art. 1 (commi 301-387)
  301. A decorrere dall'anno 2008  non  puo'  essere  previsto  alcun
trasferimento  aggiuntivo  a  carico   del   bilancio   dello   Stato
finalizzato al  finanziamento  delle  spese  correnti  del  trasporto
pubblico locale, ivi compresi gli oneri per  i  rinnovi  contrattuali
degli addetti al comparto successivi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. Le regioni a  statuto  ordinario  riversano  le
risorse destinate agli enti locali  entro  quattro  mesi  dalla  data
della loro acquisizione, ferma restando la possibilita'  di  adottare
una modalita' di versamento di maggior favore  per  gli  stessi  enti
locali. 
 
  302. Le risorse per i servizi di cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,   continuano   ad   essere
corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla
loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di  cui
al comma 296; a tal fine, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dei  trasporti  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  da  emanare  entro  il  15
febbraio 2010, e' individuata la somma spettante a ciascuna regione a
statuto ordinario, di cui tenere conto ai  fini  dell'emanazione  del
decreto di cui al comma 296. 
 
  303.  Nelle  more  di  un'organica  riforma   del   sistema   degli
ammortizzatori sociali, e' esteso al settore del  trasporto  pubblico
locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge  23
dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. 
 
  304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dei trasporti, il Fondo per la  promozione  e  il  sostegno
dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con  una  dotazione  di
113 milioni di euro per l'anno 2008,  di  130  milioni  di  euro  per
l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.  Per  gli  anni
successivi,  al  finanziamento  del  Fondo  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono  destinate
alle finalita' di cui all'articolo 1,  comma  1031,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, come  modificato  dal  comma  306,  e  di  cui
all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure
e  le  modalita'  previste  da  tali  disposizioni.  Gli   interventi
finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, con le risorse di cui  al  presente  comma,  individuati  con
decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati  al  completamento
delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore  al  20
per cento.  Il  finanziamento  di  nuovi  interventi  e'  subordinato
all'esistenza  di  parcheggi  di  interscambio,  ovvero   alla   loro
realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse  di  cui  al
presente comma. 
 
  305. La ripartizione delle risorse di  cui  al  comma  304  tra  le
finalita' ivi previste e'  definita  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le  risorse
sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A  decorrere
dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di  cui
al comma 304 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto  di
principi di premialita' che incentivino l'efficienza,  l'efficacia  e
la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica  e  la
tutela  ambientale.  All'articolo  1,  comma  1032,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata. 
 
  306. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
  "c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati  ad
un  servizio  minimo  di  trasporto  pubblico  locale  per  garantire
collegamenti con isole minori con le  quali  esiste  un  fenomeno  di
pendolarismo; 
  c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle  lettere  a)  e  b)  e'
riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo". 
 
  307. Al Ministero dei trasporti e'  altresi'  destinata  una  quota
pari a  12  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008  per  la
riattivazione, in via  d'urgenza,  dei  lavori  di  realizzazione  di
sistemi innovativi di  trasporto  in  ambito  urbano,  interrotti  in
relazione  all'apertura  di  procedimenti  tesi  a   riesaminare   le
procedure contrattuali  da  parte  della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee. 
 
  308. A decorrere dall'anno 2008  i  finanziamenti  statali  per  il
rinnovo del contratto relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico
locale di  cui  alle  disposizioni  richiamate  nel  comma  297  sono
corrisposti  direttamente  alle  regioni  a  statuto  ordinario   dal
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita'  di  cui  al
comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi  contrattuali
del settore del trasporto pubblico locale  dal  patto  di  stabilita'
interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le
spese sostenute entro  il  31  dicembre  2008  per  l'acquisto  degli
abbonamenti ai servizi di  trasporto  pubblico  locale,  regionale  e
interregionale spetta una detrazione dall'imposta  lorda,  fino  alla
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento  per  un
importo delle spese stesse non superiore a 250  euro.  La  detrazione
spetta  sempreche'  le  spese  stesse  non  siano  deducibili   nella
determinazione dei  singoli  redditi  che  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa e'  stata
sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel  comma  2
del medesimo articolo 12. 
 
  310. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre  1986,  n.
833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  1987,  n.
18, si interpreta nel senso che le somme di cui  all'articolo  1  del
medesimo  decreto-legge,  nonche'  quelle   che   gli   enti   locali
proprietari o soci hanno versato  o  versano  per  il  ripiano  delle
perdite  di  esercizio  dell'azienda  o  del  consorzio  di  pubblico
trasporto, ancorche' riferite ad esercizi precedenti  al  1982,  come
pure quelle provenienti  dal  Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei
disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della  legge  10  aprile
1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini  degli
articoli 61 e 109, comma 5, nonche' dell'articolo 84, comma 1, quarto
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni. 
 
  311. I crediti  vantati  dalla  societa'  Ferrovie  della  Calabria
s.r.l. nei  confronti  della  regione  Calabria  e  rientranti  nella
regolazione delle partite debitorie di cui  all'articolo  145,  comma
30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
sono destinati alla definitiva copertura dei  disavanzi  pregressi  a
tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale governativa
delle  Ferrovie  della  Calabria  e,  per  la   parte   residua,   ad
investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari
gestiti dalla medesima societa'. 
 
  312. Sono abrogate le disposizioni recate  dall'articolo  3,  comma
12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma
2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e  dall'articolo
1, comma 58, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni. 
 
  313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo  locale
attraverso il recupero e il  riuso  di  beni  immobili  pubblici,  in
coerenza con gli indirizzi  di  sviluppo  territoriale,  economico  e
sociale e con gli obiettivi di sostenibilita' e qualita' territoriale
e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  tramite  l'Agenzia
del demanio, nel rispetto  delle  attribuzioni  costituzionali  delle
regioni, d'intesa  con  gli  enti  territoriali  interessati,  e  nel
rispetto  dei  piani  urbanistici  comunali,  individua   ambiti   di
interesse  nazionale  nei  quali  sono  presenti  beni  immobili   di
proprieta' dello Stato e di altri soggetti pubblici  per  promuovere,
in ciascun ambito, un programma unitario  di  valorizzazione  di  cui
all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410. Il complesso dei  programmi  di  valorizzazione  costituisce  il
Piano di valorizzazione dei beni pubblici  per  la  promozione  e  lo
sviluppo dei sistemi locali. 
 
