art. 1 (commi 201-300)
  201. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  335,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche  al  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2007. 
 
  202. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del  testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "7  milioni  di  lire",  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro". 
 
  203. All'articolo 21, nota  3,  della  tariffa  delle  tasse  sulle
concessioni governative; di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "nonche' a non  vedenti"
sono inserite le seguenti: "e a sordi". 
 
  204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti  da  lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare
il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. 
 
  205.  All'articolo  1,  comma  1-ter,  lettera  a),  della  tariffa
dell'imposta di bollo, parte I, annessa  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,  e  come
modificata, da ultimo, dal  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n.51 del 2 marzo 2007, le parole: "euro 42,00" sono sostituite  dalle
seguenti: "euro 17,50". 
 
  206. Tra le attivita' incluse nel programma  straordinario  di  cui
all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
comprese le attivita' di formazione e di studio connesse alla riforma
del  catasto  nonche'  al  conferimento  ai  comuni  delle   funzioni
catastali. 
 
  207. Per l'anno 2008 ai docenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del  19  per  cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino  ad  un  importo  massimo  delle  stesse  di   500   euro,   per
l'autoaggiornamento e per la formazione. 
 
  208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e successive  modificazioni,"
sono inserite  le  seguenti:  "i  canoni  relativi  ai  contratti  di
ospitalita',  nonche'  agli  atti  di  assegnazione  in  godimento  o
locazione,  stipulati  con  enti  per   il   diritto   allo   studio,
universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative,". 
 
  209. Al fine di semplificare  il  procedimento  di  fatturazione  e
registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma  213,  l'emissione,
la trasmissione, la conservazione  e  l'archiviazione  delle  fatture
emesse nei rapporti con le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche  sotto
forma di nota, conto,  parcella  e  simili,  deve  essere  effettuata
esclusivamente in forma elettronica,  con  l'osservanza  del  decreto
legislativo   20   febbraio   2004,   n.    52,    e    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
 
  210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e  gli
enti di cui al comma 209 non possono accettare le  fatture  emesse  o
trasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. 
 
  211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene  attraverso
il Sistema di interscambio istituito dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e da questo gestito  anche  avvalendosi  delle  proprie
strutture societarie. 
 
  212. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il gestore del  Sistema
di interscambio e ne sono definite  competenze  e  attribuzioni,  ivi
comprese quelle relative: 
   a) al presidio del processo  di  ricezione  e  successivo  inoltro
delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; 
   b) alla  gestione  dei  dati  in  forma  aggregata  e  dei  flussi
informativi anche ai fini della  loro  integrazione  nei  sistemi  di
monitoraggio della finanza pubblica. 
 
  213. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, sono definite: 
   a) le regole di identificazione univoca degli  uffici  centrali  e
periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; 
   b) le regole tecniche  relative  alle  soluzioni  informatiche  da
utilizzare  per  l'emissione  e   la   trasmissione   delle   fatture
elettroniche e  le  modalita'  di  integrazione  con  il  Sistema  di
interscambio; 
   c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne  delle
amministrazioni interessate alla ricezione  ed  alla  gestione  delle
fatture elettroniche; 
   d) le eventuali  deroghe  agli  obblighi  di  cui  al  comma  209,
limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; 
   e) la disciplina dell'utilizzo, tanto  da  parte  degli  operatori
economici, quanto da  parte  delle  amministrazioni  interessate,  di
intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori  accreditati  ai
sensi dell'articolo 29 del codice  dell'amministrazione  digitale  di
cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  allo  svolgimento
delle  attivita'  informatiche  necessarie   all'assolvimento   degli
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; 
   f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per
le piccole e medie imprese; 
   g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui  al
comma 209 e i divieti di  cui  al  comma  210,  con  possibilita'  di
introdurre gradualmente  il  passaggio  al  sistema  di  trasmissione
esclusiva in forma elettronica. 
 
  214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213  costituiscono  per  le
regioni  principi  fondamentali  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici e di coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
 
  215.  All'articolo  8  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,  n.  542,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel comma 2, dopo le parole: "ufficio competente" sono inserite
le seguenti: "in via telematica"; b) nel comma 3, primo periodo, dopo
le parole: "ufficio competente," sono inserite le seguenti:  "in  via
telematica"  e  le  parole:  "una  dichiarazione  contenente  i  dati
richiesti per" sono soppresse. 
 
  216. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
definite le modalita' applicative ed il termine a decorrere dal quale
le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie. 
 
  217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e  successive
modificazioni, le parole: "entro il 31 marzo" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 luglio". 
 
