art. 2 (commi 101-200)
  101. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
amministrazione,  da   adottare   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati i criteri  e  le  procedure
per l'assunzione del personale di  cui  al  comma  100,  nonche'  per
l'assegnazione  delle  risorse   finanziarie   alle   amministrazioni
interessate. 
 
  102. Al fine di rafforzare la legalita' e  il  miglioramento  delle
condizioni di  vita  dei  territori  in  cui  opera  la  criminalita'
organizzata di tipo mafioso o  similare,  e'  istituito  a  decorrere
dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il  "Fondo  per  la
legalita'". Al Fondo  confluiscono  i  proventi  derivanti  dai  beni
mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni. 
 
  103. A valere sulle risorse del Fondo di  cui  al  comma  102  sono
finanziati, anche parzialmente, progetti  relativi  al  potenziamento
delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze  di  polizia,
al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione  e  al
recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al  recupero  o
alla realizza zione di strutture pubbliche e  alla  diffusione  della
cultura della legalita'. 
 
  104. Le modalita' di accesso al Fondo di  cui  al  comma  102  sono
stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  emanare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Con  lo
stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi  102
e 103. 
 
  105.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  alle   vittime   della
criminalita' organizzata,  di  cui  all'articolo  1  della  legge  20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari
superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  ai  loro  familiari
superstiti, nonche' ai sindaci vittime di atti criminali  nell'ambito
dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti,
sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi  3  e  4,  della
legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106. 
 
  106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a)  all'articolo  4,  comma  2,  le  parole:  "calcolata  in  base
all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti:  "in  misura
pari all'ultima retribuzione"; 
   b) all'articolo 5, comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorche'  non  conviventi
con la  vittima  alla  data  dell'evento  terroristico,  e'  altresi'
attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno  vitalizio  non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23  novembre  1998,  n.
407, e successive modificazioni"; 
   c) all'articolo 9, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  "Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il  beneficio  di  cui
all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203"; 
   d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "I benefici di cui alla presente legge  si  applicano  anche
agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio  1961,
dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti  in  Italia
al momento dell'evento"; 
   e) all'articolo 16, comma  1,  dopo  le  parole:  "dall'attuazione
della presente legge" sono inserite  le  seguenti:  ",  salvo  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo". 
 
  107.  Al  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
   "7-bis. Alla cessazione  dello  stato  di  emergenza,  le  regioni
completano gli inter-venti di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi
territori secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto  e  delle
ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di  emergenza,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal  Ministro  dell'interno  e
dai commissari delegati"; 
 
   b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: "alla fine  dello  stato
di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012"; 
   c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
   "Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma  del
dicembre  2000)  -  1.  Alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza
dichiarato  a  seguito  del  sisma  del  16  dicembre  2000,  che  ha
interessato  i  comuni  della  provincia  di  Terni,  continuano   ad
applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101  del  22
dicembre  2000   del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6  dell'ordinanza
n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile"; 
 
   d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito il seguente: 
   "5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi  di
cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di  euro  sulla  base
delle certificazioni analitiche del Ministero  dell'interno  relative
all'anno  2006,  sono  assegnati  annualmente  per  il   quinquiennio
2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura  di  un
quinto per ciascun anno del suddetto quinquiennio"; 
 
   e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 e' aggiunto
il seguente: "Alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  per  il
quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attivita'  previste
dal presente comma, quantificate in 17  milioni  di  euro,  assumendo
come base di  calcolo  la  spesa  sostenuta  nel  2006  sono  erogate
annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un
quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio"; 
   f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
   "5-bis. Alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza  le  risorse
giacenti nelle contabilita' speciali istituite ai sensi del  comma  3
dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro  dell'interno,  delegato
per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  n.  2668  del  28
settembre 1997 sono versate nelle contabilita'  speciali  di  cui  al
comma 5 ed  utilizzate  per  il  completamento  degli  interventi  da
ultimare. 
   5-ter.  Alla  cessazione  dello  stato  di   emergenza,   per   la
prosecuzione e per  il  completamento  del  programma  di  interventi
urgenti di cui al capo I del presente decreto, le  regioni  Marche  e
Umbria sono autorizzate a contrarre  mutui  a  fronte  dei  quali  il
Diparti-mento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con
contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno
degli esercizi 2008, 2009 e 2010". 
 
  108. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  107,
lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla
lettera f) del medesimo comma 107. 
 
  109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni  dei  termini
dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e  3,
dell'ordinanza  n.  2668  del  28  settembre   1997,   del   Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione  civile,
dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza  n.  2728  del  22  dicembre
1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento  della
protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908
del 30 dicembre 1998, del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile,  e  della  sospensione  dei
pagamenti   dei   contributi    previdenziali,    assistenziali    ed
assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28
settembre  1997,  del  Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile,  e  successive  modificazioni,
possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato
dalla sospensione,  corrispondendo  l'ammontare  dovuto  per  ciascun
tributo  e  contributo  oggetto  della  sospensione  al   netto   dei
versamenti gia' eseguiti nella misura e con le modalita' da stabilire
nei limiti di 50 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti  agevolativi  in
materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi  fiscali
e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la
propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione
si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a
titolo di capitale e interessi, diminuita al 30  per  cento,  in  due
rate di eguale ammontare, la prima delle quali  deve  essere  versata
entro il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre  2008.  E
mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la
decadenza dal beneficio di cui al presente comma. 
 