  314. Il Piano  di  cui  al  comma  313  e'  proposto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni
e le attivita'  culturali,  sentiti  i  Ministri  competenti,  ed  e'
approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. In tale Piano,  oltre  all'individuazione  degli
ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi  di  azione,  le
categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse,
i criteri, i tempi e le modalita' di attuazione dei programmi unitari
di intervento, nonche'  ogni  altro  elemento  significativo  per  la
formazione dei suddetti programmi. 
 
  315. Sulla base delle indicazioni contenute nel  Piano  di  cui  al
comma 313, la regione e gli enti territoriali e  locali  interessati,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  di  concerto
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali,  promuovono  la
formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando  gli
interventi, le modalita' di attuazione, le categorie di  destinazioni
d'uso compatibili, l'entita' e la modalita' di attribuzione agli enti
territoriali di quota parte del  plusvalore  da  realizzare,  nonche'
ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto
nei programmi medesimi. 
 
  316. Per la definizione  dei  contenuti,  finalita',  condizioni  e
limiti per  l'attuazione  dei  programmi  unitari  di  valorizzazione
concorrono le amministrazioni centrali  e  territoriali  interessate,
nonche' tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la  conferenza
di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni,  con  particolare  riguardo
all'identificazione delle modalita' di intervento  per  gli  immobili
soggetti  a   tutela   ambientale,   paesaggistica,   architettonica,
archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel
pieno rispetto delle disposizioni contenute  nel  codice  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi
necessari per la migliore definizione  progettuale  degli  interventi
compresi nei programmi unitari di valorizzazione. 
 
  317. Ciascun programma unitario di valorizzazione e' approvato  con
decreto del presidente della regione o della  provincia  interessata,
d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per i beni e le attivita'  culturali.  I  consigli  comunali
provvedono alla ratifica del programma,  a  pena  di  decadenza,  nel
rispetto delle  forme  di  pubblicita'  e  di  partecipazione,  entro
novanta giorni dall'emanazione  del  predetto  decreto.  La  suddetta
approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  dalle
relative  leggi  regionali,  nonche',  ove  necessario,  la  relativa
dichiarazione di pubblica  utilita'  per  le  opere  pubbliche  o  di
interesse generale in esso comprese. 
 
  318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di  esso,
in relazione alla sua approvazione, puo' assumere, in  considerazione
della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il  valore
e  gli  effetti  dei  piani,  programmi  e  strumenti  attuativi   di
iniziativa pubblica e  privata,  ai  sensi  della  vigente  normativa
nazionale e regionale. Al programma  unitario  di  valorizzazione  e'
applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della  legge
1° agosto 2002, n. 166. 
 
  319. Per  la  predisposizione  degli  studi  di  fattibilita',  dei
progetti e di eventuali ulteriori  misure  di  accompagnamento  e  di
supporto del Piano di cui al comma  313  si  provvede  a  valere  sul
capitolo relativo alle somme da attribuire  all'Agenzia  del  demanio
per  l'acquisto  dei  beni  immobili,   per   la   manutenzione,   la
ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita',  fino  ad  un
importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  320. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 13-ter, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia
del demanio, adotta un programma di razionalizzazione,  accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale  e  regionale,  allo  scopo  di
favorirne  la  riallocazione  in  aree  maggiormente  funzionali  per
migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il  31
ottobre 2008, con le stesse modalita'  indicate  nel  primo  periodo,
immobili  non  piu'  utilizzati  per  finalita'   istituzionali,   da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonche'
altre strutture, per  un  valore  complessivo  pari  almeno  a  2.000
milioni di euro"; 
   b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti: 
  "13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter: 
    a) individua, oltre  gli  immobili  non  piu'  utilizzati,  anche
quelli parzialmente utilizzati e quelli  in  uso  all'Amministrazione
della  difesa  nei  quali  sono  tuttora  presenti  funzioni  altrove
ricollocabili; 
    b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando
le opere da realizzare; 
    c)  quantifica   il   costo   della   costruzione   ex   novo   e
dell'ammodernamento delle infrastrutture  individuate  e  quello  del
trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; 
    d)  stabilisce  le  modalita'  temporali   delle   procedure   di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  e  del
successivo rilascio dei beni immobili non piu' in uso. 
  13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di
piu'  ampi  compendi  ancora  in  uso  al  Ministero  della   difesa,
individuati nell'ambito del  programma  di  cui  ai  commi  13-ter  e
13-ter.1,  sono  consegnati  all'Agenzia  del  demanio  ad   avvenuta
riallocazione delle funzioni presso  idonee  e  funzionali  strutture
sostitutive.  La  riallocazione  puo'   avvenire   sia   tramite   la
trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con
costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli  strumenti
urbanistici  e  salvaguardando  l'integrita'  delle  aree  di  pregio
ambientale anche attraverso il  ricorso  ad  accordi  o  a  procedure
negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della  difesa,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  3,  comma  15-bis,
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  Per  consentire
la riallocazione delle predette funzioni e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale  la
cui dotazione e' determinata dalla  legge  finanziaria  in  relazione
alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1
e al quale concorrono anche proventi  derivanti  dalle  attivita'  di
valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia  del  demanio
con riguardo alle  infrastrutture  militari,  agli  immobili  e  alle
porzioni di piu' ampi compendi  ancora  in  uso  al  Ministero  della
difesa, oggetto del presente comma". 
 
  321. Per favorire i processi di mobilita'  alternativa  nei  centri
storici di citta' di particolare rilievo urbanistico e culturale gia'
riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanita', e'  istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a
4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  322.  Le  banche  appositamente  convenzionate  con  il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  sono  autorizzate  alla  stipula  di
contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i  titolari  di
edifici  situati  nei  centri  storici  dei  comuni  con  popolazione
inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro  e  per  il  ripristino
funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo  il  totale
costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato. 
 
  323. Gli enti locali sono autorizzati  a  contrarre  mutui  con  la
Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a  carico  del
bilancio dello Stato,  per  il  recupero  e  la  conservazione  degli
edifici riconosciuti  dall'UNESCO  come  patrimonio  dell'umanita'  o
appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai  sensi  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
 
  324. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, definisce modalita' e criteri  per  l'erogazione
del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al  fine
di garantire che all'attuazione dei medesimi commi  si  provveda  nel
limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. 
 