  218. Le persone fisiche nonche' le societa' o  le  associazioni  di
cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  presentano
all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta  sui
redditi  e  di   imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  31  luglio  dell'anno
successivo a quello di chiusura  del  periodo  d'imposta  secondo  le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni.
Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di  cui  al  presente
comma i contribuenti che non hanno la possibilita' di  utilizzare  il
modello 730 perche' privi di datore  di  lavoro  o  non  titolari  di
pensione. 
 
  219. Le persone fisiche non titolari  di  redditi  d'impresa  o  di
lavoro autonomo  possono  presentare  la  dichiarazione  dei  redditi
all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero,
entro il termine previsto per la trasmissione telematica  di  cui  al
comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente  dal  quale
risulti con certezza la data di  spedizione  ovvero  avvalendosi  del
servizio  telematico.  I  contribuenti  esonerati   dall'obbligo   di
presentazione  della  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, ai fini  della  scelta  della  destinazione
dell'8 per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle
leggi che approvano le intese con le  confessioni  religiose  di  cui
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono  presentare,
entro il termine di  cui  al  citato  comma  218,  apposito  modello,
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e
successive   modificazioni,   ovvero   la   certificazione   di   cui
all'articolo 4, comma 6-ter,  del  medesimo  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  n.  322  del  1998,  per  il
tramite di un  ufficio  della  societa'  Poste  italiane  Spa  ovvero
avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3
dell'articolo  3  del  citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
 
  220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1°  ottobre  di  ogni  anno,
rende accessibili ai contribuenti, in via telematica,  i  dati  delle
loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio.  Con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le  modalita'
per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni. 
 
  221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "se il
percipiente dichiara" e' inserita la seguente: "annualmente"  e  dopo
le parole: "indica le  condizioni  di  spettanza"  sono  inserite  le
seguenti: ", il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce
delle detrazioni"; 
   b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso. 
 
  222. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  dopo  le
parole: "contratti di somministrazione di  energia  elettrica,"  sono
inserite le seguenti: "di  servizi  di  telefonia,  fissa,  mobile  e
satellitare,". 
 
  223. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
   a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono
inserite le seguenti: ", ne' utilizzabili in compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni,"; 
   b) il terzo periodo e' soppresso. 
 
  224. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b)  qualora  sia  deliberato  di   affidare   a   terzi,   anche
disgiuntamente, l'accertamento e la  riscossione  dei  tributi  e  di
tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea  e  delle  procedure  vigenti  in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 
    1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 
    2) gli  operatori  degli  Stati  membri  stabiliti  in  un  Paese
dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita',  i  quali
devono presentare  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente
autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale  deve  risultare
la sussistenza di  requisiti  equivalenti  a  quelli  previsti  dalla
normativa italiana di settore; 
    3)  la  societa'  a  capitale  interamente   pubblico,   di   cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni,  mediante  convenzione,  a  condizione:   che   l'ente
titolare del capitale sociale eserciti sulla  societa'  un  controllo
analogo a quello esercitato  sui  propri  servizi;  che  la  societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con  l'ente
che la controlla; che svolga la propria  attivita'  solo  nell'ambito
territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 
    4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b),  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.  267  del  2000,
iscritte nell'albo di cui all'articolo  53,  comma  1,  del  presente
decreto,  i  cui  soci  privati  siano  scelti,  nel  rispetto  della
disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri
1) e 2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento  dei
servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle  entrate
avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica"; 
   b) il comma 6 e' abrogato. 
 
  225. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono individuati i casi e le modalita' attraverso  le
quali,  previa  autorizzazione  del  direttore   dell'Agenzia   delle
entrate, ai soli fini della  riscossione  delle  entrate  degli  enti
locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma  5  dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come  sostituita
dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere  a
dati  e  informazioni  disponibili  presso  il  sistema   informativo
dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti  riguardanti  i
beni dei debitori e dei coobbligati. 
 
  226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
vigenti alla data del 1°  gennaio  2008,  qualora  variate  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, sono riparametrate sulla  base  di  un  coefficiente  pari  a
0,9176. 
 
  227. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si  provvede
alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per
gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il  medesimo  gettito  che
sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente  alla  data
del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari
derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo. 
 
