  grado  su  beni  immobili  di
esclusiva proprieta' del concedente, per un importo  pari  al  doppio
delle somme dovute, comprese quelle a titolo di  sanzione  in  misura
piena. A tal fine il valore dell'immobile  e'  determinato  ai  sensi
dell'articolo  52,  comma  4,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puo'
essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata
di stima, cui si  applica  l'articolo  64  del  codice  di  procedura
civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti  agrari  o
dei  periti  industriali  edili.  L'ipoteca   non   e'   assoggettata
all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.  Sono  a  carico  del
contribuente le spese di perizia, di iscrizione  e  di  cancellazione
dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal  versamento  della
prima  rata  il  contribuente  deve  far  pervenire  all'ufficio   la
documentazione relativa alla prestazione della garanzia. 
  2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila  euro,  il
beneficio  della  dilazione  in  un  numero  massimo  di   sei   rate
trimestrali di pari importo e' concesso  dall'ufficio,  su  richiesta
del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso. La richiesta deve essere  presentata  entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
 
  3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il  termine
di trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione.  Sull'importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5  per
cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle
quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di  ciascun
trimestre. 
  4. Il  mancato  pagamento  anche  di  una  sola  rata  comporta  la
decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,  interessi
e sanzioni in misura piena, dedotto quanto  versato,  e'  iscritto  a
ruolo.   Se   e'   stata   prestata   garanzia,   l'ufficio   procede
all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente
e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca,  qualora  questi
ultimi  non  versino  l'importo  dovuto  entro  trenta  giorni  dalla
notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. 
  5. La notificazione delle cartelle di  pagamento  conseguenti  alle
iscrizioni a ruolo previste dal comma  4  e'  eseguita  entro  il  31
dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della  rata
non pagata. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si  applicano  anche
alle somme da versare, superiori a cinquecento  euro,  a  seguito  di
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma  412,
della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  relativamente  ai  redditi
soggetti a tassazione separata. Per gli importi  fino  a  cinquecento
euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. 
  7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente  articolo
non e' ammessa la dilazione del  pagamento  delle  somme  iscritte  a
ruolo di  cui  all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni". 
 
  145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "cinquanta  milioni
di lire" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro" e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In alternativa alle  predette
garanzie,  il  credito  iscritto  a  ruolo  puo'   essere   garantito
dall'ipoteca iscritta  ai  sensi  dell'articolo  77;  l'ufficio  puo'
altresi' autorizzare che sia concessa  dal  contribuente,  ovvero  da
terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni  immobili  di
esclusiva proprieta' del concedente, per un importo  pari  al  doppio
delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore  dell'immobile  e'
determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131.  Il  valore
dell'immobile puo' essere, in alternativa, determinato sulla base  di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice
di procedura civile, redatta da soggetti  iscritti  agli  albi  degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi,  dei
periti agrari o  dei  periti  industriali  edili.  L'ipoteca  non  e'
assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e  successive  modificazioni.  Sono  a
carico  del  contribuente  le  spese  di  perizia,  di  iscrizione  e
cancellazione dell'ipoteca"; 
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: "il fideiussore" sono  inserite
le seguenti: "o il terzo datore d'ipoteca" e dopo la parola: "stesso"
sono inserite le seguenti: "ovvero del terzo datore d'ipoteca". 
 
  146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo
13 aprile 1999,  n.  112,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
"l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero,  per  i
ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "il quinto mese successivo alla consegna del ruolo". 
 
  147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano  a  decorrere
dalle  dichiarazioni  relative  al  periodo   d'imposta   in   corso,
rispettivamente: 
   a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  462,  e
successive modificazioni; 
   b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  462,  e
successive modificazioni; 
   c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo
1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a  seguito  della
liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui  all'articolo  17
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi
di cui all'articolo 21 del medesimo testo  unico,  per  le  quali  le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005. 
 
  148. Le disposizioni di cui al comma  146  si  applicano  ai  ruoli
consegnati all'agente della riscossione a  decorrere  dal  1°  aprile
2008. 
 