  325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e ai titolari di reddito di impresa  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,   non   appartenenti   al   settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai  sensi
dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto  per  gli  anni
2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento,
fino all'importo  massimo  di  euro  1.000.000  per  ciascun  periodo
d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato  per  la  produzione  di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  28.  Il
beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554  del
codice civile. 
 
  326. Le imprese di produzione  cinematografica  destinatarie  degli
apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di  utilizzare  l'80  per
cento di dette risorse  nel  territorio  nazionale,  impiegando  mano
d'opera  e  servizi  italiani  e  privilegiando   la   formazione   e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione. 
 
  327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto  un  credito
d'imposta: 
   a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al
15  per  cento  del  costo  complessivo  di   produzione   di   opere
cinematografiche, riconosciute  di  nazionalita'  italiana  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  28,  e,
comunque, fino all'ammontare massimo  annuo  di  euro  3.500.000  per
ciascun  periodo  d'imposta,   condizionato   al   sostenimento   sul
territorio  italiano  di  spese  di  produzione  per   un   ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per  cento
del credito d'imposta stesso; 
   b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari: 
    1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per  la
distribuzione   nazionale   di   opere   di   nazionalita'   italiana
riconosciute di interesse culturale  ai  sensi  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  con  un  limite  massimo
annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta; 
    2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per  la
distribuzione  nazionale   di   opere   di   nazionalita'   italiana,
espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo
di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta; 
    3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato  mediante  i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per  la
produzione di opere filmiche di nazionalita' italiana riconosciute di
interesse culturale ai  sensi  dell'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo n. 28 del 2004, con  un  limite  massimo  annuo  di  euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta; 
 
   c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari: 
    1) al 30 per cento delle  spese  complessivamente  sostenute  per
l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non  eccedente,
per ciascuno schermo, euro 50.000; 
    2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato  mediante  i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per  la
produzione  di  opere  cinematografiche  di   nazionalita'   italiana
riconosciute di interesse culturale  ai  sensi  dell'articolo  7  del
decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite  massimo  annuo  di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta. 
 
  328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui
al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero
di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario  nonche'
di soggetti legati tra loro da un rapporto di  partecipazione  ovvero
controllati anche  indirettamente  dallo  stesso  soggetto  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. 
 
  329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per  il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007  e
per i due periodi d'imposta successivi. 
 
  330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero  3),
e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente
il limite del 49 per  cento  del  costo  di  produzione  della  copia
campione dell'opera filmica  e  la  partecipazione  complessiva  agli
utili degli associati non puo' superare il 70 per cento  degli  utili
derivanti dall'opera filmica. 
 
  331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325  e  327,  lettere  b),
numero 3), e c), numero 2), possono essere  fruiti  a  partire  dalla
data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di
cui alla  legge  21  aprile  1962,  n.  161,  e  previa  attestazione
rilasciata dall'impresa di produzione  cinematografica  del  rispetto
delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330.  I  suddetti
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  sono  utilizzabili  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. 
 
  332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai
commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore
per completare il  costo  del  film  ai  fini  dell'assegnazione  dei
contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22  gennaio
2004,  n.  28,  e  successive  modificazioni.  In  ogni  caso,   tali
contributi non possono essere erogati per una quota percentuale  che,
cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a  343,  superi  l'80
per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle  spese
di produzione della copia campione  e  alle  spese  di  distribuzione
nazionale del film. 
 
  333. Le disposizioni applicative  dei  commi  da  325  a  332  sono
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
Il  predetto  decreto  e'  adottato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico. 
 
  334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione  europea.  Il
Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea.  Le  agevolazioni  possono
essere  fruite  esclusivamente   in   relazione   agli   investimenti
realizzati e alle spese sostenute  successivamente  alla  data  della
decisione di autorizzazione della Commissione europea. 
 
  335.  Alle  imprese  nazionali  di  produzione   esecutiva   e   di
postproduzione e' riconosciuto un credito d'imposta, per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007  e  per  i
due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti  di  film,
girati sul territorio nazionale, utilizzando mano  d'opera  italiana,
su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25  per  cento
del costo di produzione della singola opera e comunque con un  limite
massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. 
 
  336. Le disposizioni applicative del comma  335  sono  dettate  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,  entro  tre
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Il
predetto  decreto  e'  adottato   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico. 
 
  337. Il credito d'imposta di cui al comma  335  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ed  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
  338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai  fini  delle
imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di
distribuzione cinematografica che li  impiegano  nella  produzione  o
nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4,  5  e
6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28,  riconosciuti  di
nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo  5  del  citato  decreto
legislativo  ed  espressione  di  lingua  originale  italiana.   Tale
beneficio e' concesso solo alle imprese che tengono  la  contabilita'
ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni. 
 
  339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai  fini  delle
imposte dirette, nel limite massimo  del  30  per  cento,  gli  utili
dichiarati dalle imprese italiane  operanti  in  settori  diversi  da
quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi  con
societa'  di  produzione  e  di  distribuzione  cinematografica,   li
impiegano nella produzione o nella  distribuzione  dei  film  di  cui
all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto  legislativo  22  gennaio
2004,  n.  28,  riconosciuti  di  nazionalita'  italiana   ai   sensi
dell'articolo 5 del citato decreto  legislativo.  Tale  beneficio  e'
concesso solo ai soggetti che tengono la  contabilita'  ordinaria  ai
sensi degli articoli 13 e 18, comma 6,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni. 
 
  340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339  sono  dettate
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge.  Il
predetto  decreto  e'  adottato   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico. 
 
  341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono  usufruibili
entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni
di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010. 
 
  342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e
tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre
migliore fruizione del prodotto cinematografico  sul  territorio,  al
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 28, e  successive  modificazioni,  e'  assegnato  un
contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008,  di  8
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di  euro  per  l'anno
2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo  12
del  citato  decreto  legislativo,  e'  finalizzato  a  favore  degli
interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12. 
 
  343. L'efficacia dei commi da 335 a 339 e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione  europea.  Il
Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione puo' essere
fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente
alla  data  della  decisione  di  autorizzazione  della   Commissione
europea. 
 