  228. Per l'adozione di misure finalizzate a  prevenire  il  rischio
del  compimento  di  atti  illeciti  da  parte  di  terzi,   compresa
l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno  dei
periodi  d'imposta  2008,  2009  e  2010,  e'  concesso  un   credito
d'imposta, determinato nella  misura  dell'80  per  cento  del  costo
sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000  euro  per
ciascun  beneficiario,  in  favore  delle  piccole  e  medie  imprese
commerciali di vendita  al  dettaglio  e  all'ingrosso  e  quelle  di
somministrazione di alimenti e bevande. 
 
  229. Il credito d'imposta di cui al comma 228, non  cumulabile  con
altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza,  nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo' essere fatto valere  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte  sui  redditi,  ne'  del
valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  sulle  attivita'
produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni. 
 
  230. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 228  spetta
nel limite complessivo di  10  milioni  di  euro  per  ciascun  anno,
secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze. 
 
  231. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono fissate e modalita' di attuazione dei  commi  da
228 a 230. 
 
  232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il
limite di cui al comma 228, puo'  essere  fruita  esclusivamente  nel
rispetto  dell'applicazione  della  regola  de  minimis  di  cui   al
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore. 
 
  233. Agli esercenti attivita' di rivendita di generi di  monopolio,
operanti in base  a  concessione  amministrativa,  per  ciascuno  dei
periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, e' concesso un credito d'imposta
per le  spese  sostenute  per  l'acquisizione  e  l'installazione  di
impianti e attrezzature di sicurezza e  per  favorire  la  diffusione
degli strumenti di pagamento  con  moneta  elettronica,  al  fine  di
prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. 
 
  234. Il credito d'imposta di cui al comma  233,  determinato  nella
misura dell'80 per cento del costo sostenuto per  i  beni  e  servizi
indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di
1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo
d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella  relativa
dichiarazione  dei  redditi.  Esso  puo'  essere  fatto   valere   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte  sui  redditi,  ne'  del
valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
 
  235. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233  spetta
nel limite di spesa complessivo di 5  milioni  di  euro  per  ciascun
anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze. 
 
  236. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono fissate le modalita' di attuazione dei commi  da
233 a 235. 
 
  237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il
limite di cui al comma 234, puo'  essere  fruita  esclusivamente  nel
rispetto  dell'applicazione  della  regola  de  minimis  di  cui   al
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore. 
 
  238. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  18
maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
 
  239. Gli aiuti comunitari di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  esclusi  dal  concorso  alla
formazione del  reddito  in  base  a  quanto  previsto  dalla  stessa
disposizione,  non  concorrono  alla  formazione  del  valore   della
produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive di cui al titolo I del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446. 
 
  240. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali
sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici
territori nazionali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre  2001,  n.  418,  nonche'  le  disposizioni  in  materia  di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica, di cui  all'articolo  6  del  medesimo
decreto-legge. 
 
  241. E' istituito presso l'Istituto nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilita' autonoma  e
separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le
vittime  che  hanno   contratto   patologie   asbesto-correlate   per
esposizione all'amianto e  alla  fibra  "fiberfrax",  e  in  caso  di
premorte in favore degli eredi. 
 
  242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non  escludono  e
si cumulano  ai  diritti  di  cui  alle  norme  generali  e  speciali
dell'ordinamento. 
 
  243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria
dotazione finanziaria, una  prestazione  economica,  aggiuntiva  alla
rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata  ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma  7,  della  legge  27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura
percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. 
 
  244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241  e'  a  carico,
per un quarto, delle imprese e, per tre quarti,  del  bilancio  dello
Stato. L'onere a carico dello Stato e' determinato in 30  milioni  di
euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una
addizionale  sui  premi  assicurativi  relativi  ai   settori   delle
attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto. 
 
  245. Per la gestione del Fondo di cui al comma  241  e'  istituito,
senza maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  un  comitato
amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e  i  cui
compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
 
  246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al  comma
241,  nonche'  le  procedure  e  le  modalita'  di  erogazione  delle
prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato  con  decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  247. Per il finanziamento  di  investimenti  per  il  potenziamento
della  rete  infrastrutturale  e  dei  servizi  nei   porti   e   nei
collegamenti stradali e ferroviari nei porti,  con  priorita'  per  i
collegamenti tra i porti e la viabilita' stradale  e  ferroviaria  di
connessione, e' attribuito alle regioni e alle province  autonome  di
Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni  dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei  porti  e
negli interporti. 
 
  248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e'  computata,  a  decorrere
dall'anno 2008, a condizione che  il  gettito  complessivo  derivante
dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari
a quanto previsto nella Relazione previsionale e  programmatica,  con
riferimento  all'incremento  delle  riscossioni  nei  porti  e  negli
interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal
consuntivo dell'anno precedente. 
 