  149. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni  per
il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere,  nonche'  per
le modalita' di computo degli interessi  e  la  determinazione  della
decorrenza iniziale e  del  termine  finale,  al  fine  di  garantire
l'organicita'  della  disciplina   relativa   al   versamento,   alla
riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei  principi
del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto  conto  della
specificita' dei singoli tributi. 
 
  150. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  della  legge  13  maggio
1999, n. 133, sono stabilite le misure,  anche  differenziate,  degli
interessi per il versamento, la riscossione  e  i  rimborsi  di  ogni
tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13
del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,  nei  limiti  di
tre punti percentuali di differenza rispetto al  tasso  di  interesse
fissato ai sensi dell'articolo  1284  del  codice  civile,  salva  la
determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni. 
 
  151. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.
46,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) al comma  3-bis,  le  parole:  "interamente  partecipate  dallo
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "a partecipazione pubblica"; 
   b) al comma 3-ter, le parole da:  "stipula"  fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "procede all'iscrizione a ruolo
dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva  un'ingiunzione  conforme
all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio  decreto
14 aprile 1910, n. 639". 
 
  152. All'articolo 3, comma 7-bis, del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) dopo la parola: "periodo," sono inserite le seguenti:  "nonche'
delle operazioni di fusione, scissione, conferimento  e  cessione  di
aziende  o  di   rami   d'azienda   effettuate   tra   agenti   della
riscossione,"; 
   b) dopo la parola: "venditore" sono inserite le seguenti:  "ovvero
della societa' incorporata, scissa, conferente o cedente"; 
   c) dopo la parola: "cessione" sono inserite le seguenti: ", ovvero
facenti parte del patrimonio della  societa'  incorporata,  assegnati
per scissione, conferiti o ceduti,"; 
   d) dopo la parola: "acquirente" sono inserite le seguenti: "ovvero
della   societa'   incorporante,   beneficiaria,    conferitaria    o
cessionaria". 
 
  153. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
dopo il comma 35 e' inserito il seguente: 
  "35-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  gli  agenti   della
riscossione non possono svolgere attivita' finalizzate al recupero di
somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi  a  sanzioni
amministrative per violazioni del  codice  della  strada  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i  quali,  alla  data
dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era
stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo". 
 
  154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e
dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo  1,  commi  426  e
426-bis,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e   successive
modificazioni, si interpretano nel senso  che  la  sanatoria  produce
esclusivamente effetti  sulle  responsabilita'  amministrative  delle
societa' concessionarie del servizio nazionale  della  riscossione  o
dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione
ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli  articoli  da
47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e  successive
modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al  comma  2
dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999,  e
successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico. 
 
  155. All'articolo 6 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  "9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa  compresa  fra  il
100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di  258  euro,  il
cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese,  arti  o
professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di  beni  o
servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui  agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
La medesima sanzione si  applica  al  cedente  o  prestatore  che  ha
irregolarmente  addebitato  l'imposta  in  fattura   omettendone   il
versamento.  Qualora   l'imposta   sia   stata   assolta,   ancorche'
irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero  dal  cedente  o
prestatore, fermo  restando  il  diritto  alla  detrazione  ai  sensi
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  la  sanzione
amministrativa e' pari al 3  per  cento  dell'imposta  irregolarmente
assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000  euro
per le irregolarita' commesse nei  primi  tre  anni  di  applicazione
delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle  sanzioni
previste  nel  secondo  e  terzo  periodo,   nonche'   al   pagamento
dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti  obbligati
all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. E'  punito
con la sanzione di cui al comma 2 il cedente  o  prestatore  che  non
emette  fattura,  fermo  restando  l'obbligo  per  il  cessionario  o
committente di  regolarizzare  l'omissione  ai  sensi  del  comma  8,
applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile". 
 