  344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a)  all'articolo   1,   comma   3-bis,   le   parole:   "calcolato
dall'I.N.P.S." sono sostituite dalle seguenti: "risultante al Sistema
informativo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
gestito dall'I.N.P.S."; 
   b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1.  Il  richiedente
la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai  sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  validita'  annuale,   concernente   le
informazioni necessarie per la determinazione  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente di  cui  all'articolo  2,  ancorche'
l'ente si avvalga della  facolta'  riconosciutagli  dall'articolo  3,
comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di  presentare,  entro  il
periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione,  qualora  intenda  far  rilevare  i  mutamenti   delle
condizioni   familiari   ed   economiche   ai   fini   del    calcolo
dell'indicatore della situazione economica  equivalente  del  proprio
nucleo  familiare.  Gli  enti  erogatori  possono  stabilire  per  le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai comuni o  ai
centri di assistenza  fiscale  previsti  dal  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale e' richiesta la prima prestazione  o  alla  sede  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per  territorio.
Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia  delle  entrate
le relative informazioni. 
  3.  E'  comunque  consentita  la  presentazione  all'Agenzia  delle
entrate, in via telematica,  della  dichiarazione  sostitutiva  unica
direttamente  a  cura  del  soggetto   richiedente   la   prestazione
agevolata. 
  4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della  situazione
economica equivalente in relazione: 
    a)  agli   elementi   in   possesso   del   Sistema   informativo
dell'anagrafe tributaria; 
    b)  ai  dati  autocertificati   dal   soggetto   richiedente   la
prestazione agevolata. 
  5. In relazione ai dati autocertificati dal  soggetto  richiedente,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua altresi' l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli
stessi rispetto agli elementi conoscitivi in  possesso  del  predetto
Sistema informativo. 
  6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi dei commi  4  e  5
sono  comunicati  dall'Agenzia  delle  entrate,  mediante   procedura
informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi
del comma 2, ovvero direttamente al soggetto  che  ha  presentato  la
dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonche' in ogni
caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1. 
  7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia  delle  entrate,  di
cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le
amministrazioni pubbliche ai quali  e'  presentata  la  dichiarazione
sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della
situazione  economica  equivalente,  nonche'   il   contenuto   della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari  per  il  calcolo.
Analoga attestazione e' rilasciata  direttamente  dall'Agenzia  delle
entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta  anche  le
eventuali  omissioni  e  difformita'  di   cui   al   comma   5.   La
dichiarazione,  munita  dell'attestazione  rilasciata,  puo'   essere
utilizzata, nel periodo di validita', da ogni  componente  il  nucleo
familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto. 
  8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 5,  il
soggetto  richiedente  la  prestazione  puo'  presentare  una   nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque  richiedere  la
prestazione  mediante  l'attestazione  relativa  alla   dichiarazione
presentata  recante  le   omissioni   o   le   difformita'   rilevate
dall'Agenzia delle entrate. Tale  dichiarazione  e'  valida  ai  fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli  enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta  a  dimostrare  la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.  Gli
enti  erogatori  eseguono,  singolarmente  o  mediante  un   apposito
servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari  e  provvedono
ace ogni  adempimento  conseguente  alla  non  veridicita'  dei  dati
dichiarati. 
  9. Ai fini dei successivi controlli  relativi  alla  determinazione
del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui  all'articolo
7 sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605,  l'Agenzia  delle  entrate,  in  presenza  di
specifiche omissioni o difformita' rilevate ai  sensi  del  comma  5,
effettua, sulla base di  criteri  selettivi,  apposite  richieste  di
informazioni  ai  suddetti  operatori,  avvalendosi  delle   relative
procedure automatizzate di colloquio. 
  10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
della Guardi, di finanza, una quota delle verifiche e'  riservata  al
controllo sostanziale della posizione reddituale e  patrimoniale  dei
nuclei familiari dei soggetti  beneficiari  di  prestazioni,  secondo
criteri selettivi. 
  11.  I  nominativi  dei  richiedenti  nei  cu.  confronti  emergono
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla Guardia di finanza al fine di assi. curare  il  coordinamento  e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10. 
  12. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  delle  politiche
per la famiglia  e  il  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono individuate le  componenti  autocertificate  della
dichiarazione, di  cui  al  comma  4,  lettera  b),  e  le  modalita'
attuative delle disposizioni di cui  al  presente  articolo,  nonche'
stabilite specifiche attivita' di sperimentazione da condurre in sede
di prima applicazione. 
  13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono disciplinate le modalita'  per  lo  scambio  delle
informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di  cui  al
presente articolo"; 
   c) all'articolo 4-bis: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al
Sistema  informativo  dell'indicatore  della   situazione   economica
equivalente, gestito ai sensi  del  presente  articolo  dall'Istituto
nazionale della  previdenza  sociale  che,  per  l'alimentazione  del
Sistema, puo' stipulare apposite convezioni con  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 3,  lettera  d),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; 
    2) al comma  2,  le  parole:  "comma  7"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 8"; 
   d) all'articolo 6: 
    1) al comma 2, le parole: "comma 3" e "comma 6" sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "comma 2" e "comma 12"; 
    2) al comma  3,  le  parole:  "comma  7"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 8 e 9" e dopo le parole: "gli enti  erogatori"  sono
inserite le seguenti: ", l'Agenzia delle entrate"; 
    3) al comma 4, primo  e  quarto  periodo,  le  parole:  "Istituto
nazionale della previdenza sociale" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Agenzia delle entrate"; 
    4) al comma 5, ultimo periodo,  dopo  le  parole:  "dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale" sono  inserite  le  seguenti:  ",
dall'Agenzia delle entrate". 
 
  345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce  un
piano  di  controlli  che  preveda  obiettivi  superiori   a   quelli
precedentemente  definiti,  ai  fini   del   contrasto   all'evasione
tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano  e'  autorizzata,
anche in deroga ai limiti stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti,  a
valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui  ai
commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008,
di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale,  anche
di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal
fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione  e  lavoro,
anche in deroga all'articolo 36  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  come  sostituito  dall'articolo  3,  comma  79,  della
presente legge, utilizza prioritariamente le  graduatorie  formate  a
seguito di procedure selettive gia'  espletate  e  per  le  quali  il
limite di eta' anagrafica vigente per i  contratti  di  formazione  e
lavoro dei  soggetti  risultati  idonei  e'  riferito  alla  data  di
formazione della  graduatoria  stessa,  ovvero  puo'  ricorrere  alla
mobilita', anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge  27
dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo
precedente e' effettuato mediante la  stipula  di  750  contratti  di
formazione e lavoro  con  soggetti  risultati  idonei.  Ai  fini  del
conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate  fiscali  e
di potenziamento dell'azione  di  contrasto  all'evasione,  l'Agenzia
delle entrate puo'  altresi'  utilizzare,  a  valere  sulle  maggiori
entrate di cui al presente comma, la quota  di  cui  all'articolo  1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per  procedere
a nuove assunzioni. 
 