  249. A tal  fine  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dei trasporti, a  decorrere  dal  2008,  un  fondo  per  il
finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari per i porti. Il fondo e' alimentato dalle somme
determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo
specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, di attuazione  dell'articolo  1,  comma  990,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo e' ripartito con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il  Ministro  delle  infrastrutture,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, al  netto  della  quota  di
gettito  eventualmente  gia'  spettante  alla  regione  o   provincia
autonoma a norma dei rispettivi statuti. A  ciascuna  regione  spetta
comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni  nei  porti
nel territorio regionale. 
 
  250. Con decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le
modalita' attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi
erariali e del trasferimento del fondo di cui al comma 249, nonche' i
criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli
interventi. 
 
  251.  Al  comma  1  dell'articolo  3  del  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze  22  novembre  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole:  "dello  0,6
per mille" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,8 per mille". 
 
  252. All'articolo 1, comma 14, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, dopo il primo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  "Ai  fini
dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere  di  motivare  e
fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei  maggiori
ricavi o compensi derivanti  dall'applicazione  degli  indicatori  di
normalita' economica di cui  al  presente  comma,  approvati  con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  20  marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  76
del 31 marzo 2007, e successive modificazioni,  fino  all'entrata  in
vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure,  anche
di concertazione con le categorie, della  disciplina  richiamata  dal
presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano  ricavi  o
compensi inferiori a quelli  previsti  dagli  indicatori  di  cui  al
presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici". 
 
  253. Al primo comma dell'articolo 37  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  criteri
selettivi  per  l'attivita'  di  accertamento  di  cui   al   periodo
precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei  soggetti  diversi  dalle  imprese
manifatturiere che svolgono la loro  attivita'  in  conto  terzi  per
altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento". 
 
  254. Al primo comma dell'articolo 51  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I criteri  selettivi  per
l'attivita' di accertamento di cui al  periodo  precedente,  compresa
quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei
confronti dei  soggetti  diversi  dalle  imprese  manifatturiere  che
svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura
non inferiore al 90 per cento". 
 
  255. Nel fissare i criteri selettivi di  cui  all'articolo  51  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato, da ultimo, dal comma 254 del presente  articolo,  per  il
quinquennio 2008-2012 si stabilisce  la  misura  in  cui  gli  uffici
dovranno concentrare l'attivita' di controllo  sui  contribuenti  che
abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50  per  cento
del  relativo  ammontare  l'imposta  afferente  agli  acquisti  delle
apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile   pubblico
terrestre  di  telecomunicazioni  e  delle  relative  prestazioni  di
gestione. 
 
  256. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "A  tal  fine,  la
lettera d) del predetto comma 109 si  interpreta  nel  senso  che  le
conseguenti  attivita'  estimali,  incluse   quelle   gia'   affidate
all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima". 
 
  257. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio  1965,
n.  575,  e  successive   modificazioni,   possono   essere   ammesse
all'amministrazione straordinaria,  alle  condizioni  e  nelle  forme
previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1". 
 
  258. Fino alla definizione della riforma organica del  governo  del
territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici  minime
di spazi pubblici o riservati  alle  attivita'  collettive,  a  verde
pubblico o a parcheggi di cui al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e  alle  relative  leggi  regionali,
negli   strumenti   urbanistici   sono   definiti   ambiti   la   cui
trasformazione e' subordinata alla cessione  gratuita  da  parte  dei
proprietari, singoli o in forma consortile, di  aree  o  immobili  da
destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al  fabbisogno
locale e in relazione all'entita' e al valore  della  trasformazione.
In tali ambiti e' possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura
di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. 
 
  259.  Ai  fini  dell'attuazione  di  interventi  finalizzati   alla
realizzazione  di   edilizia   residenziale   sociale,   di   rinnovo
urbanistico ed edilizio, di riqualificazione  e  miglioramento  della
qualita' ambientale degli insediamenti, il comune  puo',  nell'ambito
delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire  un  aumento
di  volumetria  premiale  nei  limiti  di  incremento  massimi  della
capacita' edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258. 
 