  156. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente: 
  "a-bis) alle cessioni di fabbricati o  di  porzioni  di  fabbricato
strumentali  di  cui  alle  lettere  b)  e  d)  del   numero   8-ter)
dell'articolo 10"; 
   b)  all'articolo  30,  secondo  comma,  lettera  a),  le   parole:
"articolo 17, quinto e sesto comma" sono sostituite  dalle  seguenti:
"articolo 17, quinto, sesto e settimo comma". 
 
  157. La disposizione di cui al comma 156, lettera  a),  si  applica
alle cessioni effettuate a partire dal 1°  marzo  2008.  Resta  fermo
quanto gia' stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  152
del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del  numero
8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n.  633,  effettuate  dal  1°  ottobre  2007  al  29
febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156,  lettera  b),  si
applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008. 
 
  158. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  la
lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    "d)  per  le  prestazioni  dei  gestori  di  telefoni   posti   a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi  mezzo
tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso,  per  fruire
dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile,  e  di  telematica,
dal titolare della  concessione  o  autorizzazione  ad  esercitare  i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente  o,  se  non
ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la
vendita  al  pubblico  in  relazione  alla  quantita'   di   traffico
telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.  Le  stesse
disposizioni si applicano ai soggetti non  residenti  che  provvedono
alla vendita o alla distribuzione dei mezzi  tecnici  nel  territorio
dello Stato tramite proprie  stabili  organizzazioni  nel  territorio
dello Stato,  loro  rappresentanti  fiscali  nominati  ai  sensi  del
secondo  comma  dell'articolo  17,  ovvero  tramite   identificazione
diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita  o
alla distribuzione nel  territorio  dello  Stato  dei  mezzi  tecnici
acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei  mezzi
tecnici nei confronti dei soggetti  che  agiscono  nell'esercizio  di
imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione,  i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere  indicate  anche
la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto
l'imposta.  La  medesima  indicazione  deve  essere  riportata  anche
sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare  il  mezzo  tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza  o
commercializza gli stessi". 
 
  159. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 6: 
    1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Il cedente che  non  integra  il  documento  attestante  la
vendita dei mezzi  tecnici  di  cui  all'articolo  74,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione  e  la
partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta  e'  punito
con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo
della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza
o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente
o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i  mezzi  stessi,
non indica, ai sensi  dell'articolo  74,  primo  comma,  lettera  d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto  che  ha
assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20
per cento del valore  riportato  sul  supporto  fisico  non  prodotto
regolarmente. Qualora le indicazioni di cui  all'articolo  74,  primo
comma, lettera d), terzo e quarto periodo,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non  veritiere,  le
sanzioni di  cui  ai  periodi  precedenti  del  presente  comma  sono
aumentate al 40 per cento"; 
    2) al comma 4, le parole: "e 3, primo e  secondo  periodo,"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 3, primo e secondo periodo, e 3-bis"; 
    3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal  comma  155  del  presente
articolo, e' aggiunto il seguente: 
  "9-ter. Il cessionario  che,  nell'esercizio  di  imprese,  arti  o
professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui  all'articolo  74,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per i quali  gli  sia  stato  rilasciato  un
documento privo dell'indicazione della denominazione e  del  soggetto
passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non
veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del  cedente,  con  la
sanzione amministrativa  pari  al  20  per  cento  del  corrispettivo
dell'acquisto non documentato regolarmente sempreche'  non  provveda,
entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi
tecnici, a presentare all'ufficio competente nei  suoi  confronti  un
documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle
eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve  indicare  nel
documento   attestante   la   vendita   gli   estremi   dell'avvenuta
regolarizzazione   come   risultanti   dal    documento    rilasciato
dall'ufficio competente"; 
   b) all'articolo  12,  dopo  il  comma  2-quater,  e'  inserito  il
seguente: 
  "2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2  e'  disposta  anche
nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati  pubblici  di
telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti  finali
dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo  comma,  lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
ai quali, nel corso  di  dodici  mesi,  siano  state  contestate  tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione  dell'operazione
di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma  9-ter  dell'articolo
6". 
 