  111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al
monitoraggio  degli  oneri  di   cui   al   comma   110,   informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di  cui  all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai  sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della  legge  n.  468  del  1978,  prima
dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle  misure  di  cui  al
primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,  corredati
da apposite relazioni illustrative. 
 
  112. Allo scopo di potenziare  la  dotazione  dei  mezzi  aerei  di
soccorso civile nelle azioni di  contrasto  e  di  spegnimento  degli
incendi boschivi, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro  per
l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento  della  protezione  civile,  di  velivoli
antincendio. 
 
  113.  Nell'ambito  delle   risorse   disponibili,   in   attuazione
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,  i
termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27  dicembre
2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. 
 
  114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni
e delle attivita' produttive dei comuni della regione Veneto  colpiti
da  eventi  alluvionali  nell'anno  2007  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007,  n.  3621,  e'
autorizzato un contributo straordinario di 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2008. 
 
  115. Ad integrazione di quanto  stabilito  dall'articolo  1,  comma
1013, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  il  definitivo
completamento degli interventi di ricostruzione nei  territori  delle
regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del  1980,
del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23  gennaio  1992,  n.  32,  e
successive modificazioni,  e'  autorizzato  un  ulteriore  contributo
decennale di 5  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008,  da
erogare, alle  medesime  regioni,  secondo  modalita'  e  criteri  di
ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. 
 
  116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai  commi  1008  e
1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  avviene
nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
 
  117.  All'articolo  1,  comma   1,   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  14  novembre  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del  18  novembre  2002,  dopo  le  parole:
"avevano  la  residenza"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  la  sede
operativa". 
 
  118. Al fine di agevolare la ripresa e  il  rilancio  dell'economia
nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso  che
ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni  di
Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e
per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte  a
prevenire  le  conseguenze  di  eccezionali  eventi  alluvionali,  e'
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare un fondo di 3  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  119. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari  e
le modalita' per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di  cui
al comma 118. 
 
  120. Il Fondo  per  lo  sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile  in
agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,   e'   altresi'   destinato   al   ricambio
generazionale e allo sviluppo delle  imprese  giovanili  nel  settore
della pesca. 
 
  121. Al fine di favorire l'accesso al  credito  e  al  mercato  dei
capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e
dell'acquacoltura,  le  disponibilita'  del  Fondo  centrale  per  il
credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo
26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono destinate  agli  interventi  di
cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. 
 
  122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rifinanziata  per  l'importo
di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo  per
la   razionalizzazione   e   la   riconversione   della    produzione
bieticolo-saccarifera in Italia per il  terzo  anno  del  quinquennio
previsto dalla normativa comunitaria. 
 
  123. Le disponibilita' gia' destinate al  fondo  per  le  crisi  di
mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, nel limite di 30 milioni  di  euro,  per  essere  direttamente
riassegnate, per l'anno 2008, ad  integrazione  della  dotazione  del
fondo di cui al comma 122. 
 
  124. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e' aggiunta la seguente lettera: 
   "f-bis)  pratiche  di  gestione  forestale   sostenibile   attuate
attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock
di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste". 
 
  125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5  della
legge 24 dicembre 2004, n. 313, e' autorizzata la spesa di 2  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009  a  valere  sulle
disponibilita' di cui all'articolo 1,  comma  1084,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
 
  126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti  degli  imprenditori
agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai
sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44,  hanno  concesso
agli  imprenditori  medesimi  finanziamenti   su   cui   sono   stati
autorizzati i concorsi  negli  interessi  dichiarati  illegittimi  ai
sensi della decisione 971612/CE  della  Commissione,  del  16  aprile
1997, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituita una commissione di tre esperti, di cui  uno  designato  dal
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  uno  dal  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  ed  uno  dalla  regione
Sardegna. La commissione presenta al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri le proposte per  la  ristrutturazione  dei  predetti  debiti
entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni  comunitarie
in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi
pendenti,  le  procedure  di  riscossione  e  recupero,  nonche'   le
esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di
entrata in vigore della presente legge. 
 
  127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato
e  di  contrastare  l'andamento  anomalo  dei  prezzi  nelle  filiere
agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della  leale
concorrenza tra gli operatori e  della  difesa  del  made  in  Italy,
l'Osservatorio del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti  alimentari
integrando le rilevazioni  effettuate  ai  sensi  dell'articolo  127,
comma 3, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  con  particolare
riferimento a quelli al dettaglio. 
 
  128. I dati  aggregati  rilevati  sono  resi.pubblici,  almeno  con
cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet  del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  la
stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti
radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia. 
 