  260. Per il miglioramento e  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e
delle  dotazioni  informatiche,  a  valere  sulle  maggiori   entrate
derivanti dalle disposizioni dei commi da  167  a  289  del  presente
articolo nonche' della presente legge, e' autorizzato in  favore  del
Corpo della guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  261. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano
in caso di uso personale  o  familiare  dell'imprenditore  ovvero  di
messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: 
    a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto,  pure  sulla
base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio,  la
detrazione  dell'imposta  e'  stata   operata   in   funzione   della
percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1; 
    b) delle apparecchiature terminali per  il  servizio  radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative  prestazioni
di gestione, qualora sia stata  computata  in  detrazione  una  quota
dell'imposta relativa all'acquisto  delle  predette  apparecchiature,
pure sulla base di contratti di locazione, anche  finanziaria,  e  di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore
alla misura in cui tali beni  e  servizi  sono  utilizzati  per  fini
diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo"; 
   b) all'articolo 10 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Sono  altresi'  esenti  dall'imposta  le  prestazioni  di  servizi
effettuate nei confronti dei consorziati  o  soci  da  consorzi,  ivi
comprese  le  societa'  consortili  e  le  societa'  cooperative  con
funzioni  consortili,  costituiti  tra  soggetti  per  i  quali,  nel
triennio solare precedente,  la  percentuale  di  detrazione  di  cui
all'articolo  19-bis,  anche  per   effetto   dell'opzione   di   cui
all'articolo 36-bis, sia stata non  superiore  al  10  per  cento,  a
condizione che i corrispettivi  dovuti  dai  consorziati  o  soci  ai
predetti consorzi e societa' non superino  i  costi  imputabili  alle
prestazioni stesse"; 
   c) all'articolo 13, il terzo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "In deroga al primo comma: 
    a) per le operazioni imponibili effettuate nei  confronti  di  un
soggetto per il quale l'esercizio  del  diritto  alla  detrazione  e'
limitato a norma del comma 5  dell'articolo  19,  anche  per  effetto
dell'opzione di  cui  all'articolo  36-bis,  la  base  imponibile  e'
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto  un
corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione e' effettuata
da  societa'  che  direttamente  o  indirettamente  controllano  tale
soggetto,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa
societa' che controlla il predetto soggetto; 
    b) per la messa a  disposizione  di  veicoli  stradali  a  motore
nonche' delle apparecchiature terminali per il  servizio  radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative  prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponi-bile  e'  costituita  dal  valore
normale dei  beni  e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un  corrispettivo
inferiore a tale valore. 
    Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto  o
importazione la detrazione e' stata ridotta  ai  sensi  dell'articolo
19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la base
imponibile e' determinata moltiplicando per la percentuale detraibile
ai sensi di tali disposizioni  l'importo  determinato  ai  sensi  dei
commi precedenti"; 
   d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il  valore  normale
e' determinato ai sensi del terzo e del  quarto  comma  del  presente
articolo  se  i  beni  ceduti  o   i   servizi   prestati   rientrano
nell'attivita' propria dell'impresa; diversamente, il valore  normale
e' costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni
stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute  per  la
prestazione dei servizi stessi. 
  Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per
la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si  assume  come
valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma  4,
lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  comprensivo  delle  somme   eventualmente
trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore  aggiunto
compresa in detto importo"; 
   e) all'articolo 19-bis1: 
    1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: 
    "a)  l'imposta  relativa  all'acquisto  o   all'importazione   di
aeromobili  e  dei  relativi  componenti  e  ricambi  e'  ammessa  in
detrazione  se  i  beni  formano   oggetto   dell'attivita'   propria
dell'impresa o sono destinati  ad  essere  esclusivamente  utilizzati
come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed  e'  in  ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; 
    b) l'imposta relativa all'acquisto o  all'importazione  dei  beni
elencati nell'allegata tabella B  e  delle  navi  e  imbarcazioni  da
diporto nonche' dei relativi  componenti  e  ricambi  e'  ammessa  in
detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita'  propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa  per  gli  esercenti  arti  e
professioni; 
    c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di  veicoli
stradali  a  motore,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  f)
dell'allegata tabella B, e  dei  relativi  componenti  e  ricambi  e'
ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se  tali  veicoli
non  sono  utilizzati  esclusivamente  nell'esercizio   dell'impresa,
dell'arte o della professione. La disposizione  non  si  applica,  in
ogni caso, quando i predetti veicoli formano  oggetto  dell'attivita'
propria dell'impresa nonche'  per  gli  agenti  e  rappresentanti  di
commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli
a motore, diversi dai  trattori  agricoli  o  forestali,  normalmente
adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa  massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di  posti  a  sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a otto; 
    d)  l'imposta  relativa  all'acquisto   o   all'importazione   di
carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto
e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui al terzo
comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia,  manutenzione,
riparazione e  impiego,  compreso  il  transito  stradale,  dei  beni
stessi, e' ammessa in  detrazione  nella  stessa  misura  in  cui  e'
ammessa   in   detrazione   l'imposta   relativa    all'acquisto    o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e  veicoli  stradali  a
motore"; 
    2) alla lettera e), le parole: "ed  al  transito  stradale  delle
autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere  a)  e  c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono soppresse; 
    3) la lettera g) e' abrogata; 
   f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola:  "non"  e'
soppressa e il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
   "1) Cavalli, asini, muli e bardotti,  vivi,  destinati  ad  essere
utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari"; 
   g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate. 
 