  346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti
e al fine di potenziare le attivita' di accertamento, ispettive e  di
contrasto alle frodi, di  soccorso  pubblico,  di  ispettorato  e  di
controllo di  altre  amministrazioni  statali,  nonche'  al  fine  di
ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della  legge  24  marzo
2001,  n.  89,  a  valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dalle
disposizioni dei commi da 345 a 357 nonche' della presente legge,  e'
autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di  qualifica
dirigenziale: 
   a) nella sola qualifica  di  vigile  del  fuoco  e  attraverso  le
procedure selettive previste dai commi  519  e  526  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per  7  milioni  di  euro  per
l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2010; 
   b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per
l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2010; 
   c) nel Corpo forestale dello Stato, per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite
delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento  al
passaggio a tali ruoli, con possibilita' di utilizzare le graduatorie
di  idonei  dei  concorsi  gia'  banditi  o  conclusi,  nonche'   per
compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga  all'articolo
5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36; 
   d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per
l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2010; 
   e) nell'Agenzia delle dogane,  che  utilizza  prioritariamente  le
graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia' espletate e
per le quali il limite di eta' anagrafica vigente per i contratti  di
formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei  e'  riferito  alla
data di formazione della  graduatoria  stessa,  ovvero  ricorre  alla
mobilita', anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge  n.
296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46  milioni  di
euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010. L'Agenzia delle dogane e' autorizzata a stipulare contratti  di
formazione e lavoro, anche in  deroga  all'articolo  36  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito  dall'articolo  3,
comma  79,  della  presente  legge,  in  particolare,  con   soggetti
risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a  46,
nelle  graduatorie  formate  a  seguito   delle   procedure   indette
dall'Agenzia  delle  entrate  con  bandi  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6
aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e  lavoro,
rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1,
per attivita' amministrativo-tributarie,  e  con  soggetti  risultati
idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure  selettive
indette dall'Agenzia  delle  dogane  in  data  non  anteriore  al  1°
settembre 2005,  rispettivamente,  per  150  posti  di  collaboratore
tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza
area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema,  terza
area funzionale, F1, e per  10  posti  di  collaboratori  statistici,
terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni  di  spesa
stabilite  dalla  presente  lettera,  l'Agenzia  delle  dogane   puo'
stipulare ulteriori  contratti  di  formazione  e  lavoro  anche  con
soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito  delle
procedure indette dall'Agenzia delle  entrate  con  bandi  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  84  del  21  ottobre
2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale  inferiore  a
46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia
delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345,  e'
prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte
dell'Agenzia delle dogane. 
 
  347. L'Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi
tecnici (APAT), per far fronte ai  propri  compiti  istituzionali  ed
alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini  della
stabilizzazione e' autorizzata a  bandire  concorsi,  per  titoli  ed
esami,  e  a  procedere   all'assunzione   di   personale   a   tempo
indeterminato nel  limite  della  dotazione  organica  approvata  con
decreto del direttore generale n. 122 del 2005. 
 
  348. Al fine di potenziare l'attivita' dell'Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle  altre  forme  di
illecito  all'interno  della   pubblica   amministrazione,   di   cui
all'articolo 1 della legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  e  successive
modificazioni, e' autorizzata  la  spesa  di  1  milione  di  euro  a
decorrere dall'anno 2008. 
 
  349. Per le esigenze di rafforzamento dell'attivita'  di  contrasto
all'immigrazione clandestina, e' autorizzata, a favore del  Ministero
dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008,  19,1
milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede,  quanto  a
12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di  euro  per  l'anno
2010, a valere sulle maggiori entrate  derivanti  dalle  disposizioni
dei commi da 345 a  357  nonche'  della  presente  legge  e,  per  la
restante parte, pari a 19,1 milioni di  euro  per  l'anno  2008,  7,1
milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2010,  mediante  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
  350. A valere sulle maggiori entrate derivanti  dalle  disposizioni
dei commi  da  345  a  357  nonche'  della  presente  legge,  per  il
mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia  nello
svolgimento dei  compiti  istituzionali  attribuiti  al  Corpo  della
Guardia  di  finanza,  in  particolare  nella  lotta  all'evasione  e
all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed  alle  frodi  fiscali,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo di parte  corrente  con  una  dotazione  di  13
milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e
80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per  le  esigenze
di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza  con  particolare
riguardo  alle  spese  per  prestazioni  di   lavoro   straordinario,
indennita' di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli  e
manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla  ripartizione  del  predetto
fondo  tra  le  unita'   previsionali   di   base   del   centro   di
responsabilita'  "Guardia  di  finanza"   del   medesimo   stato   di
previsione. 
 
  351. Allo scopo di ridurre le spese a  carico  del  bilancio  dello
Stato e di giungere ad  una  rapida  definizione  delle  controversie
pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a  decorrere  dal
1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione e'
ridotto  a  21;  le  predette  sezioni  hanno  sede  presso  ciascuna
commissione tributaria regionale avente sede nel  capoluogo  di  ogni
regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento
e di Bolzano. A tali  sezioni  sono  applicati  come  componenti,  su
domanda da presentare al  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i  vice
presidenti di sezione e i  componenti  delle  commissioni  tributarie
regionali istituite nelle stesse sedi.  In  difetto  di  domande,  il
Consiglio  di  presidenza.  della   giustizia   tributaria   provvede
d'ufficio entro  il  31  marzo  2008.  Qualora  un  componente  della
Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di
cui al primo  periodo,  ne  assume  la  presidenza.  Le  funzioni  di
segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle  commissioni
tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e
di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione
tributaria  centrale,  nonche'  il  personale  di  segreteria,   sono
assegnati,  anche  in  soprannumero  rispetto   a   quanto   previsto
dall'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare,  rispettivamente,  al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento
per le politiche fiscali entro  il  31  gennaio  2008,  a  una  delle
sezioni di cui  al  primo  periodo.  Ai  presidenti  di  sezione,  ai
componenti e al personale di segreteria della Commissione  tributaria
centrale trasferiti di sede  ai  sensi  del  periodo  precedente  non
spetta il trattamento di missione. 
 