  160. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 601,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 18, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La stessa aliquota si  applica  altresi'  ai  finanziamenti
erogati per l'acquisto,  la  costruzione  e  la  ristrutturazione  di
immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per  i  quali,  pur
ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della
tariffa,  parte  I,  annessa  al  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive  modificazioni,
la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della  parte
mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo"; 
   b) all'articolo 20, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  "L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente  a  recuperare  le
maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione,
acquistata con i benefici di  cui  all'articolo  1,  quinto  periodo,
della tariffa, parte I, annessa al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive  modificazioni,
in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace  o
trasferimento per atto a titolo oneroso  o  gratuito  degli  immobili
acquistati con i benefici prima del decorso  del  termine  di  cinque
anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale
di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta  la  revoca  dei
benefici medesimi, a  recuperare  nei  confronti  del  mutuatario  la
differenza  tra  l'imposta  sostitutiva  di  cui   al   terzo   comma
dell'articolo 18  e  quella  di  cui  al  primo  comma  dello  stesso
articolo, nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella  misura
del 30 per cento della differenza medesima". 
 
  161. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,  n.
489, e successive modificazioni, le parole: "per il quale  non  siano
scaduti i termini per la presentazione delle  relative  dichiarazioni
annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini  di
presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano  scaduti
da oltre tre mesi,". 
 
  162. All'articolo 17, sesto comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le  parole:
"altro subappaltatore" sono aggiunte le seguenti: ". La  disposizione
non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti  di  un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori". 
 
  163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1° febbraio
2008. 
 
  164.  All'articolo  60-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: 
    "3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di
cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa  fattura  sia
diverso da quello effettivo, il  cessionario,  anche  se  non  agisce
nell'esercizio di imprese, arti o  professioni,  e'  responsabile  in
solido con il cedente per il  pagamento  dell'imposta  relativa  alla
differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato,  nonche'
della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio
di imprese, arti  o  professioni  puo'  regolarizzare  la  violazione
versando la maggiore  imposta  dovuta  entro  sessanta  giorni  dalla
stipula dell'atto. Entro lo stesso termine,  il  cessionario  che  ha
regolarizzato la  violazione  presenta  all'ufficio  territorialmente
competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e
delle fatture oggetto della regolarizzazione". 
 
  165. All'articolo 62, quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: "ai sensi dell'articolo 41" sono soppresse. 
 
  166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) alla lettera a), dopo le parole: "anno 2007" sono  aggiunte  le
seguenti: "e per l'anno 2008"; 
   b) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2007" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
 
  167. All'articolo 2, comma 22, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, le parole: "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1°
gennaio 2008". 
 
  168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448,  in  materia  di  deduzione  forfetaria  in
favore degli esercenti impianti di distribuzione  di  carburante,  si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. 
 
  169. Le disposizioni di cui al  comma  103  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati,  si
applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini
della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008  al
31 dicembre 2008. 
 
  170. Le disposizioni di cui al  comma  106  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti  di  spesa  ivi  indicati,
sono prorogate al  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31
dicembre 2007. 
 
  171. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per gli otto
periodi  d'imposta  successivi"  fino  alla  fine  del   comma   sono
sostituite dalle seguenti: "per i nove periodi  d'imposta  successivi
l'aliquota e' stabilita nella  misura  dell'1,9  per  cento;  per  il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento". 
 
  172. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente  di  mare,  i
benefici di cui agli articoli 4 e 6  del  decreto-legge  30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel  limite  dell'80  per
cento, alle imprese che esercitano la pesca  costiera,  nonche'  alle
imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. 
 
  173. Il  termine  del  31  dicembre  2007,  di  cui  al  comma  392
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente  le
agevolazioni tributarie per la formazione  e  l'arrotondamento  della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2008. 
 
  174. All'articolo 4, comma 61, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350,   e   successive   modificazioni,   le   parole:    "scientifico
particolarmente rivolte" sono sostituite dalle seguenti: "scientifico
alle attivita' istituzionali  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze anche rivolte" e le parole: ",  collocata  presso  due  delle
sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla  naturale
vocazione  geografica  di   ciascuna   nell'ambito   del   territorio
nazionale" sono soppresse. 
 