  262.  All'articolo  6  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati. 
 
  263. All'articolo 44, comma 1, della legge  21  novembre  2000,  n.
342, le parole: "con l'aliquota del 10  per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "con l'aliquota ordinaria". 
 
  264. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212: 
   a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), e al comma 262
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008; 
   b) le disposizioni di cui al  comma  261,  lettere  c)  e  d),  si
applicano a decorrere dal 1° marzo 2008; 
   c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e
al comma 263 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.  Tuttavia,
per  le  operazioni  relative  a  veicoli  stradali  a   motore,   le
disposizioni di cui alle lettere  a),  e)  e  g)  del  comma  261  si
applicano dal 28 giugno 2007. 
 
  265. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, per gli atti formati anteriormente  al  4  luglio  2006  deve
intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi  2,  3  e
23-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  valgano,  agli
effetti tributari, come presunzioni semplici. 
 
  266.  Sono  definiti  "gruppi  di  acquisto  solidale"  i  soggetti
associativi senza scopo di  lucro  costituiti  al  fine  di  svolgere
attivita'  di  acquisto  collettivo  di  beni  e  distribuzione   dei
medesimi, senza applicazione di alcun ricarico,  esclusivamente  agli
aderenti,  con  finalita'  etiche,  di  solidarieta'  sociale  e   di
sostenibilita'  ambientale,  in  diretta   attuazione   degli   scopi
istituzionali e con esclusione di attivita' di somministrazione e  di
vendita. 
 
  267. Le  attivita'  svolte  dai  soggetti  di  cui  al  comma  266,
limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano
commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo  comma,
del medesimo decreto, e  ai  fini  dell'applicazione  del  regime  di
imposta del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
  268. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi  266  e
267, valutato in 200.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2008,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre 2005, n. 244. 
 
  269. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
471, al comma 2, dopo le parole: "un quinquennio" la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "quattro" e dopo le parole: "lo  scontrino
fiscale" sono inserite le seguenti: "compiute in giorni diversi,". 
 
  270. Si  considerano  valide  le  trasmissioni  degli  elenchi  dei
clienti e fornitori, di  cui  all'articolo  37,  commi  8  e  9,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate
entro il termine del 15 novembre 2007. 
 
  271. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, le parole: "immessi sul  mercato  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "immessi sul mercato  a
decorrere dal 1° gennaio 2009". 
 
  272. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione  del
periodo precedente si applica anche ai redditi  di  cui  all'articolo
17, comma 1, lettere c)  e  c-bis),  del  citato  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   delle
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004". 
 
  273. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo  e'  inserito
il seguente: "Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga  alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°  gennaio  dell'anno  in  cui
viene presentata la dichiarazione". 
 
  274. All'articolo 1, comma  57,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:
"della fiscalita'" sono inserite le seguenti: ", delle cui banche  di
dati e' comunque contitolare,". 
 
  275. All'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) e' sostituita
dalla seguente: "e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96". 
 
  276. Sono soggetti all'obbligo  della  voltura  catastale  previsto
dall'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad  iscrizione  nel  registro
delle imprese che comportino  qualsiasi  mutamento  nell'intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche,
anche se non direttamente  conseguenti  a  modifica,  costituzione  o
trasferimento  di  diritti  reali.  Le  modalita'   attuative   delle
disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento  del
direttore dell'Agenzia  del  territorio,  adottato  d'intesa  con  il
direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del
Ministero dello sviluppo economico. 
 