  352.  I  processi  pendenti  innanzi  alla  Commissione  tributaria
centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351,
ad eccezione di quelli per  i  quali  e'  stato  gia'  depositato  il
dispositivo,  sono  attribuiti  alla  sezione  regionale  nella   cui
circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso  la  decisione
impugnata. 
 
  353. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
2008, sono determinati il numero delle  sezioni  e  gli  organici  di
ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto
delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi  relativi
agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma  4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le
altre modalita' per l'attuazione dei commi 351 e  352;  con  uno  dei
predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo  del
Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria.  I  componenti
eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30  novembre
2008; in pari data decadono i  componenti  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. A  decorrere  dalla  data  di
insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di  presidenza  della
giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i  criteri  di
valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi
interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta  delibera
cessano, nei concorsi interni, di avere effetto  le  tabelle  E  e  F
allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992. 
 
  354. Per  l'attuazione  dei  commi  351,  352  e  353,  inclusa  la
rideterminazione  dei  compensi  dei  componenti  delle   commissioni
tributarie, e' autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345  a  357  nonche'  della  presente
legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal  1°  maggio
2008 i compensi dei presidenti di  sezione  e  dei  componenti  della
Commissione tributaria centrale  sono  determinati  esclusivamente  a
norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
545, facendo riferimento  ai  compensi  spettanti  ai  presidenti  di
sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali. 
 
  355. A valere sulle maggiori entrate derivanti  dalle  disposizioni
dei commi da 345 a 357, e' autorizzata la spesa di  1,75  milioni  di
euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e  di  6
milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2010  per  l'assunzione  di
magistrati amministrativi, la spesa  di  1,75  milioni  di  euro  per
l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di
euro a  decorrere  dall'anno  2010  per  l'assunzione  di  magistrati
contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per  l'anno  2008,  di  1
milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2010 per  l'assunzione  di  avvocati  e  procuratori  dello
Stato. 
 
  356. Le amministrazioni di  cui  ai  commi  345,  346,  349  e  355
trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  un
rapporto  informativo  sulle  assunzioni  effettuate  e  sugli  oneri
sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai  commi  da  345  a
357. 
 
  357. Il distacco  del  personale  dall'Agenzia  del  territorio  ai
comuni in attuazione dell'articolo  1,  comma  199,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  e'  disposto  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276. 
 
  358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello  Stato
degli  avanzi  di  gestione  conseguiti  dalle  agenzie  fiscali,  ad
esclusione dell'Agenzia del demanio,  tranne  quelli  destinati  alla
incentivazione del personale, e dagli utili  conseguiti  a  decorrere
dall'anno 2007 dalle societa' di cui all'articolo 59,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono  utilizzate  per  il
potenziamento delle strutture dell'amministrazione  finanziaria,  con
particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualita'
della  legislazione  e  alla  semplificazione  del  sistema  e  degli
adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate  in  uno
specifico capitolo di  entrata  sono  riassegnate,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad  apposito  capitolo  dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. 
 
  359. Al fine di potenziare l'azione di  contrasto  dell'evasione  e
dell'elusione  fiscale  e  le  funzioni  di  controllo,   analisi   e
monitoraggio  della  spesa  pubblica,   possono   essere   conferiti,
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il  30
giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone  di
particolare  e  comprovata  qualificazione  professionale,  anche  in
deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, e comunque per  un  numero  non  superiore  a  quattro
unita'. Ove tale facolta' venga esercitata, a  decorrere  dalla  data
dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti  dal
presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale  non
generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito. 
 
  360. Al fine di rafforzare l'attivita'  di  controllo  dell'Agenzia
delle entrate  attraverso  l'impiego  ottimale  delle  risorse  e  di
facilitare il rapporto  dei  contribuenti  con  gli  uffici,  con  il
regolamento di amministrazione di cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
possono essere  individuati  gli  uffici  competenti  a  svolgere  le
attivita' di controllo e di accertamento. Il  regolamento  si  ispira
anche ai seguenti criteri: 
   a) rafforzamento dell'attivita' di  controllo  in  relazione  alla
peculiarita'  delle  tipologie  di  contribuenti   e   alle   diverse
fattispecie di accertamento; 
   b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto  dei  principi  di
efficacia, efficienza  ed  economicita'  dell'azione  amministrativa,
nonche' facilitazione del rapporto dei contribuenti con  gli  uffici,
anche  attraverso  lo  sviluppo  delle  tecnologie   informatiche   e
telematiche; 
   c)  individuazione  dei  livelli   di   responsabilita'   relativi
all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza  e
complessita' degli stessi. 
 
  361.  Per  analoghe  esigenze  di  economicita'  e  di   speditezza
dell'azione amministrativa, la pubblicazione  dei  provvedimenti  dei
direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo
della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale,
nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I
siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine
di  consentire  la  ricerca,   la   consultazione,   l'estrazione   e
l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati. 
 
  362. Per il triennio 2008-2010, al fine di  assicurare  le  risorse
per il perseguimento degli  obiettivi  di  incremento  delle  entrate
tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed  extratributaria
contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo  59
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, nonche' nelle convenzioni e nei contratti di  servizio
triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le  agenzie
fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento  delle
agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio,  in
misura  non  inferiore  a  quella  stabilita  per  l'anno   2008   in
applicazione della normativa vigente. 
 
  363. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
in relazione alle cessioni di beni  e  alle  prestazioni  di  servizi
effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare
su supporto elettronico, distintamente per  ciascun  apparecchio,  le
singole operazioni. 
 
  364. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono  stabiliti  le  modalita'  di   memorizzazione   delle   singole
operazioni  nonche'  i  criteri,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
trasmissione   in   via   telematica,   distintamente   per   ciascun
apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni  di
cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, e successive  modificazioni,  con  il  medesimo
provvedimento sono stabilite le opportune credenziali,  le  modalita'
di memorizzazione delle singole operazioni,  le  specifiche  tecniche
necessarie  per  la  trasmissione  telematica  dei  dati  nonche'  le
modalita' di effettuazione dei controlli. 
 