  129. L'Ispettorato centrale per il  controllo  della  qualita'  dei
prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005,  n.  182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231,
effettua i controlli nelle filiere  agroalimentari  in  cui  si  sono
manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai
sensi del comma 127. 
 
  130. Il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
riferisce sugli esiti delle attivita' di controllo di  cui  al  comma
129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le  proposte
per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei
fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari. 
 
  131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione  di  panieri
di  prodotti  alimentari  di  generale  e  largo   consumo,   nonche'
l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso
strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
i quali sono disponibili, in tutto o in  parte,  tali  panieri  e  di
quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati. 
 
  132. Per le finalita' di cui ai commi da 127 a 131  e'  autorizzata
la spesa di 100.000 euro a  decorrere  dall'anno  2008.  Al  relativo
onere    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,  del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 
 
  133.  Per  le  attivita'  di  progettazione  delle  opere  previste
nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1,  comma
1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata  la  spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008  e  2009  a  valere
sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per  i  medesimi
anni ed e' altresi' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1,  comma  1060,  lettera  c),  della  stessa   legge.   E'   inoltre
autorizzato, per la  prosecuzione  del  suddetto  Piano,  l'ulteriore
contributo di 100 milioni di euro per la durata di  quindici  anni  a
decorrere dall'anno 2011, cui  si  provvede  mediante  riduzione  dei
contributi annuali previsti dalle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui
all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e
all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, che conseguentemente vengono soppresse. 
 
  134. Le cooperative e i loro consorzi di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  227,  che  abbiano  sede  ed
esercitino prevalentemente le loro attivita'  nei  comuni  montani  e
che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto,  esercitino
attivita' di sistemazione e manutenzione  agraria,  forestale  e,  in
genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono  ricevere  in
affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o  servizi
non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e  dagli
altri enti di diritto pubblico, in deroga alle  vigenti  disposizioni
di legge e anche tramite apposite convenzioni: 
   a)  lavori  attinenti  alla  valorizzazione  e  alla  gestione   e
manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la
selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere  di  difesa  e  di
consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica,  le  opere  e  i
servizi di bonifica e a verde; 
   b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui
alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative  di
produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la  realizzazione  e
la gestione di impianti di produzione di calore alimentati  da  fonti
rinnovabili di origine agricolo-forestale. 
 
  135. Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206,  recante
norme in favore delle produzioni agricole  danneggiate  da  organismi
nocivi, e' inserito il seguente: 
   "Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai  danni  e  al  mancato
reddito  dovuti  agli  attacchi  della  malattia  fungina  plasmopara
viticola, nota altresi' con il nome di  "peronospora",  avvenuti  nel
2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo  andamento  stagionale  e
del perdurare del caldo eccessivo, quali  condizioni  da  considerare
come avversita' atmosferiche assimilabili a una  calamita'  naturale,
ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 1857/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato
agli aiuti di Stato a favore delle piccole  e  medie  imprese  attive
nella  produzione  di  prodotti  agricoli  e  recante  modifica   del
regolamento (CE) n. 701 2001 della Commissione, del 12 gennaio  2001,
e  in  tal  senso  da  poter  consentire  la  concessione  di   aiuti
compatibili  con  il  mercato  comune  ai  sensi  dell'articolo   87,
paragrafo 3, lettera c),  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea  e  non  essere  soggetti  all'obbligo  di  notifica  di  cui
all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE)  n.  185712006,
e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa  di  50  milioni  di  euro  a
valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui  all'articolo  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
viene ridotto per un importo di  150  milioni  di  euro  al  fine  di
compensare gli effetti, da trasferire entro un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana,
che utilizza tale importo in favore delle aziende  danneggiate  dagli
attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti  di  ripartizione
che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato
regolamento (CE) n. 185712006". 
 
  136. Ai fini della piena attuazione della direttiva  2001n71CE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  settembre  2001,  con
particolare riferimento all'articolo 2 della  direttiva  medesima,  i
finanziamenti e gli incentivi di cui al  secondo  periodo  del  comma
1117 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. 
 
  137. La procedura del riconoscimento in  deroga  del  diritto  agli
incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge  n.
296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio,
e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, e'  completata  dal
Ministro   dello   sviluppo   economico,   sentite   le   Commissioni
parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
  138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della  legge  23  dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie  in  cui
la  persona  giuridica  gestore  della  rete   di   teleriscaldamento
alimentata con biomassa o  ad  energia  geotermica  coincida  con  la
persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale  persona  giuridica
puo' utilizzare in compensazione il credito. 
 
  139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater,
comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo  2006,  n.  81,  come  sostituito
dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello  Stato,  nella  misura
del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in
consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del  tenore
energetico. 
 
  140.  Ai  fini  del  conseguimento   degli   obiettivi   indicativi
nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al  comma
139 puo' essere incrementata con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di con-certo con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare. 
 