  277. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  336  dell'articolo  1
della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  gli  uffici  provinciali
dell'Agenzia   del   territorio,   qualora   rilevino   la    mancata
presentazione degli atti di  aggiornamento  catastale  da  parte  dei
soggetti  obbligati,  ne  richiedono  la  presentazione  ai  soggetti
titolari. Nel caso in cui questi  ultimi  non  ottemperino  entro  il
termine di novanta giorni dalla data di  ricevimento  della  suddetta
richiesta,  gli  uffici  dell'Agenzia   del   territorio   provvedono
d'ufficio,   attraverso   la   redazione   dei   relativi   atti   di
aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti  inadempienti,
degli oneri stabiliti in attuazione del  comma  339  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
 
  278. L'articolo  23  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  52,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni
quindici giorni al procuratore della Repubblica del  tribunale  nella
cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio copia del registro generale
d'ordine su supporto informatico o con modalita' telematiche". 
 
  279. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del  codice  civile,
fino  a  quando  non  sara'  data  attuazione  a   quanto   stabilito
dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del  registro
generale d'ordine viene eseguita dal conservatore. 
 
  280. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  14,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del  territorio  e'
assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui  4
milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di  euro  nell'anno  2009,
per la corresponsione di incentivi alla mobilita' territoriale  e  di
indennita' di trasferta  al  personale  dipendente,  con  particolare
riguardo al processo di decentramento delle  funzioni  catastali.  Al
relativo onere si provvede con le maggiori  entrate  derivanti  dagli
interventi di cui ai commi 276 e 277, nonche' con  le  riduzioni  dei
costi  conseguenti  alle  misure  di   semplificazione   in   materia
ipotecaria previste dai commi 278 e 279. 
 
  281. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali  conferite
ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, e successive modificazioni, per  le  riscossioni  erariali  sono
applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179  del
regolamento di cui al regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827.  Le
disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono  riferite
ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a  quelle  che
effettuano riscossioni erariali. 
 
  282. All'articolo 110, comma 6, del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) alla lettera a): 
    1) dopo le parole:  "quelli  che,"  sono  inserite  le  seguenti:
"dotati  di  attestato  di  conformita'  alle  disposizioni   vigenti
rilasciato  dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e"; 
    2) le parole: "gli elementi di abilita'  o  intrattenimento  sono
presenti  insieme  all'elemento  aleatorio"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti  anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita'  di
scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando  appositamente  le  opzioni  di   gara   ritenute   piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco"; 
   b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    "a-bis) con provvedimento del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo'  essere
prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)". 
 
  283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte
e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
 
  284. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, le parole: "dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2006" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007". 
 
  285. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari
a 350 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, e' iscritto nel  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
 
  286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  si  applicano,  nella  misura  e  alle
condizioni previste, anche alle spese relative alla  sostituzione  di
impianti di climatizzazione invernale con pompe  di  calore  ad  alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. 
 
  287. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via
previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun  comune,
a fronte della diminuzione del gettito  dell'imposta  comunale  sugli
immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  introdotto  dal
comma 5 del presente articolo, e' determinato  con  riferimento  alle
aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007. 
 
  288. A decorrere dall'anno  2009,  in  attesa  dell'emanazione  dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  il  rilascio  del  permesso  di
costruire   e'    subordinato    alla    certificazione    energetica
dell'edificio, cosi' come previsto dall'articolo 6 del citato decreto
legislativo  n.  192  del   2005,   nonche'   delle   caratteristiche
strutturali  dell'immobile  finalizzate  al  risparmio  idrico  e  al
reimpiego delle acque meteoriche. 
 
  289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
   "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al
comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve  essere
prevista, per gli edifici di nuova  costruzione,  l'installazione  di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1
kW  per   ciascuna   unita'   abitativa,   compatibilmente   con   la
realizzabilita'   tecnica   dell'intervento.   Per    i    fabbricati
industriali, di estensione superficiale non  inferiore  a  100  metri
quadrati, la produzione energetica minima e' di 5 kW". 
 
  290. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, ai fini della tutela del cittadino  consumatore,  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa
sui  prodotti  energetici   usati   come   carburanti   ovvero   come
combustibili per riscaldamento per usi civili,  stabilite  dal  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
modificazioni, sono diminuite  al  fine  di  compensare  le  maggiori
entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti  dalle  variazioni
del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. 
 
  291. Il decreto di cui al  comma  290  puo'  essere  adottato,  con
cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in
misura pari o  superiore,  sulla  media  del  periodo,  a  due  punti
percentuali rispetto al valore  di  riferimento,  espresso  in  euro,
indicato nel Documento di  programmazione  economico-finanziaria;  il
medesimo decreto non  puo'  essere  adottato  ove,  nella  media  del
semestre  precedente,  si  verifichi  una  diminuzione  del   prezzo,
determinato ai sensi del comma 290, rispetto a  quello  indicato  nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di  cui
al comma 290 puo' essere adottato al fine di variare le  aliquote  di
accisa, qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia  una  diminuzione
rispetto al valore di riferimento, espresso  in  euro,  indicato  nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. 
 