  175. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e fino al 31 dicembre 2008  si  applicano  le  disposizioni  in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio  utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
  176. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis.  Sono
considerate produttive di  reddito  agrario  anche  le  attivita'  di
coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte  nei  limiti
di cui all'articolo 32, comma 2,  lettera  b)".  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in un  milione  di  euro
per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244. 
 
  177. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In tale ipotesi,
le  societa'  possono  optare  per  la  determinazione  del   reddito
applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente  di  redditivita'
del 25 per cento". 
 
  178. All'articolo 1, comma 423, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", fatta salva l'opzione per la  determinazione  del  reddito
nei  modi  ordinari,  previa  comunicazione  all'ufficio  secondo  le
modalita' previste dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442". 
 
  179. Al testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 17, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente
del  Trattato  del  Nord  Atlantico,  per  gli  usi  consentiti,  con
esclusione delle Forze armate nazionali"; 
    b) alla tabella A, dopo il punto 16, e' aggiunto il seguente: 
    "16-bis.  Prodotti  energetici  impiegati  dalle   Forze   armate
nazionali per gli usi consentiti: 
  Carburanti per motori: 
    Benzina euro 359,00 per 1.000 litri; 
    Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri; 
    Gas di petrolio liquefatto; 
    (GPL) esenzione; 
    Gas naturale esenzione. 
  Combustibili per riscaldamento: 
    Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri; GPL zero; 
    Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi". 
 
  180. Al gas naturale impiegato dalle Forze  armate  nazionali  come
combustibile per riscaldamento, per il quale e' applicata  l'aliquota
di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata  al  citato
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,
non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas  naturale
usato come combustibile e  l'imposta  regionale  sostitutiva  per  le
utenze esenti di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  21
dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni. 
 
  181. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e'
istituito  un  fondo  con  lo  stanziamento  di  euro  104.655.000  a
decorrere dall'anno 2008,  destinato  al  pagamento  dell'accisa  sui
prodotti energetici impiegati dalle Forze  armate  nazionali  diverse
dal Corpo della guardia di finanza e dal Corpo delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera, per gli usi  consentiti.  Con  decreto  del
Ministro  della   difesa,   da   comunicare,   anche   con   evidenze
informatiche, al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si  provvede  alla  ripartizione
del fondo tra le pertinenti unita' previsionali di base  dello  stato
di previsione del predetto Ministero. 
 
  182. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a
decorrere dall'anno 2008,  destinato  al  pagamento  dell'accisa  sui
prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza  per
gli usi consentiti. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  da  comunicare,  anche  con  evidenze   informatiche,   alle
competenti Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si
provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le  pertinenti  unita'
previsionali  di  base  dello  stato  di  previsione   del   predetto
Ministero. 
 
  183. Nello stato di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e'
istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere
dall'anno 2008,  destinato  al  pagamento  dell'accisa  sui  prodotti
energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
costiera per  gli  usi  consentiti.  Con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del  fondo
tra  le  pertinenti  unita'  previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione del predetto Ministero. 
 
  184. All'onere derivante dai commi 181, 182 e  183,  pari  ad  euro
115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 179. 
 
  185. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma  16  dell'articolo  3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,  e'
abrogato; resta comunque fermo l'obbligo di  comunicazione  stabilito
dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341. 
 
  186. A decorrere dal 1° gennaio  2009  il  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre  2004,
n. 341, e' abrogato. 
 
  187. All'articolo 49, primo comma,  dello  statuto  speciale  della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7)  e'
inserito il seguente: 
    "7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle  benzine
ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul  gasolio  consumati
nella regione per uso autotrazione;". 
 