  141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7,  della  legge  14  novembre
1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007,  il  valore  medio  del
prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento  del  costo  evitato  di
combustibile  di  cui  al  titolo  II,  punto  7,  lettera  b),   del
provvedimento del Comitato interministeriale  dei  prezzi  29  aprile
1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12  maggio
1992, e successive modificazioni, e' determinato  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva  struttura
dei costi nel mercato del gas naturale. 
 
  142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80, le parole da: "iniziative a vantaggio dei consumatori" fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "progetti a  vantaggio
dei consumatori di energia elettrica e gas,  approvati  dal  Ministro
dello sviluppo economico su  proposta  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di
altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie". 
 
  143.  La  produzione  di  energia   elettrica   mediante   impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio  in
data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova  costruzione,
rifacimento o potenziamento, e' incentivata con i meccanismi  di  cui
ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalita'  e'  incentivata  la
sola quota di produzione di energia elettrica imputabile  alle  fonti
energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che  impiegano  anche
altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita' di  calcolo  di
tale quota sono definite, entro no-vanta giorni dalla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare. 
 
  144.  La  produzione  di  energia   elettrica   mediante   impianti
alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata  alla  presente
legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt  (MW),
e' incentivata mediante il rilascio  di  certificati  verdi,  per  un
periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo  1,  comma  382,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  I  predetti  certificati  sono
utilizzabili per assolvere all'obbligo  della  quota  minima  di  cui
all'articolo 11  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79.
L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e'
regolata sulla base  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387. 
 
  145.  La  produzione  di  energia   elettrica   mediante   impianti
alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata  alla  presente
legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa
nel sistema elettrico, ha  diritto,  in  alternativa  ai  certificati
verdi di cui al comma 144  e  su  richiesta  del  produttore,  a  una
tariffa fissa onnicomprensiva di entita' variabile  a  seconda  della
fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3,  per  un
periodo  di  quindici  anni,  fermo  restando   quanto   disposto   a
legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da  allevamento
e forestali ottenute nell'ambito di intese  di  filiera  o  contratti
quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia
elettrica e' remunerata, con le medesime modalita',  alle  condizioni
economiche previste  dall'articolo  13  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al  presente
comma puo' essere variata, ogni tre anni, con  decreto  del  Ministro
dello   sviluppo   economico,   assicurando   la   congruita'   della
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle  fonti
energetiche rinnovabili. 
 
  146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attivita'  produttive"
fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  il
periodo 2007-2012 la medesima quota e'  incrementata  annualmente  di
0,75 punti percentuali.  Con  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare,  sentita  la  Conferenza  unificata,  sono
stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota  per  gli  anni
successivi al 2012". 
 
  147.  A  partire  dal  2008,  i  certificati  verdi,  ai  fini  del
soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo  11,  comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  hanno  un  valore
unitario pari a 1 MWh  e  vengono  emessi  dal  Gestore  dei  servizi
elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di  cui
al comma 143, in numero pari al prodotto della  produzione  netta  di
energia  elettrica  da  fonti   rinnovabili   moltiplicata   per   il
coefficiente, riferito  alla  tipologia  della  fonte,  di  cui  alla
tabella  2  allegata  alla  presente  legge,  fermo  restando  quanto
disposto a legislazione vigente in materia di biomasse  agricole,  da
allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di  filiera  o
contratti quadro oppure di filiere corte. 
 
  148. A partire dal 2008, i certificati  verdi  emessi  dal  GSE  ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al  MWh
elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato
in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore  medio
annuo  del  prezzo  di  cessione  dell'energia   elettrica   definito
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  in  attuazione
dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
n. 387, registrato nell'anno precedente  e  comunicato  dalla  stessa
Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere  dal  2008.  E
valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella  2  per
le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere  aggiornati,
ogni tre anni, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
assicurando   la   congruita'    della    remunerazione    ai    fini
dell'incentivazione   dello   sviluppo   delle   fonti    energetiche
rinnovabili. 
 
  149. A partire dal 2008 e  fino  al  raggiungimento  dell'obiettivo
minimo della copertura del  25  per  cento  del  consumo  interno  di
energia  elettrica   con   fonti   rinnovabili   e   dei   successivi
aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il  GSE,
su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in  scadenza
nell'anno,  ulteriori  rispetto  a  quelli  necessari  per  assolvere
all'obbligo  della  quota  minima   dell'anno   precedente   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  a  un
prezzo  pari  al  prezzo  medio  riconosciuto  ai  certificati  verdi
registrato nell'anno precedente dal  Gestore  del  mercato  elettrico
(GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno. 
 