  292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato,
assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel
rispetto della normativa comunitaria in  materia  di  livelli  minimi
delle accise. 
 
  293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma  290
e' adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro
il 28 febbraio 2008. 
 
  294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote  di
accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di
spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore  dei  soggetti  di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre  2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2002,
n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente
con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
prelevate dalla contabilita' speciale di tesoreria n.  1778  "Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio" e versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  destinate,  a  decorrere  dal  2008,  agli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 3,  del  decreto-legge  28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1999, n. 40,  come  prorogati  dall'articolo  45,  comma  1,
lettera c), della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei  servizi  del  trasporto
pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore  e  di
garantire le risorse  necessarie  per  il  mantenimento  dell'attuale
livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione  degli  anni
precedenti, alle regioni  a  statuto  ordinario  e'  riconosciuta  la
compartecipazione   al   gettito   dell'accisa   sul   gasolio    per
autotrazione. 
 
  296. La  compartecipazione  di  cui  al  comma  295  e'  attribuita
mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella  misura
complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge.  A
decorrere dall'anno 2011 le quote di  compartecipazione  di  ciascuna
regione  a  statuto  ordinario  restano  determinate   nella   misura
stabilita  per  lo  stesso  anno  2011  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, in modo tale  che  le  stesse,  applicate  ai  volumi  di
gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati  nell'anno
2010 in  ciascuna  regione,  consentano  di  corrispondere  l'importo
complessivo come determinato nella citata  tabella  1  allegata  alla
presente legge e quello individuato, a decorrere dall'anno  2011,  in
base al  comma  302.  Con  lo  stesso  decreto  sono  individuate  le
modalita'  di  trasferimento  delle  somme  spettanti  alle   singole
regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad  essere
attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote  mensili
determinate ai sensi del primo periodo del presente comma. 
 
  297. La compartecipazione di cui al  comma  296  sostituisce  e,  a
decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse: 
   a) compensazione della  minore  entrata  registrata  relativamente
alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3,
comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  per  un  importo
annuo pari a 254,9 milioni di euro; 
   b)  trasferimenti  di  cui  agli  articoli  8  e  20  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per
un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro; 
   c) compensazione della riduzione  dell'accisa  sulla  benzina  non
compensata dal maggior gettito delle tasse  automobilistiche  di  cui
all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e
successive modificazioni, per un importo annuo pari a  342,5  milioni
di euro; 
   d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al
settore del trasporto pubblico locale  di  cui  all'articolo  23  del
decreto-legge   24   dicembre   2003,   n.   355,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e  all'articolo  1,
comma 1230, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  per  un  importo
annuo pari a 480,2 milioni di euro. 
 
  298. A decorrere dall'anno 2008, al fine  di  adeguare  le  risorse
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,
e successive modificazioni, e'  attribuita  alle  regioni  a  statuto
ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante
per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai  sensi  del
comma 296 del presente articolo, determinata nella misura di  0,00860
euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009  e  di  0,00920
euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio  erogato  nei
rispettivi territori regionali. 
 
  299. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui  al  comma
298 e' versato  direttamente  dai  soggetti  obbligati  al  pagamento
dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto
corrente  aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.   La
ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme  ad  esse
spettanti ai sensi  del  comma  298  e'  effettuata  sulla  base  dei
quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente  dagli  impianti
di distribuzione di  carburanti,  come  risultanti  dai  registri  di
carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.  A  decorrere
dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le  somme  spettanti  alle
regioni a statuto ordinario ai sensi del  comma  298  possono  essere
rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da  stabilire
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali  e  le  autonomie  locali,  d'intesa  con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di
adozione e  di  applicazione,  da  parte  delle  regioni,  di  quanto
stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui  al  comma  298  e  di  quelle
contenute nel presente comma. 
 
  300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti  l'Osservatorio
nazionale  sulle  politiche  del  trasporto  pubblico   locale,   cui
partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle  regioni
e degli enti locali, al fine di creare una banca dati  e  un  sistema
informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare  la
verifica dell'andamento del settore e del completamento del  processo
di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2008.  Con
decreto del Ministro dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
monitoraggio delle  risorse  destinate  al  settore  e  dei  relativi
servizi, ivi comprese quelle relative agli enti  locali,  nonche'  le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta
annualmente  alle  Camere  un  rapporto  sullo  stato  del  trasporto
pubblico locale.