  188. L'efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal
1° gennaio 2008. 
 
  189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante
previsione nella legge finanziaria,  e'  eventualmente  rideterminata
l'entita'  delle  compartecipazioni  al  gettito  dell'accisa   sulle
benzine e sul  gasolio  che  competono  alla  regione  Friuli-Venezia
Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero  7-bis),  della
legge  costituzionale  31  gennaio   1963,   n.   1,   e   successive
modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi  di
finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato
e la regione. 
 
  190. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,  n.
549, e successive modificazioni,  le  parole:  "e  nell'ambito  della
quota dell'accisa a loro riservata" sono soppresse. 
 
  191. All'articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948,  n.
1438, recante  disposizioni  relative  all'istituzione  di  una  zona
franca in una parte del territorio della  provincia  di  Gorizia,  al
numero 7), le parole: "combustibili liquidi  e"  sono  soppresse.  Il
potenziale valore globale delle agevolazioni di cui  all'articolo  3,
quarto comma, della legge 27  dicembre  1975,  n.  700,  relativo  ai
prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla  medesima  legge  e'
ridotto di euro 50.123.520. 
 
  192. Entro il 30 aprile 2008, la camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Gorizia provvede,  ai  sensi  e  con  le
modalita' stabilite dall'articolo 3, quarto  comma,  della  legge  27
dicembre  1975,  n.  700,  a  modificare,  coerentemente  con  quanto
disposto al comma 191, le tabelle A e. B allegate alla medesima legge
vigenti alla data del 1° gennaio 2008.  A  decorrere  dal  1°  luglio
2008, in mancanza dell'emanazione del  predetto  provvedimento  della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia,
e' comunque soppresso dalle tabelle A  e  B  allegate  alla  predetta
legge n. 700 del 1975, nella formulazione in  vigore  al  1°  gennaio
2008, ogni  riferimento  a  prodotti  energetici  che,  in  relazione
all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa. 
 
  193. All'articolo 7 del decreto-legge 29  dicembre  1987,  n.  534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.  47,
il comma 4 e' abrogato. 
 
  194. L'articolo 6 del  decreto-legge  22  novembre  1991,  n.  369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, e'
abrogato. 
 
  195. All'articolo 7 del decreto-legge 30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,  i
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati. 
 
  196. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991,  n.  369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, e'
abrogato. 
 
  197. Al citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) e' sostituita dalla
seguente: 
    "e-ter)  i  contributi  versati,  fino  ad  un  massimo  di  euro
3.615,20, ai  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario  nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni,  che  erogano
prestazioni negli ambiti di  intervento  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Ai  fini  del  calcolo
del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per
i  contributi   versati   nell'interesse   delle   persone   indicate
nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni  ivi  previste,  la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto  dalle  persone  stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito"; 
   b) all'articolo 51, comma 2, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente  fine  assistenziale
in conformita'  a  disposizioni  di  contratto  o  di  accordo  o  di
regolamento  aziendale,  che  operino  negli  ambiti  di   intervento
stabiliti  con  il  decreto  del  Ministro  della   salute   di   cui
all'articolo  10,  comma  1,  lettera  e-ter),  per  un  importo  non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo  del
predetto limite si tiene conto anche  dei  contributi  di  assistenza
sanitaria  versati  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  lettera
e-ter)". 
 
  198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto  del  Ministro
della salute di cui all'articolo ,10, comma 1,  lettera  e-ter),  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22  dicembre  1986,  n.  917,  e'  prorogata  l'efficacia  di  quanto
stabilito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 
 
  199. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30  dicembre  1991,
n. 413,  dopo  le  parole:  "fine  assistenziale"  sono  inserite  le
seguenti: "e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale"  e
dopo le parole: "dell'articolo 51" sono inserite le seguenti:  "e  di
quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10". 
 
  200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e  gli  importi  degli
assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per
i nuclei orfanili  sono  rideterminati  secondo  criteri  analoghi  a
quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge  27
dicembre 2006, n. 296, con  decreto  interministeriale  del  Ministro
delle politiche per la famiglia e del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  della  solidarieta'
sociale e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  anche  con
riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili  delle
famiglie risultante dagli assegni per il  nucleo  familiare  e  dalle
detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.