  150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto
dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e  c)
del presente comma sono adottati di concerto con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, inoltre: 
   a) sono stabilite le modalita' per assicurare la  transizione  dal
precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi
da 143 a 157 nonche' le modalita' per l'estensione dello scambio  sul
posto a tutti  gli  impianti  alimentati  con  fonti  rinnovabili  di
potenza nominale media annua non superiore a 200 kW,  fatti  salvi  i
diritti di officina elettrica; 
   b) sono stabiliti i criteri per  la  destinazione  delle  biomasse
combustibili, di cui all'allegato X  alla  parte  quinta,  parte  II,
sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  a  scopi
alimentari, industriali ed energetici; 
   c) sono stabilite le modalita' con le quali  gli  operatori  della
filiera di produzione e  distribuzione  di  biomasse  sono  tenuti  a
garantire la provenienza, la tracciabilita'  e  la  rintracciabilita'
della filiera, anche ai fini  dell'applicazione  dei  coefficienti  e
delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3; 
   d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11,  comma  5,
del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79.  Nelle  more  trovano
applicazione, per quanto compatibili, gli  aggiornamenti  emanati  in
attuazione dell'articolo 20, comma  8,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387. 
 
  151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati  verdi,
di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si applica  ai  soli  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al
31 dicembre 2007. 
 
  152. La produzione di energia elettrica da impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio  in  data  successiva  al  31
dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui  ai  commi
da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non  beneficino  di
altri incentivi pubblici di natura  nazionale,  regionale,  locale  o
comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto  interessi
con capitalizzazione anticipata. 
 
  153. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce: 
  a) le modalita' di erogazione delle tariffe di cui al comma 145; 
   b) le modalita' con le quali le  risorse  per  l'erogazione  delle
tariffe di cui al comma 145, nonche' per il  ritiro  dei  certificati
verdi di cui al  comma  149,  trovano  copertura  nel  gettito  della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica. 
 
  154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati: 
   a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387; 
   b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  155. Allo  scopo  di  assicurare  il  funziona-mento  unitario  del
meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da  quelli  di
cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi,  continuano  a
beneficiare  dei  medesimi  certificati,  fermo  restando  il  valore
unitario dei certificati verdi di 1 MWh,  di  cui  al  comma  147.  I
predetti certificati  sono  utilizzabili  per  assolvere  all'obbligo
della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo  16
marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144. 
 
  156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da
quelli di cui al comma  143  continuano  ad  attribuirsi  i  predetti
certificati verdi in misura corrispondente alla produzione  netta  di
energia elettrica. 
 
  157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20,  resta  fermo  in
otto anni. 
 
  158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a)  al  comma  3,  le  parole:  "o  altro  soggetto  istituzionale
delegato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "o   dalle   province
delegate"; 
   b) al comma 3, dopo le parole: "del patrimonio  storico-artistico"
sono inserite le seguenti: ", che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico"; 
   c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata  dal  Ministero  dei
trasporti,  sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio
marittimo da parte della competente autorita' marittima"; 
   d) dopo il primo periodo del comma 4 e' inserito il seguente:  "In
caso  di  dissenso,  purche'  non  sia   quello   espresso   da   una
amministrazione   statale   preposta    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del  patrimonio  storico-artistico,  la
decisione, ove non diversamente e specificamente  disciplinato  dalle
regioni, e' rimessa alla Giunta regionale ovvero  alle  Giunte  delle
province autonome di Trento e di Bolzano"; 
   e) al secondo periodo del comma 4, le parole: ",  in  ogni  caso,"
sono soppresse e,  dopo  le  parole:  "a  seguito  della  dismissione
dell'impianto" sono  aggiunte  le  seguenti:  "o,  per  gli  impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e
recupero ambientale"; 
   f) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
b) e c)" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettere b) e c)"; 
   g) al comma 5, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Ai
medesimi impianti, quando la capacita' di generazione  sia  inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto,
con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina  della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni. Con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere  individuate
maggiori soglie di capacita' di  generazione  e  caratteristiche  dei
siti di  installazione  per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'"; 
   h) al comma 10 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore delle  linee  guida.  In  caso  di  mancato
adeguamento entro il predetto termine, si applicano  le  linee  guida
nazionali". 
 
  159.  Per  gli  impianti  alimentati  da   fonti   rinnovabili   la
dimostrazione  di  avere  concretamente  avviato   la   realizzazione
dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori
e' fornita anche con la prova di avere svolto le  attivita'  previste
dal  terzo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  15   del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo  1,  comma
75, della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
 
  160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  e
successive  modificazioni,  sia  presentata  da  una  amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163, le conseguenti  attivita'  sono  soggette  alla  disciplina  del
medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
  161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 e' allegata la seguente
tabella: 
    

"Tabella A                                             (Articolo 12)
                  Fonte                                    Soglie
 1   Eolica                                                 60 kW
 2   Solare fotovoltaica                                    20 kW
 3   Idraulica                                             100 kW
 4   Biomasse                                              200 kW
 5   Gas di discarica, gas residuati
     dai  processi  di depurazione e
     biogas                                                250 kW" .