  365. Le disposizioni di cui ai commi  363  e  364  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli  apparecchi  gia'
immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009. 
 
  366. In attesa della piena operativita' delle disposizioni  di  cui
ai commi da 363 a 365, a decorrere  dal  1°  gennaio  2008  l'Agenzia
delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota
della propria capacita' operativa all'effettuazione  di  accertamenti
mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363. 
 
  367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una societa'
interamente posseduta dalla societa' di cui all'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  una  o  piu'
convenzioni in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,
conseguenti  ai  provvedimenti  passati  in  giudicato   o   divenuti
definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008,  provvede  alla  gestione
del credito, mediante le seguenti attivita': 
   a) acquisizione  dei  dati  anagrafici  del  debitore  e  supporto
all'attivita' di quantificazione del credito effettuata  dall'ufficio
competente; 
   b) notificazione al debitore di un invito al  pagamento  entro  un
mese  dal  passaggio  in  giudicato   o   dalla   definitivita'   del
provvedimento   da   cui   sorge   l'obbligo   o   dalla   cessazione
dell'espiazione della pena in istituto; 
   c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine
per l'adempimento spontaneo. 
 
  368. Per assicurare lo svolgimento delle attivita'  affidatele,  la
societa' stipulante puo' assumere finanziamenti, compiere  operazioni
finanziarie,  rilasciare  garanzie,  costituire,  fermo  restando  il
rispetto delle  procedure  di  evidenza  pubblica,  societa'  con  la
partecipazione di privati  nonche'  stipulare  contratti,  accordi  e
convenzioni con societa' a prevalente partecipazione pubblica  ovvero
con societa' private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le  convenzioni  di
cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni
finanziarie. 
 
  369. Il Ministero della giustizia, con apposite  convenzioni,  puo'
incaricare  la  societa'  stipulante  di  svolgere  altre   attivita'
strumentali, ivi compresa la  gestione  di  eventuali  operazioni  di
cartolarizzazione del credito di cui al comma 367. 
 
  370. La remunerazione per lo svolgimento delle  attivita'  previste
dal comma 367 e' determinata, senza oneri aggiuntivi a  carico  della
finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi  del  medesimo
comma. 
 
  371. Lo statuto della  societa'  stipulante  riserva  al  Ministero
della giustizia  un'adeguata  rappresentanza  nei  propri  organi  di
amministrazione e di controllo. 
 
  372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al  comma  367,
sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni  altra
disposizione del  medesimo  decreto  incompatibile  con  il  presente
articolo. 
 
  373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367
a 372, determinate  rispetto  alla  media  annua  delle  entrate  nel
quinquennio  precedente,  affluiscono,   al   netto   degli   importi
occorrenti per la gestione  del  servizio  da  parte  della  societa'
stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato
per essere riassegnate alle unita' previsionali di base del Ministero
della giustizia e, in misura  non  superiore  al  20  per  cento,  ad
alimentare  il  fondo  unico  di   amministrazione   per   interventi
straordinari e senza carattere di continuita' a favore del  fondo  di
produttivita' del personale dell'amministrazione giudiziaria. 
 
  374. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 119: 
    1) dopo le  parole:  "le  societa'  per  azioni  residenti"  sono
inserite le seguenti: ", ai fini fiscali,"; 
    2) la parola: "italiani" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'articolo 168-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,"; 
    3) dopo le parole: "non possiedano" sono  inserite  le  seguenti:
"al momento dell'opzione"; 
    4)  le  parole:  "dell'1  per  cento",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "del 2 per cento"; 
   b) al comma 120, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  del
30 giugno 2007, in fase  di  prima  applicazione,  l'opzione  per  il
regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2008  e  ha  effetto
dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in  cui  i
requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine"; 
   c) al comma 134,  le  parole:  "Le  SIIQ"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "I  soggetti  residenti  presso  i  quali  i   titoli   di
partecipazione   detenuti   nelle   SIIQ   sono   stati   depositati,
direttamente  o  indirettamente,  aderenti  al  sistema  di  deposito
accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del  regolamento
CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n.
289, nonche' i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri
di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli"; 
   d) dopo il comma 134 e' inserito il seguente: 
  "134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal
comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, ad eccezione del comma 6". 
 
  375. Ai fini della determinazione delle quote di  cui  all'articolo
1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n.  1261,  per  cinque
anni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  non  si
applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, corami 1
e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
 
  376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla  data
di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e'
stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, nel testo pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il  numero  totale  dei
componenti del Governo a  qualsiasi  titolo,  ivi  compresi  ministri
senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari,  non  puo'  essere
superiore a sessanta  e  la  composizione  del  Governo  deve  essere
coerente con il principio stabilito dal  secondo  periodo  del  primo
comma dell'articolo 51 della Costituzione. 
 
  377. A far data dall'applicazione, ai  sensi  del  comma  376,  del
decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non
compatibili con la riduzione dei Ministeri di  cui  al  citato  comma
376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno  2001,  n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2001,  n.
317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18  maggio  2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater,  2-quinquies,
10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a),  19-bis,  19-quater,  22,
lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del  medesimo  decreto-legge  n.
181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  233  del
2006, e successive modificazioni. 
 
  378. I compensi dei Commissari  straordinari  di  Governo,  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti  del
20 per cento dal 1° gennaio 2008. 
 