    
  162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza  energetica
e' istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato  di  previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per  il
risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di
euro.  Il  Fondo  e'  finalizzato  al   finanziamento   di   campagne
informative sulle misure che  consentono  la  riduzione  dei  consumi
energetici per migliorare l'efficienza  energetica,  con  particolare
riguardo all'avvio di  una  campagna  per  la  progressiva  e  totale
sostituzione delle lampadine  a  incandescenza  con  quelle  a  basso
consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento  dell'efficienza
della pubblica  illuminazione  e  per  sensibilizzare  gli  utenti  a
spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione standby  quando  non
sono utilizzati. A decorrere  dal  1°  gennaio  2010  e'  vietata  la
commercializzazione  di  elettrodomestici  appartenenti  alle  classi
energetiche inferiori rispetto  alla  classe  A,  nonche'  di  motori
elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno  di  apparati.
Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  stabilisce,  con   proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
principi  e  i  criteri  a  cui  si  devono  informare  le   campagne
informative di cui al presente comma. 
 
  163. A decorrere dal 1° gennaio  2011  sono  vietate  in  tutto  il
territorio nazionale l'importazione, la distribuzione  e  la  vendita
delle  lampadine  a   incandescenza,   nonche'   l'importazione,   la
distribuzione  e  la  vendita  degli  elettrodomestici  privi  di  un
dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla  rete
elettrica. 
 
  164. Il gestore di rete connette senza indugio  e  prioritariamente
alla rete gli  impianti  che  generano  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto  delle  direttive
impartite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
 
  165. Al  comma  2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere: 
   "f-bis) sottopongono a termini  perentori  le  attivita'  poste  a
carico  dei  gestori  di  rete,  individuando  sanzioni  e  procedure
sostitutive in caso di inerzia; 
   f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23  della
direttiva 2003/541 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge  14
novembre 1995, n. 481, procedure di  risoluzione  delle  controversie
insorte fra produttori e gestori  di  rete  con  decisioni,  adottate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  vincolanti  fra  le
parti; 
   f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui
la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia  prodotta
ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui; 
   f-quinquies)  prevedono  che   gli   interventi   obbligatori   di
adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano  tutte
le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete
e tutte le installazioni di connessione, anche per gli  impianti  per
autoproduzione,  con  parziale  cessione   alla   rete   dell'energia
elettrica prodotta; 
   f-sexies) prevedono che i costi associati alla  connessione  siano
ripartiti con le modalita' di cui alla  lettera  f)  e  che  i  costi
associati allo sviluppo della rete siano a carico del  gestore  della
rete; 
   f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire
la  diffusione,  presso  i  siti  di   consumo,   della   generazione
distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti  eserciti
tramite societa' terze, operanti nel settore dei servizi  energetici,
comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili". 
 
  166.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  ad
emanare, con proprio decreto, misure e  linee  di  indirizzo  tese  a
promuovere  e  realizzare  gli  adeguamenti  della   rete   elettrica
ulteriori  che  risultino  necessari  per  la   connessione   ed   il
dispacciamento   dell'energia   elettrica   generata   con   impianti
alimentati da fonti rinnovabili. 
 
  167.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni  dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce  con
proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento  dell'energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria  per  raggiungere
l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012,
e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. 
 
  168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani  o  programmi
in materia di promozione delle fonti  rinnovabili  e  dell'efficienza
energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o  programmi,
provvedono  a  definirli,  e  adottano  le  iniziative   di   propria
competenza per concorrere  al  raggiungimento  dell'obiettivo  minimo
fissato di cui al comma 167. 
 
  169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni  di
cui ai commi da 167 a  172,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
verifica per ogni regione  le  misure  adottate,  gli  interventi  in
corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati  ottenuti  al
fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne da'
comunicazione con relazione al Parlamento. 
 
  170.  Nel  caso  di   inadempienza   dell'impegno   delle   regioni
relativamente a quanto previsto al comma  168,  ovvero  nel  caso  di
provvedimenti  delle  medesime  regioni  ostativi  al  raggiungimento
dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un
motivato richiamo  a  provvedere  e  quindi,  in  caso  di  ulteriore
inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede
entro gli ulteriori sei mesi con le modalita' di cui  all'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
 
  171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province  e  dei
comuni nelle  iniziative  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di
incremento  delle  fonti  energetiche  rinnovabili   nei   rispettivi
territori. 
 
  172.  Con  accordi  di  programma,  il  Ministero  dello   sviluppo
economico o altri Ministeri interessati e le  regioni  promuovono  lo
sviluppo delle  imprese  e  delle  attivita'  per  la  produzione  di
impianti, ed apparecchi, e interventi  per  le  fonti  rinnovabili  e
l'efficienza energetica, con particolare attenzione  alle  piccole  e
medie imprese, avvalendosi in particolare delle  risorse  del  Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013. 
 
  173. Nell'ambito delle disponibilita' di cui  all'articolo  12  del
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  19  febbraio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e  ai
fini dell'applicazione dell'articolo  6  del  medesimo  decreto,  gli
impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili  sono  enti  locali
sono considerati rientranti nella  tipologia  dell'impianto,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto. 
 
  174. L'autorizzazione di  cui  al  comma  3  dell'articolo  12  del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la  costituzione  e
l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui  soggetti  responsabili
sono  enti  locali,  ove  necessaria  ai  sensi  della   legislazione
nazionale o regionale vigente e in relazione alle  caratteristiche  e
alla  ubicazione  dell'impianto,  e'  rilasciata  a  seguito  di   un
procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo  articolo
12 per il complesso degli impianti. 
 
  175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al
comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di  distribuzione  di
gas e' bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro  due  anni
dall'individuazione  del  relativo  ambito  territoriale,  che   deve
avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto"; 
 
   b) al comma 4, le parole: "nuove scadenze" sono  sostituite  dalle
seguenti: "nuove gare" e le  parole:  "limitatamente  al  periodo  di
proroga" sono sostituite dalle seguenti: "fino al nuovo affidamento";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma
1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di  cui
all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma  15-quater,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che  si  intendono
estese a tutti i servizi pubblici locali a rete". 
 
  176. Al fine di  garantire  lo  sviluppo  e  la  continuita'  della
ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso  collegate,
come le celle a combustibile, quali componenti ideali di  un  sistema
energetico sostenibile, in grado di soddisfare la  domanda  crescente
di energia riducendo gli effetti dannosi per  l'ambiente,  a  livello
locale e globale, e' istituito, presso il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per  la  Piattaforma
italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a  combustibile,
con una dotazione di 10 milioni di euro per  l'anno  2008.  Il  Fondo
incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera  che  consente
cicli energetici chiusi,  ossia  basati  sull'idrogeno  prodotto  con
l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e
trasporto e la  sua  utilizzazione.  Sono  favorite  le  applicazioni
trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le  modalita'  di  cui  al
presente  comma,  da  utilizzare  in  motori  a  combustione  interna
modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero
in celle a combustibile per l' autotrazione. 
 
  177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di  promuovere  a  livello
internazionale il modello italiano di  partecipazione  informata  del
pubblico  ai  processi  decisionali  sull'emissione   deliberata   di
organismi  geneticamente   modificati   (OGM)   e   allo   scopo   di
intraprendere  azioni  strutturali   che   favoriscano   le   filiere
produttive nella  dotazione  di  materia  prima  agricola  esente  da
contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei  consumatori,
e' istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per  la  promozione
di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da
contaminazioni da  organismi  geneticamente  modificati",  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  autorita'
nazionale competente in materia. Il Fondo puo' essere  gestito  anche
in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano
in campo scientifico  per  lo  sviluppo  di  modelli  sperimentali  e
partecipati    di    govemance    e    government    dell'innovazione
biotecnologica. Per la gestione del Fondo e' prevista  una  dotazione
finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra
scienza e societa' e di promuovere lo sviluppo della ricerca e  della
formazione  avanzata,  nel  rispetto  del  principio  di  precauzione
applicato al campo delle  biotecnologie,  e'  istituito  un  apposito
fondo, denominato "Fondo per la  promozione  della  ricerca  e  della
formazione  avanzata  nel  campo  delle  biotecnologie",  presso   il
Ministero dell'universita' e della  ricerca.  Il  Fondo  puo'  essere
gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti  indipendenti.
Per la gestione del Fondo e' prevista una dotazione finanziaria di  3
milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  179. Per le finalita' di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  17
giugno 1996, n. 321, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di  20
milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni  di  euro  per  l'anno
2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese
nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis,  del  decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80. 
 
  180. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e' autorizzata la spesa di euro 318 milioni  per
l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni
per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni  2011
e 2012. 
 
  181. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95, della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati  contributi  quindicennali
di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare  alle
imprese  nazionali  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  16-bis,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
 
  182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al  comma
847, dopo le parole: "da piccole e medie imprese"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed
il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili". 
 
  183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile,
le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi  ai
sensi  della  legge  25  febbraio  1992,   n.   215,   e   successive
modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate al capitolo  7445  "Fondo  per  la  competitivita'",
piano di gestione 18, e al  capitolo  7480  "Fondo  rotativo  per  le
imprese" piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di  previsione
del Ministero dello sviluppo economico. 
 
  184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e turistiche". 
 
  185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito,
istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  e  continua  a
svolgere la propria attivita' presso la Presidenza del Consiglio  dei
ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica  dei  progetti  di
cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa  con  il
Ministero degli affari esteri. 
 
  186. Il Comitato di cui al comma 185 e' dotato di un fondo  comune,
unico ed indivisibile, attraverso cui esercita  autonomamente  ed  in
via  esclusiva  le  sue  attribuzioni  istituzionali.   La   gestione
patrimoniale  e  finanziaria  del  Comitato  e'  disciplinata  da  un
regolamento di contabilita' approvato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del  Comitato.  Il
fondo comune e' costituito da contributi volontari degli  aderenti  o
di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti  a  stanziamenti
deliberati dallo Stato, dagli  enti  territoriali  e  da  altri  enti
pubblici o privati, da beni e da somme di danaro  o  crediti  che  il
Comitato ha il diritto di acquisire a  qualsiasi  titolo  secondo  le
vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel  fondo  contributi
di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali,
governativi o non  governativi,  ed  ogni  altro  provento  derivante
dall'attivita' del Comitato. 
 