  379. Per gli anni 2008-2010 le  disposizioni  che  disciplinano  il
patto di stabilita' interno degli enti locali di cui  all'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  modificate  e  integrate
come segue: 
   a) al comma 676, le  parole:  "per  il  triennio  2007-2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010"; 
   b) al comma 677, le parole: "2007, 2008 e  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010"; 
   c) dopo il comma 678 e' inserito il seguente: 
  "678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per
l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i  dati  triennali
originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra"; 
   d) dopo il comma 679 e' inserito il seguente: 
  "679-bis. Per gli anni 2008-2010 il  concorso  alla  manovra  delle
province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679,  che
presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005  del
saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680,  e'  pari  a  zero.
Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di  cui  al  comma  681
sono pari al corrispondente  saldo  finanziario  medio  del  triennio
2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito  dalla
somma  algebrica  degli  importi  risultanti  dalla  differenza   tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti per la parte in conto capitale,  al  netto  delle
entrate  derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle   spese
derivanti dalla concessione di crediti"; 
   e) il comma 681 e' sostituito dai seguenti: 
  "681. Per il rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno gli enti devono con-seguire un saldo finanziario  in  termini
di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola  competenza
mista, per gli esercizi 2008, 2009 e  2010,  pari  al  corrispondente
saldo  medio  del  triennio   2003-2005   migliorato   della   misura
annualmente determinata ai sensi del comma 678,  lettera  c),  ovvero
dei commi 679 e 679-bis. Per il solo  anno  2008  gli  enti  che  nel
triennio 2003-2005 hanno registrato  un  saldo  medio  di  competenza
mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire
l'obiettivo di miglioramento  in  termini  di  saldo  finanziario  di
competenza mista  o,  in  alternativa,  in  termini  di  cassa  e  di
competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei  commi
142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno. 
  681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che  presentano,  nel
triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto  capi-tale
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare  e  mobiliare,
non destinate nel medesimo  triennio  all'estinzione  anticipata  dei
prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali,
al netto delle riscossioni di crediti,  gli  obiettivi  programmatici
per  gli  anni  2008-2010  sono  ridotti  di  un  importo  pari  alla
differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite
del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato  ai  sensi
dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza  sia  positiva.
In  caso  di  differenza  pari  a  zero  o  negativa  gli   obiettivi
programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario
medio del triennio  2003-2005  calcolato  in  termini  di  competenza
mista"; 
   f) al comma 683, primo periodo, le parole: "Ai fini del comma 686,
il saldo finanziario per ciascuno degli anni  2007,  2008  e  2009  e
quello medio del  triennio  2003-2005  sono  calcolati,  sia  per  la
gestione di competenza sia per  quella  di  cassa,"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello
medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per
la gestione di competenza sia per quella di cassa  e,  per  gli  anni
2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,"; 
   g) il comma 684 e' sostituito dal seguente: 
  "684. Il bilancio di previsione  degli  enti  locali  ai  quali  si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo  le  previsioni  di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale  che,  unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa  di  entrate  e  spese  di  parte
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di  crediti,
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il  patto.  A
tal fine, gli enti locali sono tenuti  ad  allegare  al  bilancio  di
previsione  un  apposito  prospetto  contenente  le   previsioni   di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto  di
stabilita' interno"; 
   h) il comma 685 e' sostituito dal seguente: 
  "685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la
finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore  a
5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro  trenta  giorni  dalla  fine  del   periodo   di   riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita' interno nel  sito  "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it",  le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella  di
cassa, attraverso un  prospetto  e  con  le  modalita'  definiti  con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Con lo stesso  decreto  e'  definito  il  prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei
commi 678, 679,  679-bis  e  681-bis.  La  mancata  trasmissione  del
prospetto dimostrativo  degli  obiettivi  pro-grammatici  costituisce
inadempimento  al   patto   di   stabilita'   interno.   La   mancata
comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento  ai
sensi del comma 688,  secondo  le  indicazioni  di  cui  allo  stesso
decreto, determina per  l'ente  inadempiente  l'assoggettamento  alle
regole del patto di stabilita' interno"; 
   i) dopo il comma 685 e' inserito il seguente: 
  "685-bis.  Al  fine  di  attivare,  con  la  partecipazione   delle
associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di  acquisizione  di
dati riguardanti la competenza finanziaria  dei  bilanci  degli  enti
locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni  degli
enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con  il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti  i  contenuti  e  le
modalita' per monitorare, in corso d'anno,  gli  accertamenti  e  gli
impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali  adeguate
alle esigenze della finanza pubblica. La concreta  realizzazione  del
sistema  e'   effettuata   previa   quantificazione   dei   costi   e
individuazione della relativa copertura finanziaria"; 
   l) al comma 686, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La
mancata trasmissione della certificazione  costituisce  inadempimento
al patto di stabilita' interno"; 
   m) dopo il comma 686 e' inserito il seguente: 
  "686-bis. Qualora  si  registrino  preleva-menti  dai  conti  della
tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in
materia  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  adotta  adeguate  misure  di   contenimento   dei
prelevamenti". 
 
  380. La facolta' della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e  della
provincia autonoma di Bolzano di applicare le  regole  del  patto  di
stabilita' interno nei confronti dei loro enti  strumentali,  nonche'
per  gli  enti  a  ordina-mento  regionale  o  provinciale,  prevista
all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
estesa anche nei confronti  delle  universita'  non  statali  di  cui
all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
 
  381.  I  contratti  di   strumenti   finanziari   anche   derivati,
sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati  alla  massima
trasparenza. 
 
  382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le  informazioni
ed essere redatti secondo le indicazioni specificate  in  un  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da  emanare  sentite  la
CONSOB e la  Banca  d'Italia.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze verifica la conformita' dei contratti al decreto. 
 
  383.  La  regione  o  l'ente  locale  sottoscrittore  di  strumenti
finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente  di  aver
preso  piena  conoscenza  dei  rischi  e  delle  caratteristiche  dei
medesimi, evidenziando in apposita  nota  allegata  al  bilancio  gli
oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attivita'. 
 
  384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 e'  elemento
costitutivo  dell'efficacia  dei  contratti.  In  caso  di  contratti
stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382  o  al  comma
383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei
provvedimenti di competenza. 
 
  385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al  comma  660
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  puo'  essere
assunto a riferimento per il patto di  stabilita'  interno  il  saldo
finanziario,  anche  prima  della  conclusione  del  procedimento   e
dell'approvazione del decreto previsti dal  comma  656  del  medesimo
articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo  le  regole
di cui al secondo e al terzo  periodo  del  comma  665  dello  stesso
articolo abbia conseguito al proprio termine esiti  positivi  per  il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
 
  386. E' prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal  rispetto  degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, gia' prevista per gli anni
2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche
per frazione di anno, l'organo consiliare e' stato  commissariato  ai
sensi  degli  articoli  141  e  143  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per  il  personale,  si
applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi
negli obiettivi del patto di stabilita' interno. 
 
  387.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  introdotto
dall'articolo  6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per   il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano
essere approvati nel triennio  2008-2010,  restano  determinati,  per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle  misure  indicate  nelle
Tabelle A e B allegate alla presente legge,  rispettivamente  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo  speciale
destinato alle spese in conto capitale.