  187. In favore del Comitato di cui al comma 185 e' autorizzata  per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di  1  milione  di  euro  da
destinare al suo funzionamento. 
 
  188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa e' autorizzata a rinegoziare  i  mutui  accesi
entro il 31 dicembre 2004, ai sensi  del  decreto-legge  30  dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31  gennaio  1995,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.  95,
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  rideterminandone  la
durata complessiva  del  rimborso.  Tale  durata  non  puo'  comunque
superare i quindici anni a decorrere dalla  data  di  scadenza  della
prima  rata,  comprensiva  del  capitale,  del  piano   di   rimborso
originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso  di  riferimento
della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli
eventuali   aumenti   del   costo   degli    interessi    conseguenti
all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono  a  carico  dei
singoli  beneficiari  delle   agevolazioni   di   cui   al   predetto
decreto-legge n. 786 del 1985. 
 
  189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188  si
applicano, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del
decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  ed   ai   relativi
regolamenti di attuazione. 
 
  190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
 
  191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del  decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127, le parole:  "richieste  entro  quarantotto  mesi
dalla data di avvio dell'istruttoria" sono sostituite dalle seguenti:
". Per i patti ed i contratti in essere alla  data  del  31  dicembre
2007,  le  relative  richieste  di   rimodulazione   possono   essere
presentate entro il 31 dicembre 2008.". 
 
  192. All'articolo 23 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
le parole: "Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e
di attivita' industriali" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  le
opere di insediamento di una sede universitaria  permanente  per  gli
studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca  e  di  attivita'
industriali". 
 
  193. Allo scopo di favorire la  crescita  competitiva  dell'offerta
del  sistema  turistico  nazionale,  definendo  e  attuando  adeguate
strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche  ai
fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del  Paese,  con
appositi decreti, di natura non  regolamentare,  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite: 
   a) le tipologie  dei  servizi  forniti  dalle  imprese  turistiche
rispetto a  cui  vi  e'  necessita'  di  individuare  caratteristiche
similari e omogenee su tutto il  territorio  nazionale  tenuto  conto
delle specifiche esigenze connesse  alle  capacita'  ricettiva  e  di
fruizione dei contesti territoriali; 
   b) le modalita' di impiego delle risorse di  cui  all'articolo  10
della  legge  29  marzo   2001,   n.   135,   per   l'erogazione   di
"buoni-vacanza" da destinare a interventi di solidarieta'  in  favore
delle fasce sociali piu' deboli, anche  per  la  soddisfazione  delle
esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del
turismo balneare, montano e termale. 
 
  194. Al fine di incentivare lo sviluppo  strategico  integrato  del
prodotto turistico nazionale mediante la promozione  di  economie  di
scala e il contenimento dei  costi  di  gestione  delle  imprese  del
settore,  con  uno  o  piu'  regolamenti   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e
di  semplificazione  volte  a  favorire  sia  l'aumento  dei   flussi
turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure
devono  privilegiare  le  azioni  finalizzate,  tra   l'altro,   alla
razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a  carico  delle
imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonche' a  definire
specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l'esercizio
dei poteri pubblici. 
 
  195. Il Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
turismo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  avvalendosi
delle  risorse  umane,  strutturali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione   vigente,   provvede   ad   assicurare   il    supporto
tecnico-specialistico   in   favore   dei   soggetti   nazionali    e
internazionali che  intendono  promuovere  progetti  di  investimento
volti  a  incrementare  e  a  riqualificare  il  prodotto   turistico
nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194. 
 
  196.  Ciascuna  camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura rende noto al pubblico il proprio "ufficio  prezzi",  che
riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni
dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. 
 
  197. Lo svolgimento delle attivita' di verifica di cui al comma 196
puo' essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e
gli altri enti interessati e la prefettura - ufficio territoriale del
Governo, che individuano anche le modalita' di rilevazione e di messa
a disposizione dei  consumatori,  anche  in  forma  comparata,  delle
tariffe e dei prezzi rilevati. 
 
  198. Ai  fini  del  comma  197,  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive   modificazioni,   puo'   disciplinare,    d'intesa    con
l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)  e
i  Ministeri  dello  sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze,
la convenzione tipo e le procedure standard. 
 
  199. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  il
Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende  alla  tenuta
ed elaborazione delle informazioni  richieste  agli  "uffici  prezzi"
delle camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  di
cui al comma 196, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nonche', quanto ai servizi
di pubblica utilita', alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, nonche'  a  renderle  note  anche  in  forma  comparata  e
telematica, avvalendosi del "Portale delle imprese", gestito in rete,
nell'ambito  delle  proprie  risorse  dalle  camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio  unicamente
informativo  e  assume  il  nome  di  "Portale  delle  imprese,   dei
consumatori e dei prezzi". 
 
  200. Il Garante di cui al comma 199 e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, tra i dirigenti di  prima  fascia  del  Ministero
dello sviluppo economico, si  avvale  per  il  proprio  funzionamento
delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti  di  cui  ai
commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le  proprie  funzioni.
L'incarico ha la durata di tre anni.